FINANZIARIA 2005 -
DISPOSIZIONI D’INTERESSE PER IL SETTORE
(Legge
30/12/2004, n. 311)
Riapertura dei termini per la rivalutazione delle
aree possedute da privati, riduzione dell’IRAP, attuazione della riforma
dell’Imposta sul Reddito (IRE) ed
eliminazione dell’aggiornamento annuale automatico degli Studi di Settore,
queste le principali novità contenute nella Legge Finanziaria 2005 (legge 30
dicembre 2004, n.311).
Di
rilevante interesse per il settore, la manovra 2005 prevede disposizioni in
materia di lotta all’evasione fiscale del reddito da affitto, revisione dei classamenti
catastali ed introduzione della pianificazione fiscale concordata triennale.
Queste,
in sintesi, le principali disposizioni contenute nell’articolo unico (572 commi
complessivi):
1.
Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree possedute da privati
(comma 376 e 428)
È
prevista la riapertura dei termini per procedere alla rivalutazione delle aree
edificabili e agricole possedute, alla data del 1° luglio 2003, da soggetti non
esercenti attività commerciale. Come noto, la misura era stata da ultimo prorogata sino al 30 settembre 2004 dall’art.6-bis della legge 47/2004.
La
legge finanziaria 2005 prevede la possibilità di rideterminare,
entro il nuovo termine del 30 giugno 2005, il valore d’acquisto di tali
terreni, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento
di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito
pari al 4% dell’intero valore rivalutato delle aree.
La
rivalutazione produce i relativi effetti fiscali in termini di minore
tassazione delle plusvalenze realizzate, ai sensi dell’art.67,
comma 1, lett. a) e b) del TUIR (DPR 917/1986 e successive modificazioni), con
la vendita degli stessi immobili.
Il
nuovo valore del terreno, risultante dalla perizia di stima, assume la natura
di prezzo di acquisto dello stesso, da portare in
diminuzione del corrispettivo ottenuto al momento della vendita, ai fini della
determinazione delle plusvalenze imponibili.
Nello
stesso ambito, viene introdotta una sorta di sanatoria
per coloro che, entro il termine precedente del 30 settembre 2004, abbiano
versato l’imposta sostitutiva del 4%, senza avere preventivamente effettuato la
redazione ed il giuramento della perizia di stima. In tali casi, è prevista la
possibilità di redigere e giurare la perizia entro il 31 marzo 2005 (comma
428).
Inoltre,
tra i soggetti abilitati alla redazione della perizia (iscritti agli albi degli
ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali
edili) vengono compresi anche i periti regolarmente
iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2.
Riduzione dell’IRAP (commi 347-348)
È
previsto:
• l’aumento degli
importi deducibili dalla base imponibile IRAP, stabiliti dall’art.11, comma 4-bis, del D.Lgs. 446/1997
(comma 347, lett.c).
In
particolare sono ammessi in deduzione i seguenti importi:
-
8.000 euro (anzichè 7.500), se la base imponibile non
supera 180.759,91 euro;
-
6.000 euro (anzichè 5.625), se la base imponibile è
compresa tra 180.759,91 e 180.839,91 euro;
-
4.000 euro (anzichè 3.750), se la base imponibile è
compresa tra 180.839,91 e 180.919,91 euro;
-
2.000 euro (anzichè 1.875), se la base imponibile è
compresa tra 180.919,91 e 180.999,91 euro.
• la deducibilità
dalla base imponibile IRAP (valore della produzione) del costo del lavoro
inerente il personale addetto alla ricerca e sviluppo (comma 347, lett.a);
• la deducibilità
dalla base imponibile IRAP del costo del personale neo-assunto con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, rispetto alla media dei lavoratori presenti, con
medesimo contratto, nel periodo in corso al 31 dicembre 2004, per un importo
annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente. A tal fine,
rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d’imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 (quindi negli anni 2005-2007).
Nei periodi d’imposta successivi, l’incremento massimo agevolabile è pari alla
media dell’incremento occupazionale registrato nei tre periodi d’imposta
2005-2007 (comma 347, lett.d).
Per
le aree depresse del Mezzogiorno e del Centro-Nord, la deducibilità del costo
del personale neo-assunto spetta per un importo non superiore a 40.000 euro per
ogni nuovo dipendente.
