RICONOSCIMENTO DELLE VARIAZIONI DI PREZZO DEI
MATERIALI - CIRCOLARE ANCE
Il primo gennaio del 2005 è entrata
in vigore la legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Legge Finanziaria 2005 - che
all’articolo 1, comma 550 ha introdotto nell’ambito dei lavori pubblici una
nuova disciplina in materia di corrispettivo dell’appalto, in caso di
variazione del prezzo del materiale da costruzione. Il testo della norma è
stato pubblicato sul Notiziario 3/2005.
Si tratta di una disposizione che
aggiunge alcuni commi all’articolo 26 della legge-quadro, concernente la
disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici e finalizzata ad
ovviare, anche per il futuro, ad eventuali anomali aumenti dei prezzi dei
materiali impiegati nelle costruzioni.
La nuova norma prevede che, nel caso
in cui per circostanze eccezionali, si determinino variazioni nel prezzo dei
materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%
rispetto al prezzo corrente nell’anno di presentazione dell’offerta, scatti un
meccanismo di compensazione del corrispettivo d’appalto, per la parte che
eccede il 10% stesso. L’applicazione della norma è prevista per i lavori
contabilizzati a partire dal 2004.
Le variazioni di prezzo sono fissate
con decreto del Ministero delle Infrastrutture da emanarsi, ogni anno, entro il
30 giugno.
Sul tema si ritiene utile riprodurre
il testo elaborato dagli uffici dell’ANCE con una propria circolare.
1. DESCRIZIONE GENERALE DEL
CONTENUTO DELLA NUOVA DISCIPLINA
La disposizione contiene alcune
integrazi
oni all’art. 26 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, concernente la disciplina economica dell’esecuzione dei
lavori pubblici (allegato 1).
In particolare, il legislatore ha
inteso introdurre, in aggiunta allo strumento del c.d. ‘‘prezzo chiuso”, di cui
al precedente comma 4, un ulteriore meccanismo, che consente di ripristinare
l’equilibrio economico nei rapporti contrattuali relativi all’esecuzione di un
lavoro pubblico, laddove si siano verificati aumenti sensibili, a seguito di
circostanze eccezionali, dei prezzi dei materiali da costruzione rispetto al
momento di presentazione dell’offerta.
Al riguardo, la norma prevede che,
qualora detti prezzi subiscano variazioni in aumento o in diminuzione superiori
al 10%, rispetto al prezzo corrente nell’anno di presentazione dell’offerta,
scatti un meccanismo di compensazione del corrispettivo di appalto, per la
parte che eccede il 10% stesso.
La norma precisa che le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali sono rilevate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante proprio decreto da
adottare entro il 30 giugno di ogni
anno.
La compensazione, spettante
all’appaltatore, si applica al prezzo dei singoli materiali impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori,
nell’anno solare precedente a quello di rilevazione.
La disciplina descritta si applica
ai lavori contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. In sede di prima
applicazione, il decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2005 dovrà rilevare
anche i prezzi vigenti nell’anno 2003; tali prezzi, infatti, costituiranno il
riferimento per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1°
gennaio 2003.
Per quanto riguarda la copertura
economica delle compensazioni, la disposizione prevede che siano utilizzate: 1)
le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei
lavori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque fatte
salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; 2) le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento ovvero per altri interventi già ultimati, nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa; 3) le eventuali ulteriori somme derivanti dai ribassi
d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione in base alle norme
vigenti.
Infine, viene imposto alle
amministrazioni l’obbligo di aggiornare annualmente i propri prezzari. A
partire dalla data di entrata in vigore della legge, i prezzari cessano di
avere validità al 31 dicembre di ogni anno, con la possibilità di essere
utilizzati comunque fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti la
cui approvazione sia intervenuta entro la medesima data. Qualora le
amministrazioni non provvedano ad aggiornare i propri prezzari, questi possono
essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture di concerto con le regioni interessate.
La predetta disciplina richiede
alcuni chiarimenti che si passa di seguito ad esporre relativamente ai punti di
maggiore rilievo o di dubbia interpretazione.
2. I SINGOLI MATERIALI DA
COSTRUZIONE
Innanzitutto, va rilevato che la
nuova disciplina trova applicazione relativamente ad incrementi di prezzo,
dovuti a circostanze eccezionali, di singoli materiali da costruzione oggetto
dell’opera, indipendentemente dall’incidenza che tali materiali hanno rispetto
all’importo complessivo dell’opera stessa.
Si tratta, perciò, in sostanza, di
un meccanismo di portata assai più ampia di quello stabilito dall’art. 1664,
comma 1 cod. civ. (dalla cui applicazione è peraltro esclusa la materia dei
lavori pubblici, ai sensi dello stesso art. 26, comma 4 della legge n. 109/1994),
che prevede il riequilibrio del corrispettivo dell’appalto, soltanto qualora
gli aumenti del costo dei materiali o della manodopera siano stati tali da
determinare l’aumento superiore al 10%, non del singolo materiale o della
singola prestazione, bensì ‘‘del prezzo complessivo convenuto”. In buona
sostanza, dunque, secondo la norma civilistica, in un appalto pari ad euro 100,
il riequilibrio del prezzo scatta soltanto qualora l’incremento di costo del
materiale sia tale da comportare un incremento del prezzo d’appalto superiore
ad euro 10 e per la parte eccedente appunto 10 euro.
Invece, la norma speciale in
argomento svincola l’adeguamento del prezzo dal rapporto tra l’incremento di
costo del singolo materiale ed il prezzo complessivo del contratto e lo ancora
esclusivamente alla variazione di prezzo del singolo materiale, in sè e per sè
considerato, a prescindere dalla sua incidenza sull’importo globale dei lavori.
