EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - BANDO REGIONALE PER
LA LOCAZIONE TEMPORANEA
La Giunta Regionale, con delibera
n.VII/20845 del 16 febbraio 2005 (in corso di pubblicazione sul BURL), ha
approvato l’ “Attuazione del Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale
Pubblica 2002-2004 - Avvio dei programmi regionali per l’edilizia residenziale
sociale: approvazione dell’invito a presentare proposte per il programma
regionale ‘‘Locazione Temporanea II”.
Il provvedimento ha inteso rendere
operativa la programmazione regionale annuale 2005 in attuazione del Programma
Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2002-2004 (PRERP approvato con
DCR n°605 dell’8 ottobre 2002) per quanto attiene la misura ‘‘Locazione
temporanea”.
Si riportano di seguito, in modo sintetico,
i contenuti del bando.
Il bando vuole rispondere alle
esigenze abitative a carattere temporaneo di categorie sociali quali, ad
esempio, studenti universitari, lavoratori a tempo determinato, interinali,
dipendenti di imprese che contrattualmente non percepiscono indennità di
missione per sedi di lavoro variabili, ecc.
In questo caso il bando risponde in
termini di offerta di posti-alloggio (non necessariamente di alloggi) con un
canone di locazione commisurato ai costi di realizzazione, gestione e arredo.
Soggetti ammissibili al
programma.
- Comuni, in forma singola o
associata, con fabbisogno abitativo ancora insoddisfatto.
- ALER, imprese di costruzione e
cooperative di abitazione anche riunite in consorzio.
Tipologie di intervento
ammesse a finanziamento.
- nuove costruzioni;
- interventi di ristrutturazione di
alloggi inutilizzati e non sottoposti a vincolo monumentale;
-
acquisto e/o recupero di interi edifici o loro parti mediante
manutenzione straordinaria risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- acquisto di interi edifici o loro
parti senza opere edilizie.
I Comuni possono presentare proposte
di intervento il cui inizio lavori sia stato effettuato in una data anteriore a
quella di presentazione della proposta in Regione, purchè non antecedente ad un
anno rispetto a quest’ultima.
Modalità di attuazione degli
interventi.
Sono previste diverse modalità di
attuazione:
- convenzionamento tra Comune e
altri soggetti (che potranno realizzare gli interventi in parternariato con
ALER, Imprese e cooperative di costruzione);
- realizzazione da parte di ALER,
Imprese di costruzione e cooperative di abitazione anche riunite in consorzio.
La realizzazione delle opere
edilizie dovrà essere effettuata da soggetti che garantiscano direttamente o
tramite l’affidamento dei lavori a terzi, la detenzione dell’attestazione SOA e
del Sistema Qualità ISO 9000 in corso di validità.
Requisiti per gli interventi.
Il bando stabilisce una serie di
requisiti che devono necessariamente essere soddisfatti per poter ammettere
l’intervento al finanziamento regionale.
Ogni proposta deve mettere in
disponibilità almeno 20 posti-alloggi.
Le tipologie edilizie ammesse sono
così individuate:
- tipologia a camere;
- tipologia a minialloggi;
- tipologia ad appartamenti;
- tipologia mista.
Per ciascuna tipologia vengono
stabiliti precisi requisiti minimi dimensionali di superficie netta da
rispettare.
Gli immobili e gli alloggi che
beneficeranno del co-finanziamento regionale dovranno rispondere, in fase di
progettazione e realizzazione, a particolari requisiti qualitativi e
prestazionali definiti con le ‘‘Linee guida per la progettazione e requisiti
prestazionali di controllo della qualità del manufatto edilizio negli
interventi di edilizia residenziale sociale” (Allegato al bando).
Per gli immobili acquisiti alla
Locazione Temporanea (edilizia residenziale pubblica) si dovrà procedere alla
trascrizione di tale vincolo nei Pubblici Registri Immobiliari.
Valutazione delle proposte di
intervento.
