IVA - RICHIESTA DI
RIMBORSO SENZA FIDEIUSSIONE
(Ministero
finanze, Comunicato stampa 1° aprile 1998)
I contribuenti che chiedono il rimborso delle eccedenze d'imposta
sul valore aggiunto sono esonerati dall'obbligo di presentare la garanzia
mediante fideiussione o cauzione in titoli di Stato (art. 38-bis, D.P.R. n.
633/1972) quando l'importo chiesto a rimborso non eccede il limite di dieci
milioni di lire (art. 1, comma 1, lett. f, D.Lgs. n. 56/98).
Il Ministero delle finanze ha precisato che le richieste devono
essere presentate ai concessionari della riscossione, i quali devono attribuire
alle stesse il numero cronologico e, entro cinque giorni, inviare le richieste
agli Uffici IVA o delle Entrate per la trattazione di competenza e il
pagamento.
Le modalità di erogazione dei rimborsi saranno stabilite con
prossime istruzioni.