INPS - INDENNITA’ DI MALATTIA - LAVORATORI SPEDALIZZATI
CON FAMILIARI A CARICO - LIMITI DI REDDITO MENSILE ANNO 2005
L’Inps con circolare 23
dicembre 2004, n.
- euro 591,53 per il
coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- euro 1.035,18 per due genitori.
Per la generalità delle imprese i
limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei
trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell’assegno
per il nucleo familiare). Sono invece di interesse per
la determinazione dell’indennità economica di malattia a favore dei lavoratori
ricoverati.
Secondo le norme vigenti, in caso di ricovero in luogo
di cura e per tutto il periodo degenza, la misura dell’indennità giornaliera di
malattia a carico dell’Inps
è ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%, anziché 50%, dal quarto al
ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il ventesimo giorno). Tuttavia,
detta riduzione non ha luogo - e l’indennità è
corrisposta nella misura intera normale - per i lavoratori ricoverati che
abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina
degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni
familiari, per il riconoscimento della vivenza a
carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o
equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per
l’anno 2005 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata
circolare. La vivenza a carico - ai fini della
determinazione dell’indennità di malattia nei casi di ricovero ospedaliero -
deve comunque essere attestata dal lavoratore interessato, utilizzando il
Modello FC/Mal.