Le proposte di intervento verranno
valutate in funzione dei seguenti obiettivi:
- integrazione residenza - servizi
- cofinanziamento e agevolazioni
- soddisfacimento della domanda di
locazione
- sostenibilità nell’utilizzo del
territorio.
Il raggiungimento di ciascuno degli
obiettivi è valutato a partire dalle specifiche condizioni di seguito indicate,
a ciascuna delle quali è stato assegnato un valore, da riscontrarsi in termini
di esistenza o inesistenza.
Le proposte risultanti già
destinatarie di altro finanziamento regionale per le finalità proprie
dell’edilizia residenziale pubblica verranno automaticamente escluse.
Caratteristiche ed entità del
cofinanziamento.
Il cofinanziamento regionale è
erogato al Comune per la durata della fase esecutiva delle opere e per un
ulteriore periodo di trenta anni decorrente dalla conclusione di tale fase.
L’entità del co-finanziamento
regionale è pari al 35% del costo convenzionale dell’intervento.
Per tutto il periodo di durata
dell’iniziativa, la stessa è da considerarsi servizio sociale e servizio
economico di interesse generale (SIEG).
Il soggetto attuatore è tenuto, in
relazione all’importo del cofinanziamento erogato, a tenere, per tutto il
periodo di durata dell’iniziativa, apposita contabilità separata secondo le
indicazioni contenute negli allegati al bando.
Alla scadenza del periodo di durata
dell’iniziativa, nel caso in cui gli immobili che hanno beneficiato di tali
risorse non entrino a far parte ‘‘definitivamente” del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica dei Comuni o delle ALER, l’eventuale sovracompensazione
dell’operatore, determinata in base ai criteri definiti per la contabilità
separata e tenendo conto anche del valore finale dell’immobile sul mercato,
dovrà essere restituita alla Regione Lombardia con gli interessi.
In breve:
- Restituzione cofinanziamento
regionale
Sì: Solo la sovracompensazione accertata con contabilià
separata, da effettuarsi per tutta la durata;
No: Se l’immobile entra a far parte
del patrimonio erp di Comuni o ALER e in caso di sottocompensazione o pareggio
accertato con contabilità separata, da effettuarsi per tutta la durata
dell’iniziativa.
- Restituzione interessi
maturati su cofinanziamento regionale
Sì: Solo quelli riferiti alla sovracompensazione
accertata con contabilià separata, da effettuarsi per tutta la durata
dell’iniziativa;
No: In caso di sottocompensazione o
pareggio accertato con contabilità separata, da effettuarsi per tutta la durata
dell’iniziativa.
Il costo convenzionale
dell’intervento è pa
rametrato rispetto all’entità
demografica del Comune come indicato di seguito:
CLASSE B: Comuni con popolazione
superiore a 20.000 abitanti
CLASSE C: Comuni con popolazione
inferiore a 20.000 abitanti
COSTI CONVENZIONALI UNITARI in
Euro/m2
CLASSE B: 1.206 Euro/m2
CLASSE C: 1.102 Euro/m2
Tale costo è determinato con
riferimento alla Superficie utile riconoscibile (S.u.r.) per l’intervento che è
la massima ammissibile al finanziamento e la minima inderogabile ai fini
prestazionali.
La S.u.r. varia a seconda delle
caratteristiche tipologiche del posto-alloggio e del numero di utenti per i
quali esso è previsto.
Corrispettivo per la
locazione.
Il canone di locazione è calcolato,
riscosso e interamente trattenuto dal soggetto attuatore e dovrà essere
commisurato ed in grado di remunerare il costo di realizzazione, recupero e/o
acquisto di arredo dei posti-alloggio, riscaldamento/utenze e almeno i seguenti
ulteriori servizi:
- pulizie parti comuni;
- manutenzioni e riparazioni;
- assicurazioni;
- spese di gestione (quali spese
bancarie, di cancelleria e stampati, ecc.);
- promozione dell’iniziativa;
- guardiania dello stabile (nel caso
di immobili con almeno 100 posti alloggio).
Il canone non potrà comunque
superare il valore massimo imposto dalla Regione in relazione all’ampiezza
demografica del Comune ed alla tipologia di alloggio (con valori compresi tra
210 e 385 Euro/posto alloggio mensile).