In
ogni caso, tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in
cui interviene l’approvazione da parte della Commissione Europea (comma 348).
3.
Attuazione della riforma dell’Imposta sul Reddito (commi 349-353)
È
prevista, a partire dal 1° gennaio 2005:
• la rimodulazione
degli scaglioni di reddito e la riduzione delle aliquote d’imposta (dalle
attuali cinque a tre, più un contributo di solidarietà per i redditi superiori
a 100.000 euro). In particolare:
-
per i redditi fino a 26.000 euro, l’aliquota del 23%;
-
per i redditi da
-
per i redditi superiori a 33.500 euro, l’aliquota del 39%;
-
per i redditi superiori a 100.000 euro, è previsto un contributo di solidarietà
pari al 4%;
• la rimodulazione
delle detrazioni per carichi di famiglia, che diventano deduzioni dal reddito
imponibile, spettanti sostanzialmente ai contribuenti con reddito complessivo
inferiore a 78.000 euro;
• l’estensione anche
al 2005 dell’efficacia della “clausola di salvaguardia”. In particolare, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi 2005, possono applicare le
modalità di calcolo dell’imposta dovuta, tenendo conto delle disposizioni del
TUIR (DPR 917/1986) in vigore fino al 31 dicembre 2002 (ossia previgenti alla
riforma dell’IRPEF attuata dal 2003), ovvero quelle
vigenti sino al 31 dicembre 2004, prima delle modifiche apportate dalla
medesima Finanziaria 2005 (comma 352).
Sulle
novità introdotte dalla legge finanziaria
4. Lotta al sommerso negli affitti
(commi 332-334 e 341-346)
Al
fine di far emergere attività economiche imponibili ai tributi statali e locali,
nel settore immobiliare, a partire dal 2005, è
previsto:
-
l’obbligo di indicare il codice fiscale relativamente ai
soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell’opera, per tutte le
denunce di inizio attività (DIA), presentate allo Sportello Unico Comunale per
l’edilizia, per i permessi di costruire e per ogni altro atto in materia di
attività edilizia, rilasciato ai sensi del DPR 380/2001 (comma 332, lett.a, n.1).
L’obbligo
di comunicazione del codice fiscale sussiste anche per i contratti per le
utenze di acqua e gas (per le utenze elettriche
l’obbligo già sussisteva) (comma 332, lett.a, n.2).
I
dati e le notizie contenute nei suddetti documenti urbanistici devono essere, a
cura del Comune, trasmessi all’anagrafe tributaria;
-
l’obbligo per le aziende che forniscono i servizi come luce e acqua di
comunicare all’Anagrafe Tributaria anche i dati catastali identificativi
dell’immobile presso cui è attivata l’utenza (comma
332, lett.b, n.2).
In
tal ambito, sono previste anche nuove disposizioni finalizzate a combattere
l’evasione dei redditi da affitto per le locazioni dei fabbricati diverse da
quelle a canone convenzionato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
In
particolare, è previsto:
- la
forte limitazione del potere di accertamento, con
riferimento ai redditi dei fabbricati concessi in locazione, qualora si
dichiari un reddito non inferiore ad un importo pari al maggiore tra il canone
di locazione ridotto del 15% e il 10% del valore catastale dell’immobile,
determinato con i criteri di cui all’art. 52, comma 4, DPR 131/86 (rendita
rivalutata del 5% moltiplicata per i coefficienti) (comma 342);
- l’esclusione
dell’eventuale ulteriore liquidazione dell’imposta di registro, qualora il
canone di locazione denunciato nel contratto d’affitto, all’atto della
registrazione, sia non inferiore al 10% del valore “catastale” dell’immobile
(ai sensi dell’art. 52, comma 4, DPR 131/86) (comma 341);
- in
caso di accertamento dell’esistenza di un contratto di
locazione di immobili per il quale è stata omessa la registrazione, si presume
l’esistenza di un rapporto di locazione per il periodo d’imposta accertato e
per i quattro periodi antecedenti, con relativo recupero delle imposte sul
reddito (IRPEF, IRES, IRAP) (comma 342).
