RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - DECRETO LEGISLATIVO N. 124/04 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE - CIRCOLARE INAIL N. 86/04

 

Si fa seguito alle precedenti note in materia (cfr. Not. n. 11/2004) per comunicare che, dopo il Ministero del Lavoro e l’Inps, anche l’Inail con circolare n. 86 del 17 dicembre 2004 ha fornito propri chiarimenti in ordine al D.Lgs. 124/2004, di attuazione della c.d. riforma Biagi, concernete i servizi di vigilanza in materia di lavoro. Di seguito si evidenziano se ne evidenziano i contenuti di maggiore interesse della circolare Inail.

 

Poteri attribuiti agli ispettori di vigilanza

L’Inail pone in rilievo che le competenze attribuite al personale di vigilanza degli Enti previdenziali risultano confermate ed ampliate, essendo stata affiancata all’attività di accertamento e controllo di tipo repressivo quella di prevenzione e promozione, da svolgere sulla base di una specifica disciplina dettata da un apposito decreto ministeriale.

Per quanto riguarda l’attività di accertamento e controllo in senso stretto, restano invariate le vigenti disposizioni che attribuiscono agli ispettori di vigilanza degli Enti previdenziali tutti i poteri che ai medesimi derivano dallo svolgimento di attività di polizia amministrativa (facoltà di accesso ai luoghi di lavoro, esame delle scritture contabili e dei libri regolamentari, acquisizione di dichiarazioni, ecc., necessarie a verificare l’osservanza delle norme previdenziali e la regolarità del rapporto assicurativo). Oltre all’attività finalizzata all’emersione totale o parziale, di interesse per gli altri soggetti pubblici incaricati della vigilanza, gli ispettori dell’Inail svolgono anche l’attività prettamente assicurativa di verifica del rischio, ovvero di accertamento su cause e circostanze di eventi tutelati. Gli accessi eseguiti solo a questi ultimi fini restano esclusi dal coordinamento centrale e territoriale previsto dal Decreto Legislativo n. 124/2004, fermo restando che, ove in tali occasioni vengano riscontrate irregolarità di interesse più generalizzato, le stesse dovranno essere segnalate con modalità definite e concordate a livello territoriale.

L’art. 13, comma 4, del citato decreto legislativo ha, altresì, attribuito a tutti gli ispettori di vigilanza, e quindi anche a quelli degli Enti previdenziali, il potere di diffida del datore di lavoro alla regolarizzazione di inosservanze sanzionate in via amministrativa e comunque sanabili. Al riguardo, l’Istituto ricorda che, secondo quanto precisato dalla circolare ministeriale n. 24/2004:

- sono escluse dall’ambito della diffida tutte le violazioni in cui l’interesse sostanziale protetto dalla norma non sia in alcun modo recuperabile;

- sono, invece, sanabili tutte le violazioni amministrative relative ad adempimenti che, omessi in tutto o in parte, possano ancora essere materialmente realizzati, anche qualora la legge preveda un termine per la loro effettuazione (illeciti istantanei con effetti permanenti, e cioè illeciti che, commessi ad una certa data, protraggono nel tempo le loro conseguenze);

- l’istituto di cui trattasi può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui il trasgressore, prima dell’adozione del provvedimento di diffida, abbia ottemperato, seppure tardivamente, all’adempimento.

Nelle materie di competenza dell’Inail, quindi, possono essere considerate sanabili, alle condizioni sopra evidenziate, le violazioni non connesse né direttamente né indirettamente al pagamento del premio, così come individuate sulla base del nuovo sistema sanzionatorio introdotto, con effetto dall’anno 2001, dall’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (nostra circolare n. 99 su “l’Informazione” n. 8 del 23 febbraio 2001).

 

Razionalizzazione dell’attività di vigilanza

Al fine di evitare duplicazioni di indagini ispettive nei confronti della stessa azienda, l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 124/2004 prevede, al comma 5, che i verbali di accertamento redatti dal personale di vigilanza possono essere utilizzati per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori da parte di altre Amministrazioni interessate.

In proposito, la Direzione Generale dell’Inail invita le proprie strutture territoriali a svolgere gli accertamenti con la massima attenzione ed in modo completo ed esaustivo, anche per quanto riguarda le irregolarità nei confronti delle altre Amministrazioni.

Nei casi in cui gli accertamenti siano finalizzati a verifiche specifiche ed a periodi limitati, ovvero quando non sia comunque possibile rilevare inadempienze sanzionabili da altri soggetti pubblici, è necessario che il verbale riporti esplicita menzione o riserva.

 

Conciliazione monocratica

Relativamente alla “conciliazione monocratica”, disciplinata dall’art. 11 del Decreto Legislativo n. 124/2004, l’Inail pone in rilievo che, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, ai fini previdenziali il computo degli oneri contributivi e assicurativi va comunque operato con riferimento ai minimali di legge, se l’importo oggetto di conciliazione è inferiore ai predetti minimali.

Al riguardo, l’Istituto esprime l’avviso che il verbale di conciliazione monocratica costituisca l’atto dal quale scaturisce l’obbligo per il pagamento dei premi assicurativi; pertanto, il termine per il versamento di detti premi deve intendersi fissato al giorno 16 del mese successivo alla data di sottoscrizione del verbale.

Il versamento dei premi assicurativi potrà essere effettuato in unica soluzione, ovvero ratealmente, previa autorizzazione da parte dell’Inail.

In quest’ultima ipotesi, il datore di lavoro sarà tenuto a versare, alla predetta scadenza, un importo pari alla prima rata, fornendone documentazione alla Direzione provinciale del lavoro.

 

Contenzioso amministrativo

La circolare in esame, infine, prende in considerazione le innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 124/2004 in materia di gravame amministrativo.

In particolare, l’art. 17 di detto provvedimento ha previsto, per le ipotesi di contestazioni della sussistenza e della qualificazione del rapporto di lavoro, il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, costituito all’interno della Direzione regionale del lavoro e composto dal direttore della stessa Direzione regionale e dai direttori regionali dell’Inps e dell’Inail.

Con riferimento a tale norma, l’Istituto sottolinea che il ricorso può essere proposto avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro, nonché i verbali di accertamento degli Enti previdenziali, compresi i verbali redatti dall’Inail, purché riguardanti la sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro.

Rimane in vigore la disciplina dettata dall’art. 16 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, relativa ai ricorsi alla Direzione provinciale del lavoro avverso gli atti di diffida concernenti l’obbligo del datore di lavoro di denunciare la lavorazione o le modificazioni del rischio assicurato.

Resta, altresì, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione dell’Inail per tutte le questioni inerenti l’aspetto classificativo o tariffario.