Così, nell’esempio prima fatto, se
il singolo materiale pari ad 1 euro (in un appalto il cui corrispettivo è 100
euro) subisce un incremento di euro 0,20, per effetto di circostanze
eccezionali, all’appaltatore compete il riequilibrio dell’appalto nella misura
di euro 0,10, nella misura cioè corrispondente alla percentuale eccedente il 10%
dell’incremento del costo di quel singolo materiale.
Come si vede, relativamente
all’esempio ora fatto, in base alla disciplina dell’art. 1664, comma 1 c.c.
l’appaltatore non potrebbe vantare alcun diritto, mentre secondo la disciplina
in esame ha diritto al riequilibrio del prezzo, visto che detta disciplina fa
riferimento solo ed esclusivamente all’incremento di prezzo del singolo
materiale costituente l’appalto, indipendentemente dall’importo complessivo
dell’appalto medesimo.
3. L’ECCEZIONALITÀ DELLE
CIRCOSTANZE
La disposizione di cui al comma 4
bis, come si è visto, accorda l’adeguamento del prezzo del singolo materiale,
solo allorchè l’incremento di questo sia derivato da ‘‘circostanze
eccezionali”.
Sorge, perciò, il problema
interpretativo, consistente nello stabilire in cosa consistano le ‘‘circostanze
eccezionali”, quando ricorrano e quali caratteristiche debbano avere ai fini
dell’applicabilità della norma.
Mutuando alcuni principi delineati
dalla dottrina civilistica e dalla giurisprudenza, sembra possibile affermare
che l’eccezionalità dell’evento ricorra in presenza di due requisiti
coesistenti, il primo di carattere soggettivo, il secondo oggettivo e cioè:
a) l’imprevedibilità dell’evento: deve,
cioè, trattarsi di evento tale che l’appaltatore non fosse in grado di poter
prevedere, pur con la diligenza professionale connessa alla sua attività (art.
1176, comma 2 cod. civ.);
b) lo scostamento significativo rispetto
agli incrementi medi del prezzo di quel materiale: tale requisito ricorre,
senz’altro, per effetto dell’espressa previsione legislativa, quando
l’incremento ecceda il 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero con
riferimento all’anno di presentazione dell’offerta, fatte salve le precisazione
di cui al paragrafo 4.3.
4. L’INCREMENTO DEL 10%
Ai fini dell’accertamento della
ricorrenza dei presupposti necessari a far scattare l’adeguamento nel prezzo
del materiale, la legge prevede un particolare meccanismo incentrato su
rilevamenti annuali dei prezzi effettuati da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Quest’ultimo, in sostanza, entro il 30 giugno
di ogni anno, a partire dal giugno 2005, deve rilevare con proprio decreto le
variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi
intervenute nell’anno solare precedente.
Il meccanismo previsto dal
legislatore richiede alcuni chiarimenti.
4.1. I dati del raffronto
Un primo problema consiste nel
comprendere su quali dati debba essere fondata la predetta variazione
percentuale annuale.
Sono possibili due ipotesi
interpretative:
a) che la variazione debba fare
riferimento al prezzo medio del materiale di ogni anno, e perciò alla
variazione tra il prezzo medio del 2004 e il prezzo medio del 2005;
b) che la variazione debba contenere
gli accertamenti di ciascun mese di un anno rispetto al corrispondente mese
dell’anno precedente, e perciò nell’esempio fatto di ciascun mese dell’anno
2005 rispetto al corrispondente mese dell’anno 2004.
Ove si adotti il meccanismo sub b),
si ottengono adeguamenti nel prezzo dei materiali corrispondenti alla reale e
concreta situazione subita dall’appaltatore, in relazione al momento di
esecuzione dei lavori ed al connesso impiego dei materiali.
Se si procede in tal modo, il
decreto dovrebbe contenere un’articolata esposizione delle variazioni
percentuali di ciascun mese rispetto al corrispondente mese dell’anno
precedente.
A questo punto, il dies a quo del
raffronto dovrebbe essere il mese di presentazione dell’offerta e la
percentuale da riconoscere, nel caso di eventi eccezionali, quella tra detto
mese di presentazione dell’offerta ed il mese dello stato di avanzamento
interessato dalla variazione.
Tuttavia, tale meccanismo comporta
che l’adeguamento sia dato esclusivamente sulle partite contabilizzate successivamente
al mese o ai mesi interessati dall’evento e non anche a quelle contabilizzate
nei mesi precedenti.
Peraltro, non si può disconoscere
che la norma sul piano letterale sembra privilegiare il meccanismo del prezzo
medio annuale sopra indicato sub a).
Infatti, la disposizione di cui al
comma 4 ter stabilisce che la percentuale di variazione, eccedente il 10%, va
applicata al prezzo del materiale che ha subito l’aumento, impiegato nelle
lavorazioni ‘‘contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto”.
Il tenore letterale della norma
induce a sostenere che l’aumento debba essere concesso su tutte le partite
contabilizzate all’interno dell’anno solare interessato, indipendentemente
dalla considerazione del mese o dei mesi in cui si è verificato l’evento. Così,
per esempio, se l’aumento ha avuto luogo nel mese di giugno 2004, tale aumento,
secondo la predetta lettura, dovrebbe essere accordato anche sulle
contabilizzazioni intervenute anteriormente, e cioè tra gennaio e giugno.
Tale modalità di applicazione
risulta aderente al testo letterale della disposizione e, laddove si ritenga di
condividerla, presuppone l’adozione del meccanismo della variazione percentuale
annuale media. Il Ministero, cioè, dovrebbe calcolare la variazione percentuale
media intervenuta nell’anno precedente, mediando perciò con l’aumento
dipendente dall’evento eccezionale gli aumenti o le diminuzioni, sia
antecedenti sia successivi all’evento intervenuto nell’anno, ed ottenendo così
un valore percentuale medio da applicare a tutte le contabilizzazioni
intervenute nell’anno stesso.
