TARSU - TASSA RIDOTTA SE IL COMUNE NON RECUPERA I RIFIUTI
(Cassazione, Sez. trib., Sent. 18/11/04, n.21805)
La Cassazione ha cassato con rinvio alle commissioni
tributarie regionali una sentenza di secondo grado relativa
all’accertamento dell’omissione di pagamento della TARSU da parte di un
opificio.
In fase d’appello i giudici tributari non si sono pronunciati
sulla domanda del contribuente di riduzione del 40% della tassa in
considerazione della mancata raccolta e della mancata attivazione da parte del
Comune del servizio di raccolta di trucioli, segatura e scarti legnosi nella
zona di esercizio dell’attività dell’utente, al di
fuori del perimetro del centro abitato.