In
tal caso, il canone di locazione viene presuntivamente
determinato in misura pari al 10% del valore “catastale” dell’immobile (ai
sensi art.52, comma 4, DPR 131/86);
- la nullità dei
contratti di locazione o che costituiscano diritti reali di godimento su unità
immobiliari, quando ricorrendone i presupposti, non siano registrati (comma
346).
5. Revisione dei classamenti catastali in zone di pregio (commi 335-339)
I
Comuni possono richiedere all’Agenzia del Territorio la revisione
del classamento delle unità immobiliari, nell’ipotesi
in cui, in sostanza, il rapporto tra valore medio catastale e valore di mercato
si discosti significativamente.
In
particolare, la revisione riguarda il classamento delle unità immobiliari situate in specifiche microzone comunali, nelle quali il rapporto tra il valore
di mercato e il corrispondente valore medio catastale, utilizzato ai fini del
pagamento dell’ICI, si discosta dal medesimo rapporto calcolato in relazione a
tutte le microzone in cui è suddiviso il territorio
comunale.
La
Finanziaria prevede anche l’accertamento, ad opera dei
Comuni, degli immobili non dichiarati in catasto o non coerenti con i classamenti catastali. In tal caso, i Comuni richiedono,
direttamente ai titolari dei diritti reali sugli immobili interessati, la
denuncia catastale ovvero la presentazione di atti di
aggiornamento dell’accatastamento (comma 336).
6. Nuova determinazione dell’imponibile per la
TARSU (comma 340)
A
decorrere dal 1° gennaio 2005, la superficie denunciata ai fini della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) non può essere inferiore all’80% della superficie catastale.
Nell’ipotesi
di fabbricati già denunciati, i Comuni modificano d’ufficio la nuova superficie
imponibile ai fini del tributo. Nel caso in cui manchino
gli atti catastali, da cui desumere la superficie, il Comune richiede ai
proprietari la presentazione della planimetria catastale.
7. Misure in materia di ICI
(commi 67 e 540)
Durante
la discussione del provvedimento al Senato, è stata soppressa la disposizione precedentemente inserita nel DdL
che prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l’obbligo di pagamento dell’ICI
solo con il modello “F24”.
Nessuna
modifica è prevista, quindi, per il versamento dell’imposta, rispetto alle
modalità attualmente stabilite.
Sempre
in materia di ICI, viene disposta la proroga sino al
31 dicembre 2005 dei termini di accertamento che scadono il 31 dicembre 2004,
limitatamente alle annualità 2000 e successive (comma 67).
Infine,
un’ulteriore misura prevista nella finanziaria, che ha
ripercussioni sull’ammontare dell’ICI dovuta, riguarda la determinazione della
rendita catastale degli opifici industriali. Viene
previsto, infatti, che per questi immobili la rendita catastale sia determinata
tenendo conto anche degli elementi costitutivi degli stessi seppure non
stabilmente incorporati al suolo. Si tratta di quelle parti dei fabbricati
industriali strutturalmente connesse a questi ultimi anche transitoriamente e
con qualsiasi mezzo di unione, allo scopo di
realizzare un unico bene complesso (comma 540).
8. Studi di Settore
Eliminata l’indicizzazione annuale degli Studi di
Settore, nuove regole per i controlli per i soggetti in contabilità ordinaria e
adeguamento con una sovrattassa
del 3% agli Studi di Settore in sede di dichiarazione. Queste
le novità contenute nel testo della legge Finanziaria 2005, così come approvato
dal Senato.
Queste,
nel dettaglio, le principali disposizioni previste nell’attuale testo del
provvedimento:
-
Revisione degli Studi
(comma 399)
È
prevista, di norma, la revisione degli Studi di
Settore ogni 4 anni dall’entrata in vigore dello studio, ovvero dall’ultima
revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla
realtà economica cui si riferiscono. La revisione può
essere disposta anche prima dei 4 anni tenuto conto di dati e informazioni
ufficiali, quali i dati di contabilità nazionale, sentito il parere della
Commissione di esperti costituita con i rappresentanti delle Associazioni di
categoria, tra le quali l’Ance.