Per quanto concerne l’ambito
territoriale, appare ragionevole auspicare che le rilevazioni tengano conto
delle situazioni oggettivamente intervenute in ciascuna regione, e ciò per un
doppio ordine di considerazioni.
In primo luogo, perchè è possibile,
sia pure in casi del tutto particolari, che un determinato evento eccezionale
produca aumenti di costo considerevoli soltanto in una o più regioni.
In secondo luogo, perchè è possibile
che la stessa circostanza eccezionale, con efficacia causale sull’intero
territorio nazionale produca però effetti diversificati dal punto di vista
quantitativo da regione a regione.
Si ritiene poi necessario che gli
organismi che verranno deputati dal ministero a procedere alle rilevazioni
debbano tenere nella dovuta considerazione, secondo le direttive che saranno
loro impartite, non soltanto i propri autonomi rilevamenti, ma anche quelli
oggetto dei listini di organi ufficiali più autorevoli operanti nel territorio
ovvero riconosciuti a livello nazionale (esempio, per i materiali siderurgici,
la Camera di commercio di Brescia, generalmente ritenuto organo della massima
attendibilità).
4.2. Il caso del prezzo onnicomprensivo di una
lavorazione, di cui il materiale è una soltanto
delle componenti
Può accadere che, nell’ambito di un
appalto, l’elenco prezzi contrattuale stabilisca il prezzo del singolo
specifico materiale oggetto successivamente di incrementi; in tal caso,
l’applicazione del meccanismo de quo risulta estremamente semplice, poichè si
tratterà di applicare la percentuale di incremento rilevata dal Ministero al
prezzo contrattuale.
Nella maggior parte dei casi,
invece, il prezzo del singolo materiale costituisce una componente di un prezzo
contrattuale più onnicomprensivo; in tal caso, sorge il problema di scorporare
e quantificare il prezzo del singolo materiale rispetto al prezzo di cui esso è
singola, specifica componente.
Il problema, in tal caso, trova
agevole soluzione, con il ricorso alle analisi di prezzo che, come è noto, oggi
generalmente formano parte integrante di ogni progettazione: attraverso
l’analisi, pertanto, risulta possibile rilevare la percentuale di incidenza del
singolo materiale rispetto al prezzo contrattuale più generale e, perciò, stabilirne
l’esatta entità ai fini del suo adeguamento.
Qualora, invece, non sia possibile
avvalersi della specifica analisi del prezzo potrà farsi ricorso a nuove
regolari analisi redatte dal direttore dei lavori ed approvate dal responsabile
del procedimento, in analogia a quanto previsto per la determinazione dei nuovi
prezzi, ai sensi dell’art. 136 comma 1 lettera c) del DPR n. 554/1999.
Relativamente al quantum, sono
ipotizzabili due modalità:
1) si può ritenere, in aderenza al
tenore letterale della norma, che l’adeguamento vada applicato sul prezzo a
base di appalto, e perciò sul prezzo al lordo del ribasso offerto
dall’aggiudicatario.
Tale impostazione trova il suo
fondamento giuridico nella considerazione che il ribasso (sia in termini di
ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, sia in termini di offerta a
prezzi unitari) fu a suo tempo formulato nel presupposto della invariabilità
dei costi, o quantomeno della loro variabilità prevedibile in ragione del
normale andamento inflattivo. In questi termini, sembra poter trovare piena
applicazione il principio della manifestazione di volontà negoziale ‘‘rebus sic
stantibus’’, per cui in presenza di un evento eccezionale sopravvenuto il
presupposto giustificativo del ribasso a suo tempo offerto viene meno e
l’adeguamento va riconosciuto in misura piena sulla base della nuova situazione
determinatasi;
2) un sistema alternativo, che ha il
pregio di evitare incertezze e di omogeneizzare l’entità del compenso
indipendentemente dall’importo del prezzo di progetto, potrebbe essere il
seguente:
- applicazione della percentuale
dell’incremento di prezzo, depurata del 10%, alla quantità di materiale
effettivamente impiegata nelle lavorazioni contabilizzate, moltiplicata per il
prezzo del materiale rilevato dal decreto ministeriale al momento dell’offerta.
In tal modo, infatti, si può evitare
il problema sopra visto delle analisi di prezzo, eventualmente necessarie per
individuare il prezzo del materiale rispetto al prezzo contrattuale
onnicomprensivo.
Così, ad esempio, supponendo che il
prezzo medio di un materiale, rilevato dal decreto nell’anno di
presentazione dell’offerta, sia 100 Euro
e nell’anno di contabilizzazione dei lavori si sia registrato un incremento
pari al 30%, l’aumento che dà luogo a compensazione è pari a Euro 20 che, in
termini assoluti, corrisponde alla percentuale di aumento depurata del 10% (in
altri termini, si prescinde dal prezzo oggetto dell’offerta e si tiene conto in
valore assoluto del prezzo rilevato dal decreto al momento dell’offerta stessa
e del suo incremento).
A questo punto occorrerà
moltiplicare il valore assoluto 20 per le quantità di materiale effettivamente
contabilizzato (es. 1.000 kg. di acciaio x Euro 20 = Euro 20.000).
Il testo della riserva, relativa a
tale modalità di quantificazione è contenuto all’allegato 2.
Può accadere che le quantità di
materiale non risultino direttamente dal
registro di contabilità, in quanto il materiale stesso è ricompreso in una
lavorazione più ampia (es. acciaio nell’impalcato). In tal caso, occorrerà che
il direttore dei lavori stabilisca l’incidenza del materiale sulla lavorazione,
ricavandola dai disegni costruttivi.
4.3. La variazione
percentuale ed il cumulo delle variazioni
Un ulteriore problema consiste nello
stabilire cosa avvenga, qualora la variazione eccedente il 10% abbia luogo in
un determinato anno e tale incremento permanga anche negli anni di successiva
esecuzione dei lavori.