Selezione dei beneficiari ed
assegnazione degli alloggi.
La locazione temporanea si rivolge a
soggetti aventi necessità abitative temporanee o di locazione per periodi
determinati quali:
- contratti o rapporti di lavoro e/o
formazione;
- ragioni di studio;
- ragioni di cura e/o assistenza.
Ai sensi del Regolamento regionale
n°1/2004, possono partecipare al bando i nuclei familiari che rispettano le
seguenti condizioni:
1. la situazione economica del nucleo
familiare di origine non superi il limite massimo di 20.400,00Euro di ISEE-erp
al netto del canone di locazione o di quanto corrisposto annualmente ai fini
dell’acquisto dell’alloggio in cui risiede il nucleo familiare;
2. il tempo di percorrenza tra il
comune o frazione di residenza del nucleo familiare di appartenenza e il comune
ove viene svolta l’attività non sia inferiore a 60 minuti secondo l’orario dei
mezzi di trasporto pubblico della Regione; non sono considerati i tempi di
percorrenza all’interno del comune sede degli studi o di lavoro.
Il Comune può individuare altre
categorie con esigenze abitative temporanee e con particolari caratteristiche
socio-economiche.
In accoglimento delle proposte
presentate dal soggetto attuatore, il Comune dovrà indicare l’ordine di
priorità secondo il quale le diverse categorie avranno accesso ai
posti-alloggio disponibili.
Il soggetto attuatore raccoglie le
domande degli aspiranti beneficiari e redige la graduatoria in base al valore
crescente dell’ISEE-erp attribuito a ciascuna domanda, successivamente
all’accertamento dei requisiti per l’accesso effettuato dal Comune.
Durata e natura della
Locazione Temporanea.
I posti alloggio vengono acquisti al
godimento dei beneficiari/conduttori per una durata pari a quella del
rapporto/ragione in conseguenza del quale si sia posta l’esigenza abitativa
temporanea.
Nel caso il godimento dell’alloggio
sia concesso a tutela delle esigenze abitative temporanee legate a rapporti di
lavoro, la durata della locazione, su richiesta del conduttore, può protrarsi
per sei mesi oltre la scadenza del termine convenuto e, qualora nel corso dei
sei mesi di proroga intervenga un nuovo rapporto di lavoro, il contratto di
locazione si rinnova automaticamente per una durata corrispondente a quella del
nuovo rapporto di lavoro a termine.
Nel caso l’esigenza temporanea
consista nella frequentazione di studi universitari, la locazione avrà durata
pari alla durata del corso legale di laurea di iscrizione, più un ulteriore
anno fuori corso.
Regolamentazione del
contratto di locazione.
Con successivo provvedimento
regionale sarà adottato lo schema di contratto di locazione al quale dovranno
essere adeguati i contratti da stipulare per la locazione temporanea.
La durata della locazione sarà
commisurata alla durata del rapporto o della causa di natura temporanea per la
quale necessita l’abitazione.
Ammontare delle risorse.
Il bando prevede l’impiego di 8
milioni di euro.
Tempi per l’esecuzione delle
opere.
L’inizio dei lavori dovrà avvenire
entro 210 giorni decorrenti dalla data di assunzione del decreto dirigenziale
di ammissione al co-finanziamento regionale.
I limiti massimi per l’ultimazione
delle opere sono così definiti:
- 15 mesi per interventi fino a 30
posti-alloggio;
- 30 mesi per interventi superiori a
30 posti-alloggio.
Modalità di presentazione
delle proposte.
Le domande, compilate utilizzando i
moduli da emanarsi con Decreto dirigenziale della Regione Lombardia, dovranno
essere presentate dai Comuni esclusivamente a mano presso gli sportelli del
Protocollo di Regione Lombardia di Milano e delle sedi territoriali della
Regione.
Termine per la presentazione
delle proposte.
Le domande dovranno essere
presentate entro le ore 12.00 di venerdì 16 settembre 2005.