Tenuto
conto che l’ultima revisione dello Studio di Settore
per l’edilizia ha avuto effetto dal periodo di imposta 2002, l’ulteriore
revisione dovrebbe essere effettuata con decorrenza
Risulta,
invece, soppressa la disposizione dell’originario disegno di legge che
prevedeva l’aggiornamento annuale, unilaterale da parte dell’amministrazione
finanziaria, sulla base di elaborazioni ISTAT.
-
Verifiche fiscali (comma 401)
In
conseguenza della revisione e del potenziamento degli
Studi di Settore è previsto l’impegno di maggiore capacità operativa per
l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei contribuenti per i quali
non si applicano gli Studi di Settore (ricavi superiori a Euro 5.164.569).
-
Applicazione degli Studi per i soggetti in contabilità ordinaria (comma 409)
A partire dai controlli da effettuarsi per il periodo di imposta 2004, l’accertamento
sulla base degli Studi di Settore opera sia per i soggetti in contabilità
ordinaria (la maggior parte delle imprese associate), che per quelli in
contabilità ordinaria per effetto di opzione, quando in almeno due periodi di
imposta su tre consecutivi, l’ammontare dei ricavi determinabili sulla base
degli Studi di Settore risulta superiore all’ammontare dei compensi dichiarati
con riferimento agli stessi periodi di imposta.
Tuttavia,
l’accertamento sulla base degli Studi di Settore trova applicazione, in ogni
caso, nei confronti degli esercenti attività di
impresa in regime di contabilità ordinaria, quando emergono significative
situazioni di incoerenza rispetto a indici di natura economica, finanziaria o
patrimoniale, individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, sentito il parere della Commissione degli Esperti.
Prima
della notifica dell’avviso di accertamento il
contribuente dovrà comunque ricevere un invito al contraddittorio per
giustificare lo scostamento dagli Studi di Settore.
-
Adeguamento oneroso agli Studi
(comma 411)
Fermo
restando l’adeguamento gratuito (senza sanzioni), in sede di dichiarazione, per
i periodi di imposta in cui trova applicazione per la
prima volta lo Studio di Settore o la sua revisione, è previsto che
l’adeguamento in sede di dichiarazione dei redditi alle risultanze degli Studi
di Settore comporti l’applicazione di una maggiorazione del 3%, calcolata sulla
differenza fra i ricavi presunti dallo Studio e quelli annotati nelle scritture
contabili. Tale maggiorazione non risulta dovuta se la
differenza (tra ricavi stimati e ricavi delle scritture contabili) non è
superiore al 10%.
9. Pianificazione Fiscale Concordata (commi
387-398)
Dal
1° gennaio 2005, viene introdotto il nuovo istituto
della «pianificazione fiscale concordata» cui possono accedere tutti i titolari
di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni per i quali, per il
periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2003, si applicano gli Studi di Settore
(ricavi sino a 5.164.569 Euro).
In
particolare, l’Agenzia delle Entrate propone, tra l’altro sulla base degli
Studi di Settore e dei dati sull’andamento dell’economia nazionale, la
definizione preventiva della base imponibile agli effetti delle imposte sul
reddito (differenziandosi così dagli Studi di Settore che determinano i
ricavi).
In
caso di accettazione, previo eventuale
contraddittorio, la base imponibile resta definita per il triennio 2005-2007,
risultando inibito il potere d’accertamento da parte dell’Amministrazione
Finanziaria.
In
tal caso, è prevista, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello
definito dalla pianificazione, una riduzione di 4 punti percentuali
dell’aliquota dell’IRES dovuta (29% anzichè 33%), ovvero una riduzione di 4 punti percentuali sulla aliquota
marginale IRPEF, con esclusione del primo scaglione di reddito (su cui si
applica l’aliquota del 23%).
Con
specifico Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno
individuate le singole categorie di contribuenti cui, progressivamente, si
renderà applicabile il nuovo istituto.
10.
Aggiornamento degli importi delle imposte indirette (comma 300)
Gli
importi in misura fissa, tra l’altro, dell’imposta di registro, dell’imposta di
bollo e delle imposte ipotecaria e catastale dovranno essere aggiornati
con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 31
gennaio 2005.
11.
Acconti imposte dirette (IRPEF/IRE e IRES) (comma 301)
A
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura
dell’acconto è fissata per le persone fisiche al 99% e per le società al 100%.
12.