In tal caso, è da ritenere che
l’incremento debba essere dato su tutti gli stati di avanzamento successivi
all’anno in cui ha avuto luogo l’evento eccezionale, e perciò anche sugli stati
di avanzamento ricadenti negli anni successivi al primo. Ciò perchè, sul piano
logico, una volta prodottosi l’incremento anomalo del prezzo del materiale, non
può negarsi che esso riverberi i suoi effetti su tutti i lavori successivamente
eseguiti, a prescindere dall’anno in cui cadono gli stati di avanzamento
successivi all’evento.
Così, per esempio, qualora nell’anno
2004, per un determinato materiale, si sia avuto l’aumento del 12%, e nel 2005
un ulteriore aumento del 12%, il differenziale del 4% dovrà essere riconosciuto
su tutti i lavori contabilizzati negli anni successivi comprendenti quel
materiale.
Altro problema è se più eventi
eccezionali, ciascuno determinante un incremento inferiore al 10%, ma la cui
somma ecceda il 10%, possano essere cumulati ai fini del riconoscimento
dell’eccedenza.
Così per esempio, se nel 2004 ha
avuto luogo un incremento eccezionale dell’8% e nel 2005 altro incremento
eccezionale dell’8%, sorge il problema se tali due eventi eccezionali siano
cumulabili ai fini del riconoscimento sul prezzo del materiale dell’eccedenza
rispetto al 10%, e perciò del 6%.
Alla questione, sul piano logico
giuridico, si ritiene debba darsi risposta affermativa, in ragione della
sostanziale assimilabilità ad un unico evento eccezionale, comportante di per
sè solo un’immediata variazione superiore al 10%, di più eventi eccezionali che
cumulati determinano un effetto analogo.
A questo punto, sorge però il problema
di stabilire quando un determinato evento, pur comportando un incremento
inferiore al 10%, possa essere considerato eccezionale, ai fini
dell’applicabilità della disposizione nel senso suddetto; nell’esempio fatto,
su quali presupposti i due successivi incrementi, pari all’8% ciascuno, possano
essere ritenuti eccezionali, e perciò cumulati.
Sembra potersi enunciare il criterio
di massima in base al quale un evento, pur non determinando un incremento
superiore al 10%, può essere considerato eccezionale, allorchè determini una
variazione sensibile, e perciò oggettivamente imprevedibile. In altri termini,
risultano indispensabili due elementi:
a) che l’evento abbia il carattere
dell’eccezionalità, e cioè esuli dalla prevedibilità, e consista in fatti del tutto
anomali rispetto al normale, medio andamento dei prezzi di mercato;
b) che la variazione, pur essendo
inferiore al 10%, si scosti in misura sensibile dai dati prevedibili.
Un possibile criterio per dare
omogenea applicazione alla modalità di cui alla presente lettera b) potrebbe
essere quello di considerare comunque eccezionale, ed in quanto tale cumulabile
con i precedenti incrementi ai fini del raggiungimento dell’aliquota del 10%,
gli incrementi che nel singolo anno siano risultati superiori al tasso di
inflazione programmata di una percentuale predeterminata, che per esempio
potrebbe essere stabilita nella misura del 2%. Così, per esempio, se il tasso
di inflazione programmata nell’anno è del 2%, dovrebbe essere considerato
eccezionale l’evento che determini un aumento del costo del materiale superiore
al 4%.
Sorge, infine, il problema di
verificare se, una volta accertata la sussistenza di un evento eccezionale tale
da non determinare di per sè l’adeguamento, il relativo incremento, ai fini del
raggiungimento del 10%, debba essere sommato con gli incrementi degli anni
precedenti, non aventi carattere di eccezionalità.
Al quesito sembra doversi dare
risposta affermativa, sulla base della considerazione logica che ciò che rileva
è l’eccezionalità del singolo evento, sicchè una volta accertato che questo
abbia determinato un sensibile incremento del prezzo, ancorchè inferiore al
10%, appare ragionevole sommarne l’entità agli incrementi degli anni precedenti,
onde far acquistare all’evento eccezionale rilevanza concreta, sul piano
pratico dell’adeguamento del prezzo, che altrimenti non avrebbe.
In ogni caso, una volta riconosciuto
il diritto all’adeguamento questo compete anche per le contabilizzazioni degli
anni successivi, sempre che non si verifichino diminuzioni in compensazione
tali da neutralizzare l’aumento precedentemente intervenuto.
4.4. L’adeguamento del prezzo
di materiali non contenuti in elenco
Il decreto del Ministero, secondo la
dizione del comma 4 quater deve contenere i rilevamenti dei prezzi ‘‘dei
materiali da costruzione più significativi”. Viene da chiedersi se con tale
disposizione la norma abbia voluto escludere dalla disciplina dell’adeguamento
del prezzo i materiali non contenuti nel decreto.
A tale domanda, sembra doversi dare
risposta negativa, per l’elementare considerazione che non avrebbe senso logico
applicare la disciplina in argomento ad alcuni materiali, escludendone altri.
Ciò porta alla conclusione che, nel
caso in cui dovessero verificarsi incrementi dei prezzi superiori al 10% di
materiali non contenuti nel decreto, anche per questi debba essere riconosciuto
l’adeguamento pari all’eccedenza rispetto al 10%, attraverso due possibili
meccanismi, non previsti dalla norma, ma enunciabili sulla scorta dei principi
generali, e cioè:
1)
applicando analogicamente gli incrementi rilevati relativamente a
materiali assimilabili a quelli non previsti;
2) richiedendo al Ministero
l’integrazione del decreto con il rilevamento dell’incremento del materiale non
contemplato e consentendo, nelle more, il raffronto tra il prezzo previsto nel
prezzario di riferimento della stazione appaltante relativo all’anno
dell’offerta ed il prezzo relativo all’anno di contabilizzazione dei lavori.
