IVA - NUOVE
MODALITA'
PER LE
DICHIARAZIONI E I VERSAMENTI MENSILI
(D.P.R.
23 marzo 1998 n. 100, artt. 1 e 2, G.U. 16 aprile 1998, n. 88)
E' stato emanato il regolamento relativo alle nuove norme che
semplificano alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore
aggiunto, previsto dalla legge di accompagnamento alla finanziaria 1997 (art.
3, comma 136, legge n. 662/97).
Liquidazione mensile
Entro il giorno 15 di ciascun mese, il contribuente determina la
differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto
esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da
eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle
operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni
eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base
dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla
detrazione viene esercitato nello stesso mese.
Gli elementi necessari per il calcolo dell'imposta devono essere
indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.
Dichiarazione mensile
A decorrere dal 1° gennaio 1999, le annotazioni mensili sono
sostituite con l'indicazione degli stessi dati in apposita dichiarazione, che
sarà approvata con decreto dirigenziale e potrà essere presentata anche in via
telematica (art.7, D.Lgs. n.241/97).
Tale dichiarazione dovrà essere presentata anche nell'ipotesi di
liquidazione con eccedenza a credito, entro il termine stabilito per il
versamento dell'imposta.
Contabilità affidata a terzi
A partire dal periodo di imposta in corso al 1° maggio 1998, il
contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità può fare
riferimento, nel calcolo della differenza di imposta relativa al mese
precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
L'opzione deve essere comunicata all'Ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente.
Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla
seconda liquidazione periodica.
Versamenti mensili
Entro il giorno 15 di ciascun mese, il contribuente versa l'importo
della differenza secondo le modalità ordinarie (art. 38, D.P.R. n. 633/1972) e
annota sul registro gli estremi della relativa attestazione.
Importo minimo
Se l'importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il
versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Contribuenti trimestrali
Le nuove modalità relative alle dichiarazioni e ai versamenti
periodici si applicano anche nei confronti dei soggetti tenuti al versamento
trimestrale dell'imposta sul valore aggiunto (artt. 33 e 74, comma 4, D.P.R. n.
633/1972) con riferimento ai termini per loro stabiliti.
Entrata in vigore
Il nuovo regolamento entra in vigore con decorrenza 1° maggio
1998.
Abrogazioni
Dal 1° maggio 1998 sono abrogate le disposizioni relative alle
modalità di versamento dell'IVA previste dal decreto istitutivo dell'imposta
(art. 27, commi 1 e 2, D.P.R. n. 633/1972).