INPS - RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITE VERSATE CON LA CARTELLA DI PAGAMENTO

 

L’art. 26 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, al comma 1, dispone che, se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l’ente creditore incarica dell’effettuazione del rimborso il concessionario, il quale provvede al pagamento nei successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme.

Ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quella prevista dal comma 1.

In proposito, la Direzione Generale dell’Inps, con circolare n. 165 del 21 dicembre 2004 ha reso noto di aver predisposto una procedura telematica che consentirà di provvedere al rimborso di quanto indebitamente versato con la cartella unica di pagamento.

In base alla convenzione stipulata fra la Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) ed i concessionari, tale attività avverrà attraverso una provvista contabile che sarà trasmessa ai concessionari unitamente al provvedimento di rimborso telematico.

La circolare di cui trattasi precisa, fra l’altro, che le somme indebite oggetto di rimborso possono riguardare:

- le somme iscritte nella cartella di pagamento (contributi previdenziali ed assistenziali, somme aggiuntive, interessi di mora, ecc.), riconosciute indebite e, pertanto, oggetto di sgravio;

- le ulteriori somme aggiuntive previste dall’art. 27 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, relative al tardivo pagamento della cartella, che, in quanto non iscritte nei ruoli, non hanno formato oggetto di sgravio;

- gli interessi di dilazione pagati dal contribuente, nelle ipotesi di decadenza dalla rateazione;

- le somme riferite ad interessi legali iscritti a ruolo con apposito codice tributo, che sono stati oggetto di sgravio, ovvero ad interessi legali stabiliti con sentenza dal giudice;

- le somme riferite alle spese pagate dal contribuente, in caso di espletamento delle azioni coattive da parte del concessionario ed incassate da quest’ultimo;

- l’aggio pari al 4,65% sulla cartella di pagamento, calcolato dal concessionario sulle somme versate tardivamente;

- gli ulteriori oneri eventualmente incassati dal concessionario.

Il rimborso delle somme indebite verrà effettuato, con lo stesso provvedimento, da parte di due soggetti diversi:

- da parte dell’Inps, relativamente a tutte le somme incassate dal concessionario e riversate alla S.C.C.I. per i crediti oggetto di cessione e, all’Istituto, per i crediti non ceduti;

- da parte del concessionario, per tutte le somme dal medesimo incassate e non riversate alla S.C.C.I. e, per i crediti non ceduti, all’Inps.

Il provvedimento di rimborso si concretizzerà attraverso il provvedimento telematico trasmesso al concessionario ed il contestuale invio allo stesso di una provvista contabile.

Dopo l’invio del provvedimento telematico sarà recapitata al contribuente una nota nella quale verranno indicati l’importo iscritto al ruolo, l’importo dello sgravio, le varie voci interessate al provvedimento ed il totale a rimborso, al lordo degli aggi.

Tale nota evidenzierà, altresì, che, essendo stato incaricato del rimborso il concessionario, ai fini dell’effettiva riscossione occorre attendere una apposita comunicazione da parte di quest’ultimo. Infatti, sarà lo stesso concessionario, ricevuta dall’Inps la provvista contabile ed espletate le elaborazioni tecniche attinenti al rimborso delle somme di sua competenza, ad informare il contribuente della messa a disposizione, presso gli sportelli, della somma da riscuotere.

Il concessionario è tenuto ad eseguire gli adempimenti di sua competenza entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento e della provvista contabile. Considerata la necessità di consentire ai concessionari l’effettuazione dei riscontri tecnici per la validazione dei provvedimenti trasmessi, il termine dal quale decorrono i suddetti sessanta giorni è stato individuato nel settimo giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione telematica dei provvedimenti emessi dalle Sedi dell’Inps.

Nel caso in cui non riescano ad effettuare il rimborso, i concessionari, dopo il sessantesimo giorno, dovranno riversare all’Inps le somme non rimborsate e comunicare analiticamente, con gli esiti della riscossione, quali sono le somme che non hanno avuto la possibilità di restituire al contribuente.