5. LA COPERTURA FINANZIARIA
Serie perplessità solleva la
disposizione di cui al comma 4 sexies, secondo cui, per far fronte alle
esigenze di adeguamento del prezzo, per effetto dell’aumento del costo dei
materiali dovuto a circostanze eccezionali, possono essere utilizzate somme
previste nel quadro economico di ogni singolo intervento, e cioè:
1. le somme accantonate per
imprevisti (in misura non inferiore all’1% dell’importo a base d’asta);
2. eventuali ulteriori somme a
disposizione dell’amministrazione;
3. le economie conseguenti ai
ribassi d’asta.
È poi stabilito che possono essere
utilizzate dall’ente appaltante somme relative ad altri interventi, allorchè,
dopo l’ultimazione dei lavori, per qualsivoglia circostanza (per esempio, a
seguito dello stralcio di alcuni lavori ovvero per economie, in un appalto a
misura, risultanti da minori contabilizzazioni), risultino residui di spesa non
utilizzati.
In sintesi, perciò, l’ente
appaltante può far fronte agli oneri in argomento con le somme a disposizione
(nelle tre forme sopra dette) relative ad ogni singolo intervento, nonchè con
le eventuali economie ottenute su altri interventi.
In definitiva, nell’ottica
legislativa, agli oneri connessi all’adeguamento del prezzo deve farsi fronte
‘‘senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Come prima si è detto, tale assetto
normativo solleva qualche dubbio di costituzionalità, visto che, di fatto, fa
dipendere la possibilità di far fronte all’adeguamento del prezzo da
circostanze casuali e, per di più, non assicura la copertura totale
dell’adeguamento, calcolato in base alle precedenti disposizioni della norma.
Così per esempio, ove si consideri
il fenomeno dell’aumento del prezzo del ferro intervenuto nel corso dell’anno
2004, possono avere luogo ipotesi sperequative, in relazione a circostanze
casuali, e cioè che:
a) per un determinato intervento,
non residuino somme disponibili, essendo state queste già utilizzate per altre
esigenze. In tal caso si crea un’inammissibile sperequazione tra tale
intervento, per il quale non sussistono le risorse per far fronte
all’adeguamento ed altri interventi, per i quali invece la disponibilità
sussiste;
b)
le somme disponibili coprano soltanto in parte gli oneri di adeguamento
economico. Anche in tal caso la sperequazione con gli altri interventi è
evidente;
c) nell’attività di un determinato
ente appaltante risultino disponibili residui di spesa, non utilizzati per
altri interventi, che consentano di far fronte all’adeguamento, mentre per
altri enti tale disponibilità su altri interventi non abbia luogo,
determinandosi anche in tal caso una evidente disparità di trattamento, basata
su fatti del tutto casuali.
In base a quanto detto, non ci si
può esimere dal rilevare profili di incostituzionalità della disposizione, sia
in relazione al principio di parità di trattamento di situazioni analoghe (art.
3 Cost.), sia in relazione all’esigenza di imparzialità della pubblica
amministrazione (art. 97 Cost.).
In sostanza, non appare ammissibile
che la realizzazione di un diritto soggettivo patrimoniale venga subordinata
alla circostanza casuale della sussistenza, nel singolo caso, di somme
disponibili perchè non preventivamente usate. In altri termini, una volta che
l’ordinamento configura un diritto soggettivo, la realizzazione di questo non
può incontrare limitazioni di sorta e tanto meno limitazioni connesse a fatti
casuali, che diano luogo a diversità di trattamento rispetto a situazioni
sostanzialmente identiche.
Aldilà, comunque di tali profili, occorre
stabilire in quale momento il diritto soggettivo sorge e quali effetti
giuridici da questo momento si producano sul piano pratico.
In ordine al primo problema, si può
ritenere che il diritto soggettivo sorga direttamente per effetto del
verificarsi dell’evento eccezionale, ma divenga efficace, e perciò azionabile,
a seguito dell’emissione del decreto ministeriale che accerta l’avvenuta
variazione del prezzo dei materiali in misura eccedente il 10% rispetto alla
presentazione dell’offerta.
A partire dall’emissione del
decreto, è perciò da ritenere che tutte le predette somme accantonate nel
quadro economico dell’intervento, nonchè nel quadro economico degli altri
interventi, esclusi i ribassi d’asta per i quali sia prevista una diversa
destinazione da parte delle norme vigenti, debbano restare vincolate al
soddisfacimento dell’onere relativo all’adeguamento del prezzo.
Problema delicato è quello
concernente i comportamenti che le amministrazioni devono tenere, in ordine
all’impegno delle somme a disposizione, nel periodo successivo al verificarsi
dell’evento eccezionale (che generalmente costituisce fatto notorio) e
l’emissione del decreto, che accerta la variazione determinata dall’evento
stesso.
In tale periodo, è da ritenere che
le amministrazioni, sulla scorta dei principi di buona fede che devono ispirare
l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1375 cod.civ., debbano astenersi
dall’impegnare somme a disposizione, fatti salvi i casi di inderogabile
necessità di utilizzazione dei fondi per l’esigenza di completare i lavori e
rendere funzionale l’opera.
6. LE POSSIBILI INIZIATIVE
PER LA TUTELA DEL DIRITTO
Un primo problema concerne l’ipotesi
in cui, pur essendosi verificato l’evento, il Ministero competente non emetta
il decreto ovvero, nell’emetterlo, incorra in una manifesta illogicità o in una
erronea considerazione dei presupposti.
In tal caso, qualsiasi soggetto
interessato, in quanto titolare di un contratto in corso relativamente al quale
l’aumento di costo del materiale determini il diritto all’adeguamento del
relativo prezzo, può adire il Tribunale amministrativo del Lazio, onde ottenere
l’emissione del decreto ovvero l’emissione di un decreto immune da vizi.