Affrancamento riserve e fondi in sospensione d’imposta (commi 473-478)
Viene
ammessa la facoltà di procedere all’affrancamento delle riserve e dei fondi in
sospensione d’imposta, esistenti nel bilancio in corso al 31.12.2004, mediante
pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP in misura
pari al 10%. In particolare, per l’affrancamento del saldo attivo di
rivalutazione monetaria di cui all’art.14 della Legge 342/2000 (rivalutazione dei beni d’impresa)
l’imposta sostitutiva è ridotta al 4%.
I
saldi attivi distribuiti, previo pagamento dell’imposta sostitutiva, non
concorrono a formare il reddito imponibile per l’impresa, società o ente erogante,
e per gli stessi non spetta quindi credito d’imposta, ai sensi dell’art.13, comma 5 della legge
342/2000.
L’imposta
sostitutiva sarà:
• liquidata nella
dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in corso al 31.12.2004,
• versata in unica soluzione
entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi
dell’esercizio in corso al 31.12.2004,
• indeducibile e
imputabile, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o
rendiconto.
13.
IVA- elenco clienti e fornitori
Viene
eliminata la disposizione, contenuta nel precedente testo del DdL Finanziaria 2 005, così come approvato in prima lettura
dalla Camera dei Deputati, che reintroduceva l’obbligo di presentazione
dell’elenco di tutti i soggetti titolari di partita IVA nei cui confronti
fossero state emesse fatture o da cui fossero state ricevute fatture (cd
“elenco clienti/fornitori”).
14.
Finanza degli enti locali
(commi 51, 61, 65 e 175)
Per
gli anni 2005, 2006 e 2007 l’addizionale comunale all’IRPEF può essere incrementata,
entro il limite complessivo dello 0,1%, solo da parte dei Comuni che non si
siano mai avvalsi della facoltà di aumentare la medesima aliquota.
Viene
invece previsto il blocco, sino al 31 dicembre 2006, degli incrementi
dell’addizionale regionale all’IRPEF e delle maggiorazioni dell’aliquota
dell’IRAP eventualmente deliberate.
Tuttavia,
per esigenze di equilibrio economico-finanziario e per
la copertura dei disavanzi del settore sanitario, le Regioni possono deliberare
l’inizio o la ripresa degli aumenti delle addizionali all’IRPEF e delle
maggiorazioni all’IRAP già disposti. Per le medesime finalità, le Regioni
possono anche disporre nuovi aumenti delle addizionali e dell’IRAP (comma 175).
Di
contro, viene confermata anche per il 2005 la
compartecipazione al gettito IRPEF a favore dei comuni e delle province (comma
65).
15.
Autotrasporto (commi 515-517)
Viene
confermata la riduzione dell’accisa sul gasolio per
gli autotrasportatori anche per i consumi relativi al 2004.
In
particolare, per i consumi di carburante effettuati nel periodo 1° gennaio - 31
dicembre 2004, le imprese che effettuano autotrasporto
in conto terzi o in conto proprio e che utilizzano veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 t, possono fruire del credito di imposta o del
rimborso di quanto spettante in relazione alla riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio, fissata a 33,21391 euro per mille litri
di gasolio. Per gli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva
non inferiore a 11,5 t, che usufruiscono della cosiddetta “carbon
tax” (credito d’imposta o rimborso pari a lire 33,26
per litro, previsto dall’art.8, comma 10, lett.e della legge 448/1998),
il beneficio è pari a 16,03656 euro per mille litri di gasolio consumato nel
2004.
Per accedere al beneficio fiscale, sia in caso di rimborso che
in caso di compensazione, i soggetti interessati devono presentare entro il 30
giugno 2005 l’apposita dichiarazione attestante i consumi di carburante
effettuati nel 2004 ai competenti uffici dell’Agenzia delle Dogane. (TABELLA1)
Tabella 1
Periodo agevolato |
Misura del
credito di
imposta |
Termine per la
domanda |
Organo competente |
1° gennaio - 31 dicembre 2004 |
-
Euro
33,21391 per mille litri di gasolio -
Euro
16,03656 per mille litri di gasolio per i soggetti che usufruiscono anche
della ‘‘carbon tax’’ |
30 giugno 2005 |
Agenzia delle Dogane (UTF competenti per territorio) |