ICI - CRITERI DI
VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI D'IMPRESA NON ISCRITTI IN CATASTO
(Ministero
finanze, Ris. 9 aprile 1998, n. 27/E)
In tema di determinazione della base imponibile ICI, per i
fabbricati di impresa classificati nel gruppo D e sforniti di rendita il
Ministero delle finanze ha precisato che il passaggio dal valore contabile a
quello catastale non produce effetti retroattivi su annualità pregresse.
Pertanto, il minor valore catastale rispetto a quello contabile
non dà diritto a rimborsi di imposta in favore del contribuente, così come il
maggior valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a recuperi
di imposta da parte del comune.
La base imponibile ICI per gli immobili destinati ad attività
industriale o commerciale, non suscettibili di diversa destinazione senza
radicali trasformazioni, quando non è stata ancora attribuita la rendita, è
determinata sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi
contabilizzati attualizzati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti
annualmente.
Tale valore è vincolante e deve essere seguito fino alla fine
dell'anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita
catastale oppure viene annotata negli atti catastali la "rendita
proposta" a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel
regolamento sull'automazione degli archivi catastali e delle conservatorie dei
registri immobiliari (C.M. 26 maggio 1997, n. 144/E).
A decorrere dall'anno di imposizione successivo a quello nel corso
del quale è stata attribuita la rendita, oppure è stata messa "in atti
catastali" la "rendita proposta", il valore del fabbricato deve
essere determinato sulla base della capitalizzazione della rendita catastale
(cosiddetto valore catastale) e non più sulla base dei costi contabilizzati.