Sotto il profilo civilistico, è da
ritenere che, allorchè sorga il diritto all’adeguamento, questo non sia
subordinato all’onere di preventiva iscrizione di riserva negli atti contabili.
Ciò perchè tale onere concerne fatti coinvolti o comunque connessi alle
contabilizzazioni eseguite, mentre l’adeguamento del prezzo in questione, al
pari degli interessi ed al pari dell’ormai abrogato istituto della revisione
prezzi, esula dalla contabilizzazione in senso stretto, poichè attiene a fatti
del tutto estrinseci ad essa.
Tuttavia, considerate le
oscillazioni in passato della giurisprudenza e la delicatezza e novità della
questione, ed inoltre in attesa del formarsi di una nuova specifica
giurisprudenza sul punto, allorchè si verifichi un evento eccezionale che
determini incrementi dei prezzi che possano dar luogo al diritto
all’adeguamento, gli appaltatori potranno formulare sul registro di contabilità
apposita riserva, e ciò anche per la finalità di informare tempestivamente
l’amministrazione in modo da indurla a preservare le somme a disposizione, in
vista delle possibili future esigenze finanziarie.
In tale ottica cautelativa, è
consigliabile la formulazione della riserva sul registro di contabilità in
occasione della sua sottoscrizione immediatamente successiva al manifestarsi
del carattere lesivo dell’evento e della sua rilevanza tale da far scattare il
meccanismo dell’adeguamento del prezzo; e poichè, come è noto, il registro di
contabilità viene sottoscritto dall’appaltatore in occasione dell’emissione di
ogni stato di avanzamento lavori, è opportuno che la riserva sia esplicata in
occasione del primo stato di avanzamento immediatamente successivo al
manifestarsi della rilevanza causale dannosa dell’evento.
Per quanto poi concerne, in
particolare, il problema dell’aumento del prezzo del ferro intervenuto nel corso
del 2004, non si può ritenere che la riserva dovesse essere iscritta
necessariamente prima dell’introduzione della disciplina sull’adeguamento del
prezzo; ciò per l’ovvia considerazione che, anteriormente all’introduzione di
tale nuovo meccanismo, gli appaltatori non potevano vantare alcun diritto
soggettivo patrimoniale, sicchè l’onere di iscrizione di riserva, a fronte di
un diritto patrimoniale inesistente, non poteva ritenersi operante.
Oggi, invece, su determinati
presupposti quel diritto è stato riconosciuto con una disciplina ad efficacia
retroattiva, per cui, sempre a titolo cautelativo, è consigliabile che gli
appaltatori quantifichino l’adeguamento a cui ritengono di avere diritto e
formulino la riserva sugli atti contabili in occasione della prima
sottoscrizione del registro di contabilità immediatamente successiva
all’entrata in vigore della nuova disciplina, e cioè a partire dal 1° gennaio
2005.
Infine, per quanto riguarda la
tutela giurisdizionale del privato per la soddisfazione del credito nei casi in
cui l’evento eccezionale abbia avuto luogo ed il decreto ministeriale sia stato
emesso, ma, ciò nonostante l’amministrazione non adempia alla propria
obbligazione, è da ritenere che la competenza spetti al giudice ordinario
(ovvero al collegio arbitrale nei casi in cui sussista clausola
compromissoria), vertendosi in materia di diritti soggettivi.
Al riguardo, a parte l’ordinaria
causa di cognizione da instaurare con l’atto di citazione, è da ritenere che,
ove l’appaltatore nutra un fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito, possa chiedere al giudice un sequestro conservativo sulle somme
disponibili per far fronte all’onere relativo, ai sensi dell’art. 671 c.p.c., e
ciò sia in corso di causa, sia preventivamente all’instaurazione della stessa,
che comunque va iniziata nei trenta giorni successivi o nel termine inferiore
stabilito dal giudice (art. 669 octies, comma 1 c.p.c.).
Peraltro, va ricordato che
l’ottenimento del sequestro conservativo presuppone l’accertamento del
requisito del ‘‘periculum in mora”, requisito che non discende direttamente dal
mero rifiuto ad adempiere, ma che richiede comportamenti dell’amministrazione
debitrice che rendano verosimile l’eventualità di un depauperamento delle somme
a disposizione per la soddisfazione di tale credito, e perciò atti con i quali
l’amministrazione abbia disposto o manifestato l’intendimento di disporre ad
altri fini delle medesime somme.
È però da richiamare anche una certa
tendenza giurisprudenziale, che consente il sequestro conservativo anche
esclusivamente sulla base di elementi oggettivi inerenti la capacità
patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito; su tale
presupposto, ove le somme a disposizione siano esigue o addirittura inferiori
al credito vantato, è sostenibile la tesi secondo cui tale situazione di per sè
legittimi il provvedimento sequestrativo.
7. IL PROBLEMA DEGLI APPALTI
DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
La dizione del comma 4 bis
sembrerebbe concepita con riguardo specifico agli appalti pluriennali, rispetto
ai quali il decreto del Ministero accerti le variazioni intervenute nell’anno
precedente.
Si pone, pertanto, il problema degli
appalti di durata inferiore all’anno, relativamente ai quali non sembra equo
riconoscere l’intera variazione del prezzo medio intervenuta.
Sennonchè, per tale situazione,
risulterebbe altrettanto iniquo non accordare l’adeguamento agli appalti che
abbiano avuto inizio e termine nello stesso anno, ove nel corso dell’appalto
stesso, sia intervenuto l’evento eccezionale che ha dato luogo all’aumento del
prezzo. Si pensi, per esempio, ad un appalto la cui offerta sia stata formulata
nel mese di gennaio e la cui esecuzione abbia poi avuto termine nel mese di
novembre dello stesso anno, dopo il verificarsi nel mese di giugno di un evento
eccezionale, che abbia dato luogo all’aumento del prezzo di un materiale. In
tal caso, un’applicazione rigida e letterale delle disposizioni in argomento
potrebbe condurre alla conclusione che tale appalto non goda del beneficio
dell’adeguamento.
