CODICE DI COMPORTAMENTO ANCE PER LA RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE EX D.LGS. 231/2001
Si comunica che, in data 13 ottobre
2004, il Ministero della Giustizia ha giudicato idoneo ai sensi dell’art.6 del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e conseguentemente attribuito piena efficacia ex
art. 7 D.M. 26 giugno 2003, n. 201, al Codice di Comportamento predisposto
dall’ANCE.
Sulla base di questo documento, che
in appendice contiene anche il Codice Etico, il Modello-tipo di organizzazione
gestione e controllo, ed il Manuale di istruzioni per la personalizzazione del
Modello, le imprese4 associate possono ottemperare alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 231/2001, che, si rammenta, disciplina la responsabilità dell’ente
(persona giuridica –impresa -, società o associazione anche priva di
personalità giuridica) per il reato commesso nel suo interesse o a suo
vantaggio dal vertice o dal sottoposto.
L’adozione e l’attuazione di un
modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati, l’istituzione
di un organismo di vigilanza nonchè la previsione di un sistema disciplinare
interno, consentono all’impresa, a seconda dei casi, di essere esonerata da
responsabilità, di evitare la condanna alla sanzione interdittiva o di vedersi
applicata una sanzione pecuniaria ridotta.
Si tratta dunque di adempimenti che,
per quanto facoltativi, hanno una importanza assai rilevante per l’impresa.
Il Codice, con le indicate
appendici, è reso pubblico sul Portale dell’Associazione (www.ance.it).
Presso gli uffici del Collegio è
altresì disponibile la versione in formato word del documento, per consentire
una diretta e più agevole rielaborazione da parte delle imprese
interessate.
Si coglie l’occasione per ricordare
che i reati dai quali può derivare la responsabilità dell’ente sono ad oggi:
-
art. 24 - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato
o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode
informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- art. 25 - concussione e
corruzione;
- art. 25 bis - falsità in monete,
in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- art. 25 ter - reati societari;
- art. 25 quater - delitti con
finalità di terrorismo;
-
art. 25 quinquies - delitti contro la personalità individuale
(traduzione in schiavitù)
Peraltro, la delega in base alla
quale è stato emanato il D.Lgs. 231/2001 includeva anche i reati ambientali e
l’infortunistica sul lavoro. Come dimostra il progressivo ampliamento delle
fattispecie operato negli ultimi mesi, è quindi possibile che la normativa
venga ulteriormente estesa ad altri reati.
In caso di riconosciuta
responsabilità dell’ente, le sanzioni previste dal decreto sono
particolarmente pesanti, e possono essere applicate dal giudice anche in via
cautelare nel corso del procedimento penale:
pecuniaria:
sempre applicata per quote da 100 a
1000 (una quota va 500.000 lire a 3 milioni); l’entità della sanzione
pecuniaria è determinata dal giudice che stabilisce l’ammontare della quota
unitaria in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente e
determina il numero delle quote in relazione alla gravità del fatto, al grado
della responsabilità, alla attività riparatoria e preventiva posta in essere
dall’ente.
interdittive:
-
interdizione dall’esercizio dell’attività;
-
sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione (salvo per prestazioni di pubblico servizio);
- esclusione (o revoca) da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
-
divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Indice degli allegati:
parte I-codice di comportamento
delle imprese di costruzione
parte II-codice etico
parte III-modello di organizzazione
gestione e controllo delle attività dell’impresa
parte IV-modello di organizzazione
gestione e controllo delle attività dell’impresa - organigramma
parte V-modello di organizzazione
gestione e controllo - disposizioni relative ai processi sensibili
parte VI-modello di organizzazione
gestione e controllo - appendice normativa
parte VII-manuale per l’analisi
organizzativa preventiva all’adozione del modello di organizzazione, gestione e
controllo
Sul tema in parola è inoltre utile rammentare quanto diposto
dalla legge finanziaria del 2005, legge n. 311\ del 30 dicembre 2004
(pubblicato nella G.U. n. 306 del 31/12/2004, supplemento ordinario n. 192).
Il comma 82 dell’art. 1 così recita:
82. Per il contrasto e la prevenzione
del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti
e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o
dell’Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni
fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale,
utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto
all’attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche
misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del
compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei
princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte
ovvero verificate ed approvate dall’ente di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche,
determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso
ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell’avvenuta adozione
delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente
comitato di coordinamento finanziario regionale, per l’adozione delle
rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che
non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento.
L’agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche all’ente di cui al
primo periodo l’elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni
o degli incentivi citati, per l’adozione delle conseguenti iniziative.
Dall’attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.