ICI - ESENZIONE SOLO IN CASO DI INAGIBILITA’ DEL LOCALE

(Cass., Sez. trib., Sent. 14/1/05, n. 661)

 

Presupposto per la riduzione del tributo, in materia di ICI, è la dichiarazione conseguente all’accertamento dell’inagibilità o dell’inabitabilità da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.

La non utilizzabilità va pertanto valutata in concreto e non in astratto.

Per ciò che attiene invece alla TARSU, il mancato utilizzo degli immobili rappresenta un caso di non assoggettabilità alla tassa.

È quanto ha precisato la Cassazione confermando le conclusioni dei giudici tributari d’appello in un caso relativo ad una società proprietaria di un immobile destinato a pubblico esercizio, per il quale la società stessa aveva chiesto l’esenzione TARSU e la riduzione ICI, sulla base del mancato utilizzo per assenza di licenze.

Il Comune correttamente rigettava l’istanza di riduzione ICI per mancanza dei presupposti e lasciava operare il silenzio - assenso in merito alla TARSU.