Peraltro, tale conclusione stride
all’evidenza con elementari principi di equità e parità di trattamento rispetto
a situazioni analoghe. Di conseguenza, un’interpretazione logica ed estensiva
delle disposizioni può ragionevolmente condurre alla conclusione che anche per
tali tipi di appalto il beneficio dell’adeguamento debba trovare applicazione.
Il meccanismo dovrebbe essere quello
del riconoscimento sull’intero importo contabilizzato nell’anno dell’incremento
medio (e cioè intervenuto tra gennaio e dicembre) eccedente il 10%, in misura
proporzionale alla durata dell’appalto (esempio: incremento 12%; appalto 10
mesi; riconoscimento 2% rapportato a 10 mesi, e perciò riconoscimento
dell’aliquota dell’1,66%).
8 IL PROBLEMA DEI COLLAUDI
INTERVENUTI PRIMA DELL’EMANAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE
Problema di particolare delicatezza
è il caso di un appalto, nel corso della cui esecuzione abbia avuto luogo
l’aumento del prezzo dei materiali per effetto di circostanze eccezionali, ma
il cui collaudo sia stato perfezionato prima dell’emanazione del decreto
ministeriale che abbia accertato l’aumento.
Un’interpretazione formalistica
delle disposizioni in materia condurrebbe ad escludere tale ipotesi dall’ambito
di applicabilità della disciplina in argomento, essendo il collaudo l’atto
finale conclusivo dell’appalto. Peraltro, anche in tal caso evidenti ragioni di
equità sostanziale impongono un’interpretazione fondata su argomenti
sostanziali e logici, che tra l’altro trovano un serio fondamento giuridico.
Ciò che si vuol dire è che il
diritto all’adeguamento sorge per effetto dell’aumento dovuto a circostanze
eccezionali, ma il suo esercizio resta condizionato nell’efficacia
all’emanazione del decreto, che pertanto viene a configurarsi come una condicio
iuris con efficacia non costitutiva, bensì dichiarativa di una situazione
precedentemente perfezionatasi. Su tale presupposto, una volta verificatasi
detta condicio iuris la stessa rende efficace un diritto precedentemente sorto,
rendendo neutra la circostanza che, nel frattempo, sia intervenuto o meno il
collaudo dei lavori.
Su tale presupposto, il diritto
all’adeguamento sorge sia nel caso in cui il collaudo sia intervenuto dopo
l’emanazione del decreto, sia nel caso in cui sia intervenuto prima
dell’emanazione del decreto. Per tale seconda ipotesi, si pone il problema se
il diritto all’adeguamento sorga anche per i casi in cui prima dell’emanazione
del decreto abbia avuto luogo non solo il collaudo provvisorio, ma anche il
collaudo definitivo.
La risposta sembra poter essere
affermativa. Infatti, come è noto, il collaudo provvisorio ha luogo con
l’emissione del certificato di collaudo entro sei mesi dall’ultimazione e
diviene definitivo con il decorso di due anni (più due mesi per
l’approvazione). Tale lasso di tempo ha rilevanza sostanziale perchè al suo
interno l’appaltatore risponde dei vizi dell’opera anche se essi erano
riconoscibili al momento dell’appalto, purchè l’amministrazione ne faccia
denunzia nel biennio.
È perciò il collaudo definitivo a concludere
il procedimento e a stabilizzare la situazione giuridica, nel senso che a
partire da esso viene meno la responsabilità dell’appaltatore per i vizi.
Peraltro, anche nei casi in cui il
collaudo definitivo sia intervenuto prima dell’emanazione del decreto, qualora
l’evento eccezionale abbia determinato effetti sull’appalto, si ritiene doversi
concludere che l’adeguamento spetti, visto che a detti fini è ininfluente il
momento del collaudo, mentre ciò che rileva è l’efficacia sostanziale
dell’evento eccezionale intervenuto sui costi dei materiali nel corso dei
lavori.
9. I PREZZIARI
Il comma 4 septies stabilisce che le
amministrazioni aggiudicatrici debbano provvedere annualmente ad aggiornare i
propri prezziari, adeguando i prezzi in essi contenuti alle mutate condizioni
economiche del mercato.
La disposizione stabilisce tale
obbligo in linea generale, e perciò per tutti i prezzi che generalmente trovano
applicazione nei lavori dell’amministrazione appaltante, ma ne accentua
l’esigenza e dunque l’obbligatorietà relativamente ai materiali destinati alle
costruzioni che siano stati oggetto di significative variazioni, per effetto di
particolari condizioni di mercato.
La stessa norma stabilisce poi che i
prezziari cessano di avere validità allo scadere dell’anno in cui sono stati
adottati, e perciò alla data del 31 dicembre, con l’unica deroga che possono
essere transitoriamente utilizzati esclusivamente fino al 30 giugno dell’anno
successivo per i progetti, la cui formale approvazione abbia avuto luogo entro
tale data del 30 giugno.
Infine, è stabilito che, nel caso di
inadempienza da parte delle amministrazioni appaltanti nell’aggiornamento dei
propri prezziari secondo le modalità sopra dette, il ministero delle infrastrutture,
di concerto con la regione competente, possa esercitare un potere sostitutivo
adeguando d’ufficio il prezziario dell’ente inadempiente.
Problema di particolare rilevanza
giuridica consiste nel verificare se la disposizione abbia inteso dettare esclusivamente
norme di comportamento per le pubbliche amministrazioni (norme di azione)
ovvero dettare norme di relazione da cui sorgono veri e propri diritti
soggettivi per i privati.
Tale seconda lettura appare
preferibile considerato che, diversamente, non si comprenderebbe il senso
dell’obbligo per le amministrazioni di aggiornare i propri prezziari, nè la
sanzione consistente nella cessazione di validità di questi allo scadere
dell’anno.
