RIEPILOGO NORMATIVA SUI REQUISITI ACUSTICI DEGLI
EDIFICI
In relazione alla normativa sui
requisiti acustici passivi degli edifici e sulla sua applicabilità, si ritiene
opportuno fare il punto sulla situazione, riassumendo gli aspetti certi, quelli
purtroppo ancora incerti, le iniziative prese nel tempo dall’ANCE e i risultati
ottenuti.
1. Il 25 ottobre 1995 è stata
emanata la legge n.447 ‘‘Legge quadro sull’inquinamento acustico”, che prevede,
tra l’altro:
1.1 la definizione da parte delle
Amministrazioni locali della zonizzazione acustica del territorio
1.2 l’emanazione di un decreto che
fissi i requisiti acustici passivi degli edifici
1.3 l’emanazione di un decreto che
suggerisca i criteri di progettazione ed esecuzione degli edifici per
rispondere ai requisiti del punto precedente
2. Il 5 dicembre 1997 è stato
emanato il DPCM ‘‘Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, su iniziativa del Ministero
dell’Ambiente che risponde a quanto previsto al punto 1.2, e fissa i requisiti
acustici degli edifici destinati a residenza ed altre attività.
I requisiti, differenziati a seconda
della destinazione degli edifici, riguardano:
2.1 il potere fonoisolante apparente
degli elementi divisori fra ambienti (divisori tra abitazioni, divisori tra
abitazioni e vani scala, etc.);
2.2 l’isolamento acustico
standardizzato di facciata;
2.3 l’indice del livello di rumore
di calpestio normalizzato dei solai;
2.4 il rumore prodotto dagli
impianti tecnologici dell’edificio (impianti sanitari, idrici, termici, etc,).
I valori previsti per i requisiti
indicati in 2.1, 2.3 e 2.4 sono piuttosto severi, in linea però con quelli
adottati in qualche paese europeo più rigoroso in materia.
Per quanto concerne l’isolamento di
facciata (punto 2.2), si richiedono valori alti, e ciò indipendentemente dalle
caratteristiche sonore dell’ambiente circostante.
3. Il decreto del Ministero delle
Infrastrutture che dovrebbe, secondo la previsione della legge quadro,
stabilire i criteri di progettazione e costruzione per attuare le previsioni
normative del DCPM (vedi punto 1.3), non è stato emanato, anche se la relativa
Commissione è stata a suo tempo nominata e qualche bozza di normativa è
circolata.
4. Dal 97 al 99 sono stati svolti
dall’ANCE attraverso il CNR ICITE, indagini su un campione di costruzioni
edili. Da questa prima indagine è risultato che l’incremento di costo di
costruzione per rispondere ai valori del DPCM da parte di una costruzione
realizzata con tecniche correnti si aggirerebbe sul 10%.
5.
In questa situazione normativa l’ANCE ha sostenuto in diverse occasioni
che il DPCM del 97 non era applicabile, in carenza delle norme tecniche
applicative previste dalla legge quadro. Si è cercato di intervenire presso il
Ministero delle Infrastrutture, sostenendo la necessità di una valutazione
tecnico-economica dei valori imposti dal DPCM, e sottolineando in particolare
che i valori indicati per l’isolamento di facciata, in quanto imposti
indipendentemente dal livello sonoro circostante, sono contrari a ogni principio
tecnico-economico di ingegneria. Si è ottenuto che l’Assemblea del Consiglio Superiore dei
LL.PP., in data 5.10.2001 esaminasse il problema e si esprimesse negativamente
rispetto ai contenuti del DPCM ritenendo, tra l’altro, che l’adozione di
prescrizioni generalizzate per l’isolamento di facciata non risponda alle
esigenze economiche e di benessere abitativo.
L’Ufficio Legislativo del Ministero
ha condiviso, con nota del 31.1.2002, il parere del Consiglio Superiore,
auspicando un riesame complessivo della normativa in materia di acustica nelle
costruzioni.
6. Secondo il parere di esperti
legali interpellati dall’ANCE, in conseguenza della riforma dell’art.117 della
Costituzione, spetta alle Regioni potestà legislativa in materia di governo del
territorio (nel quale si fa rientrare l’edilizia) e a maggior ragione potestà
regolamentare. L’emanazione di regolamenti tecnici di attuazione spetterebbe
pertanto alle Regioni.
A conferma di ciò molte Regioni
hanno emanato norme tecniche in materia di acustica degli edifici, in alcuni
casi ribadendo la cogenza dei contenuti del DPCM 5.12.97, in altri dando alle
norme tecniche una formulazione più articolata.
In particolare la Regione Lombardia,
nella legge regionale n.13 del 2001, prevede, ‘‘un periodo di sperimentazione”
allo scopo di rinviare l’applicazione piena del DPCM.
7. È attualmente in corso una
sperimentazione commissionata dall’ANCE al CNR - ICT, condotta su un
cantiere-tipo di edilizia abitativa, che dovrebbe portare ulteriori elementi di
valutazione circa la raggiungibilità dei valori imposti dal DPCM in un
intervento basato su buoni criteri correnti di progettazione ed esecuzione, con
utilizzazione di tecnologie diffuse nel nostro territorio nazionale.
Non appena i dati di consuntivo
della sperimentazione di cui al punto 7 saranno disponibili, l’ANCE se ne
avvarrà per tentare di sbloccare la situazione presso i Ministeri competenti,
evidenziando la difficoltà di raggiungimento dei valori del DPCM con le
tecnologie costruttive correnti, i maggior costi, la incongruità di un valore
obbligatorio elevato per l’isolamento di facciata indipendentemente dal livello
sonoro previsto all’esterno, la necessità di una revisione completa, razionale
ed economicamente sostenibile di tutta la normativa acustica riguardante i
requisiti passivi degli edifici.
Nel frattempo le imprese dovranno cercare di curare
l’aspetto acustico, realizzando i valori indicati nella normativa nazionale.
Per i casi di contestazioni
riguardanti interventi eseguiti dal 21 febbraio 1998 (data di entrata in vigore
del DPCM 5.12.97) ad oggi, che abbiano per oggetto il mancato raggiungimento
dei valori del DPCM, si ritiene possano essere di ausilio le autorevoli
valutazioni fatte a suo tempo dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (vedi
punto 4).