RIFIUTI - IL COMMITTENTE NON È RESPONSABILE DELLA
GESTIONE
Con la sentenza della III sezione
penale 19 ottobre 2004, n. 40618 la Suprema Corte ha confermato l’orientamento
già espresso in precedenza (sez. III, 21 aprile 2003, n. 15165), in base al
quale il committente dei lavori edili è estraneo alle operazioni di smaltimento
dei rifiuti, con la conseguenza che egli non potrà essere chiamato a rispondere
penalmente per l’attività dell’appaltatore.
In altre parole, in controtendenza
rispetto alla sentenza, sez. III, 21 aprile 2000, n.4957, si afferma che il
“produttore” dei rifiuti, ossia il soggetto su cui grava l’obbligo della
corretta gestione dei rifiuti in base al D.Lgs. 22/1997, è l’esecutore dei
lavori e non il committente.
Per argomentare questa soluzione, la
Cassazione ha sostenuto che non è ravvisabile nell’ordinamento giuridico alcuna
norma che ponga a carico del committente ovvero del direttore dei lavori da
questo delegato alla supervisione dell’opera, un obbligo di garanzia o di
controllo al fine di impedire l’illecito smaltimento dei rifiuti prodotti.
Tali soggetti, pertanto, non possono
essere considerati corresponsabili nel reato di gestione abusiva dei rifiuti.
Dal contratto d’appalto deriva, quindi, per l’impresa una attività
ulteriore rispetto a quella principale di esecuzione dell’opera.