Su tali presupposti, si può
configurare un vero e proprio diritto soggettivo degli appaltatori
all’aggiornamento dei prezziari, e perciò un vero e proprio diritto a che le
amministrazioni pongano a base di gara prezziari aggiornati relativamente
all’anno in corso (con l’unica deroga dell’utilizzabilità fino al 30 giugno dell’anno
successivo).
Tale impostazione rileva sotto due
profili: il primo attinente il regolare svolgimento del procedimento di gara;
il secondo attinente l’esecuzione del contratto.
Sotto il primo aspetto, è
sostenibile che nel caso in cui venga posto a base d’asta un prezziario non
aggiornato, i soggetti interessati a partecipare alla gara possano impugnare
gli atti a base di gara, facendo valere dinnanzi al Tribunale amministrativo
competente il vizio di violazione di legge e richiedendo in tal senso l’annullamento
del bando per illegittimità di un presupposto essenziale (il prezziario) su cui
lo stesso viene fondato.
Sul piano civilistico, invece,
qualora l’appaltatore sia risultato aggiudicatario ed abbia firmato il
contratto, facendo affidamento sulla circostanza che il relativo prezziario
fosse aggiornato, mentre successivamente accerta che quel prezziario era
relativo ad anni precedenti, può fare valere la disposizione dell’art. 1338
cod. civ., secondo cui la parte (nel caso di specie l’amministrazione) che,
conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del
contratto, non ne ha dato notizie all’altra parte (nel caso di specie
l’appaltatore) è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere
confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
L’applicabilità di tale disposizione
prende le mosse dalla considerazione che il comma 4 septies pone alle
amministrazioni una prescrizione cogente, la cui violazione, in altri termini,
determina l’invalidità del contratto.
La giurisprudenza, infatti,
correttamente interpreta l’art. 1338 nel senso della sua applicabilità anche
nei casi in cui la parte inadempiente non ha rilevato l’esistenza di una causa
di invalidità anche per mera negligenza. Ne consegue che non può dubitarsi
della negligenza dell’amministrazione relativamente ai casi in cui, in aperta
violazione di una precisa norma legislativa, abbia omesso un adempimento
assolutamente primario nella conclusione del contratto, quale è l’adeguamento
del proprio prezziario.
Problema di particolare rilevanza è
se, nel caso di inerzia dell’amministrazione nell’aggiornamento dei prezziari,
ovvero di omissione del potere sostitutivo da parte del ministero delle
infrastrutture, i soggetti interessati alla partecipazione alle gare dell’ente
abbiano strumenti giuridici per ottenere l’adempimento da parte
dell’amministrazione.
Al riguardo, sembra potersi dare
risposta affermativa ricorrendo, nel caso specifico, tutti i presupposti del
silenzio-inadempimento, che sussiste nei casi in cui il ritardo nell’adozione
di un atto sia ingiustificato. Nel nostro caso, alla scadenza del termine del
30 giugno, è possibile da parte degli interessati (ed è da ritenere anche delle
associazioni di categoria) la proposizione di apposito ricorso al Tar, per
ottenere da questo un ordine di emissione del provvedimento omesso
(l’aggiornamento del prezziario) e, nel caso di ulteriore inadempimento, la
nomina di un commissario ad acta.
10. I RITARDI NELLA
CORRESPONSIONE DELL’ADEGUAMENTO DEL PREZZO
L’adeguamento del prezzo per effetto
dell’aumento del costo dei materiali può essere assimilato a tutti gli effetti
al corrispettivo contrattuale, essendo un effetto legale mirato appunto alla
maggiorazione di detto corrispettivo in ragione del verificarsi di eventi
obiettivi di carattere eccezionale.
La sostanziale assimilabilità
dell’adeguamento del corrispettivo al corrispettivo medesimo sembra poter
determinare l’applicabilità al primo della medesima disciplina, che il
capitolato generale, agli artt. 29 e 30, stabilisce per il secondo,
relativamente ai ritardi nei pagamenti.
L’applicabilità di tali norme
comporta, come noto, un primo periodo di franchigia, un secondo periodo del
ritardo nel quale sono dovuti gli interessi al tasso legale ed, infine, nel caso
di ulteriore ritardo, un terzo periodo, nel quale sono dovuti gli interessi
moratori al tasso stabilito annualmente dal ministero delle infrastrutture, ai
sensi dell’art. 26, comma 1 della legge n. 109/1994.
Sorge il problema circa il momento
di decorrenza del primo termine, e cioè quello di franchigia, che relativamente
al pagamento degli acconti, viene fatto decorrere dalla maturazione dello stato
di avanzamento dei lavori, e cioè dal momento in cui, in base ai registri
contabili, viene raggiunto l’importo contrattualmente stabilito per l’emissione
di tale documento.
Applicando analogicamente tale
principio al nostro caso, sembra potersi sostenere che, immediatamente dopo
l’emissione del decreto l’amministrazione debba emettere un SAL relativo
all’adeguamento del prezzo dei materiale, con specificazione delle quote di
incidenza del materiale sulle intere lavorazioni oggetto dello stesso SAL, e
successivamente procedere all’emissione del certificato di pagamento ed al
relativo pagamento. Il dies a quo, perciò, può ragionevolmente identificarsi
nella pubblicazione del decreto.
Nei casi di collaudo già
intervenuto, o comunque nei casi di già intervenuta redazione del conto finale
nei quali perciò la contabilità è definitivamente chiusa, l’amministrazione dovrà
procedere alla compilazione di un autonomo documento contabile, nel quale siano
esplicitate le modalità di determinazione dell’adeguamento, onde consentire
all’interessato di comprendere l’iter seguito ed eventualmente contestarlo
nelle competenti sede giurisdizionali (giudice ordinario o collegio arbitrale).