INPS - RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITE VERSATE CON
L’art. 26 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.
112, al comma 1, dispone che, se le somme iscritte a ruolo, pagate dal
debitore, sono riconosciute indebite, l’ente creditore incarica
dell’effettuazione del rimborso il concessionario, il quale provvede al
pagamento nei successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme.
Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, gli enti
creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare
modalità di rimborso differenti da quella prevista dal comma 1.
In proposito,
In base alla convenzione stipulata fra la Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps
(S.C.C.I.) ed i concessionari, tale attività avverrà
attraverso una provvista contabile che sarà trasmessa ai concessionari
unitamente al provvedimento di rimborso telematico.
La circolare di cui trattasi precisa, fra l’altro, che
le somme indebite oggetto di rimborso possono riguardare:
- le somme iscritte nella cartella di pagamento
(contributi previdenziali ed assistenziali, somme
aggiuntive, interessi di mora, ecc.), riconosciute indebite e, pertanto,
oggetto di sgravio;
- le ulteriori somme
aggiuntive previste dall’art. 27 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, relative al tardivo pagamento della cartella, che, in quanto non iscritte
nei ruoli, non hanno formato oggetto di sgravio;
- gli interessi di
dilazione pagati dal contribuente, nelle ipotesi di decadenza dalla rateazione;
- le somme riferite ad interessi legali iscritti a
ruolo con apposito codice tributo, che sono stati
oggetto di sgravio, ovvero ad interessi legali stabiliti con sentenza dal
giudice;
- le somme riferite alle spese pagate dal
contribuente, in caso di espletamento delle azioni
coattive da parte del concessionario ed incassate da quest’ultimo;
- l’aggio pari al 4,65% sulla cartella di pagamento,
calcolato dal concessionario sulle somme versate tardivamente;
- gli ulteriori oneri
eventualmente incassati dal concessionario.
Il rimborso delle somme indebite verrà
effettuato, con lo stesso provvedimento, da parte di due soggetti diversi:
- da parte dell’Inps, relativamente a tutte le somme incassate dal concessionario
e riversate alla S.C.C.I. per i crediti oggetto di
cessione e, all’Istituto, per i crediti non ceduti;
- da parte del concessionario, per tutte le somme dal
medesimo incassate e non riversate alla S.C.C.I. e, per i crediti non ceduti, all’Inps.
Il provvedimento di rimborso si concretizzerà
attraverso il provvedimento telematico trasmesso al
concessionario ed il contestuale invio allo stesso di
una provvista contabile.
Dopo l’invio del provvedimento telematico sarà recapitata al contribuente una nota
nella quale verranno indicati l’importo iscritto al ruolo, l’importo dello
sgravio, le varie voci interessate al provvedimento ed il totale a rimborso, al
lordo degli aggi.
Tale nota evidenzierà, altresì, che, essendo stato
incaricato del rimborso il concessionario, ai fini dell’effettiva riscossione
occorre attendere una apposita comunicazione da parte
di quest’ultimo. Infatti, sarà lo stesso
concessionario, ricevuta dall’Inps la provvista
contabile ed espletate le elaborazioni tecniche
attinenti al rimborso delle somme di sua competenza, ad informare il
contribuente della messa a disposizione, presso gli sportelli, della somma da
riscuotere.
Il concessionario è tenuto ad eseguire gli adempimenti
di sua competenza entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento e
della provvista contabile. Considerata la necessità di consentire ai concessionari
l’effettuazione dei riscontri tecnici per la validazione
dei provvedimenti trasmessi, il termine dal quale decorrono i suddetti sessanta giorni è stato individuato nel settimo giorno
lavorativo successivo a quello di trasmissione telematica dei provvedimenti
emessi dalle Sedi dell’Inps.
Nel caso in cui non riescano
ad effettuare il rimborso, i concessionari, dopo il sessantesimo giorno,
dovranno riversare all’Inps le somme non rimborsate e
comunicare analiticamente, con gli esiti della riscossione, quali sono le somme
che non hanno avuto la possibilità di restituire al contribuente.