RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO -
DECRETO LEGISLATIVO N. 124/04 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE -
CIRCOLARE INAIL N. 86/04
Si fa seguito alle precedenti note in materia (cfr. Not. n.
11/2004) per comunicare che, dopo il Ministero del Lavoro e l’Inps, anche l’Inail con circolare
n. 86 del 17 dicembre
Poteri attribuiti agli ispettori di vigilanza
L’Inail pone in rilievo che
le competenze attribuite al personale di vigilanza degli Enti previdenziali risultano confermate ed ampliate, essendo stata affiancata
all’attività di accertamento e controllo di tipo repressivo quella di
prevenzione e promozione, da svolgere sulla base di una specifica disciplina
dettata da un apposito decreto ministeriale.
Per quanto riguarda l’attività di accertamento
e controllo in senso stretto, restano invariate le vigenti disposizioni che
attribuiscono agli ispettori di vigilanza degli Enti previdenziali tutti i
poteri che ai medesimi derivano dallo svolgimento di attività di polizia
amministrativa (facoltà di accesso ai luoghi di lavoro, esame delle scritture
contabili e dei libri regolamentari, acquisizione di dichiarazioni, ecc.,
necessarie a verificare l’osservanza delle norme previdenziali e la regolarità
del rapporto assicurativo). Oltre all’attività finalizzata all’emersione totale
o parziale, di interesse per gli altri soggetti
pubblici incaricati della vigilanza, gli ispettori dell’Inail
svolgono anche l’attività prettamente assicurativa di verifica del rischio,
ovvero di accertamento su cause e circostanze di eventi tutelati. Gli accessi
eseguiti solo a questi ultimi fini restano esclusi dal coordinamento centrale e
territoriale previsto dal Decreto Legislativo n. 124/2004, fermo restando che,
ove in tali occasioni vengano riscontrate irregolarità
di interesse più generalizzato, le stesse dovranno essere segnalate con
modalità definite e concordate a livello territoriale.
L’art. 13, comma 4, del citato decreto legislativo ha,
altresì, attribuito a tutti gli ispettori di vigilanza, e quindi anche a quelli
degli Enti previdenziali, il potere di diffida del datore di lavoro alla
regolarizzazione di inosservanze sanzionate in via
amministrativa e comunque sanabili. Al riguardo, l’Istituto ricorda che,
secondo quanto precisato dalla circolare ministeriale n. 24/2004:
- sono escluse dall’ambito della diffida tutte le
violazioni in cui l’interesse sostanziale protetto dalla norma non sia in alcun modo recuperabile;
- sono, invece, sanabili tutte le violazioni
amministrative relative ad adempimenti che, omessi in
tutto o in parte, possano ancora essere materialmente realizzati, anche qualora
la legge preveda un termine per la loro effettuazione (illeciti istantanei con
effetti permanenti, e cioè illeciti che, commessi ad una certa data,
protraggono nel tempo le loro conseguenze);
- l’istituto di cui trattasi può trovare applicazione
anche nelle ipotesi in cui il trasgressore, prima dell’adozione del
provvedimento di diffida, abbia ottemperato, seppure
tardivamente, all’adempimento.
Nelle materie di competenza dell’Inail,
quindi, possono essere considerate sanabili, alle
condizioni sopra evidenziate, le violazioni non connesse né direttamente né
indirettamente al pagamento del premio, così come individuate sulla base del
nuovo sistema sanzionatorio introdotto, con effetto dall’anno 2001, dall’art.
116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (nostra circolare n. 99 su
“l’Informazione” n. 8 del 23 febbraio 2001).
Razionalizzazione dell’attività di vigilanza
Al fine di evitare duplicazioni di indagini
ispettive nei confronti della stessa azienda, l’art. 10 del Decreto Legislativo
n. 124/2004 prevede, al comma 5, che i verbali di accertamento redatti dal
personale di vigilanza possono essere utilizzati per l’adozione di eventuali
provvedimenti sanzionatori da parte di altre Amministrazioni interessate.
In proposito,
Nei casi in cui gli accertamenti siano finalizzati a
verifiche specifiche ed a periodi limitati, ovvero
quando non sia comunque possibile rilevare inadempienze sanzionabili da altri
soggetti pubblici, è necessario che il verbale riporti esplicita menzione o
riserva.
Conciliazione monocratica
Relativamente alla “conciliazione monocratica”, disciplinata dall’art. 11 del Decreto
Legislativo n. 124/2004, l’Inail pone in rilievo che,
secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, ai fini previdenziali
il computo degli oneri contributivi e assicurativi va comunque operato con
riferimento ai minimali di legge, se l’importo oggetto di conciliazione è
inferiore ai predetti minimali.
Al riguardo, l’Istituto esprime l’avviso che il
verbale di conciliazione monocratica costituisca l’atto dal quale scaturisce l’obbligo per il
pagamento dei premi assicurativi; pertanto, il termine per il versamento di detti
premi deve intendersi fissato al giorno 16 del mese successivo alla data di
sottoscrizione del verbale.
Il versamento dei premi assicurativi potrà essere effettuato in unica soluzione, ovvero ratealmente, previa
autorizzazione da parte dell’Inail.
In quest’ultima ipotesi, il
datore di lavoro sarà tenuto a versare, alla predetta
scadenza, un importo pari alla prima rata, fornendone documentazione
alla Direzione provinciale del lavoro.
Contenzioso amministrativo
La circolare in esame, infine, prende in
considerazione le innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 124/2004 in
materia di gravame amministrativo.
In particolare, l’art. 17 di detto provvedimento ha
previsto, per le ipotesi di contestazioni della sussistenza e della
qualificazione del rapporto di lavoro, il ricorso al
Comitato regionale per i rapporti di lavoro, costituito all’interno della
Direzione regionale del lavoro e composto dal direttore della stessa Direzione
regionale e dai direttori regionali dell’Inps e dell’Inail.
Con riferimento a tale norma, l’Istituto sottolinea che il ricorso può essere proposto avverso gli
atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali del
lavoro, nonché i verbali di accertamento degli Enti previdenziali, compresi i
verbali redatti dall’Inail, purché riguardanti la
sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro.
Rimane in vigore la disciplina dettata dall’art. 16
del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, relativa ai ricorsi alla Direzione provinciale del lavoro
avverso gli atti di diffida concernenti l’obbligo del
datore di lavoro di denunciare la lavorazione o le modificazioni del rischio
assicurato.
Resta, altresì,
ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione
dell’Inail per tutte le questioni inerenti l’aspetto classificativo o tariffario.