INPS - RATEAZIONI RICHIESTE DAL CONTRIBUENTE - ISTRUZIONI
DELL’ISTITUTO
L’art. 32 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 326,
inerente
a) a seguito di iscrizione a
ruolo non derivante da inadempienze;
b) quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in
più rate su richiesta del debitore.
Con circolare n. 224 del 21 dicembre 1999,
Nel caso contemplato dalla lett. b) - e cioè nell’ipotesi di soggetti che non hanno versato la
contribuzione dovuta alle scadenze previste e che hanno chiesto di
regolarizzare la posizione mediante una dilazione di pagamento - il concessionario
deve provvedere alla notifica della cartella entro l’ultimo giorno del secondo
mese successivo a quello della consegna dei ruoli. L’intimazione ad adempiere contenuta nella cartella produce effetti
relativamente a tutte le rate.
Tanto premesso, si informa
che, sull’argomento,
La menzionata circolare ha, fra l’altro, chiarito che
i crediti da inserire in ruoli spontanei possono essere:
- i crediti maturati e non
pagati alle rispettive scadenze, richiesti con l’avviso bonario di cui all’art.
24 del Decreto Legislativo n. 46/1999;
- i crediti maturati e non riscossi dall’Inps, con riferimento ai quali l’avviso bonario non è
ancora stato inviato dall’Istituto;
- i crediti per i quali l’ufficio legale dell’Inps ha attivato una procedura monitoria;
- i crediti iscritti a ruolo ma il cui carico non è stato ancora notificato al contribuente.
Una volta accertato il debito da rateizzare
nel suo complesso, l’iter procedurale si articola nelle seguenti modalità:
-
- la domanda viene trasmessa
alla Sede regionale dell’Istituto, cui compete accordare il numero delle rate;
- sarà poi inviato al contribuente il piano di ammortamento, con allegati l’atto di impegno e la
richiesta di pagamento della prima rata denominata “in contanti” (derivante da
interessi maturati e non riscossi, calcolati sugli acconti già versati,
eventuali rate provvisorie non pagate, prima rata in scadenza). Il versamento
deve essere effettuato tramite il Modello F24;
- le rate successive alla prima rata
“in contanti” saranno iscritte in un ruolo di riscossione spontanea;
- il concessionario provvederà alla notifica della
cartella di pagamento entro il secondo mese successivo a quello di consegna del
ruolo;
- le rate iscritte in cartella dovranno essere versate
al concessionario, utilizzando i bollettini allegati alla stessa cartella di
pagamento. Pertanto, il contribuente, dopo la prima rata versata attraverso il
Modello F24, dovrà attendere la notifica della cartella per il pagamento
successivo.
Nella circolare in esame, l’Istituto pone, altresì, in
rilievo che:
- la cartella di pagamento relativa
al ruolo rateizzato ha delle caratteristiche particolari in quanto la
riscossione dei crediti di cui trattasi deve essere considerata come
riscossione spontanea. Di conseguenza, gli importi non potranno confluire in
una cartella unica, dove vengono indicati i crediti da
pagare in un’unica soluzione, ma verranno inseriti in un’apposita cartella di
pagamento contenente solo gli articoli di ruolo relativi alla dilazione
richiesta dal contribuente;
- contro l’iscrizione a ruolo della
dilazione non è ammesso il ricorso, in quanto il contribuente, al
momento della domanda, ha dichiarato di riconoscere in modo esplicito il debito
contributivo, di rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sulla
esistenza ed azionabilità del credito dell’Istituto,
nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile;
- atteso che, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del
Decreto Legislativo n. 46/1999, nel testo modificato dall’art. 2 del Decreto
Legislativo n. 326/1999, l’intimazione ad adempiere
contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le
rate, il concessionario interessato provvederà al recupero delle rate non
versate. Inoltre, sulle rate pagate in ritardo, lo stesso calcolerà gli
interessi di mora stabiliti dall’art. 30 del Decreto Legislativo n. 46/1999.