ICI - BASE IMPONIBILE DEI TERRENI EDIFICABILI -
CHIARIMENTI
(Cassazione, Sentenza n.21644/2004)
Ai fini della determinazione della
base imponibile ICI, per le aree edificabili, occorre valutare l’ “edificabilità”
effettiva e non teorica. Così la Cassazione nella Sentenza n.21644/2004.
Con un pronunciamento innovativo, la
Corte di Cassazione (Sez. Trib., Sentenza n. 21644 del 16 novembre 2004), si è
espressa sul concetto di «edificabilità» dei terreni, ai fini della
determinazione della base imponile ICI.
La Suprema Corte, a tal proposito,
ha fissato il principio secondo il quale, ai fini dell’imposizione ICI,
l’«edificabilità» di un’area presuppone la possibilità “attuale e non
potenziale” di edificare.
Di conseguenza, un’area, pur
definita edificabile in sede di piano urbanistico generale (PRG), finchè non
viene resa tale dall’approvazione definitiva del relativo piano urbanistico
attuativo (piani particolareggiati o di lottizzazione) o dalla deroga o
decadenza di norme di salvaguardia che ne vietano l’effettiva utilizzazione
edificatoria, deve considerarsi, ai fini della determinazione della base
imponibile ICI, terreno agricolo.
Di segno opposto rispetto al
prevalente orientamento dell’Amministrazione finanziaria (cfr., per esempio
Risoluzione Ministeriale n,209/E del 17 ottobre 1997), la recente pronuncia si
fonda sulla definizione di area edificabile, fornita dall’art.2, comma 1
lett.b) del d.lgs. 504/1992, secondo il quale per area fabbricabile si intende,
l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di
espropriazione per pubblica utilità
Il riferimento alle effettive
possibilità di edificazione, secondo quanto motivato dalla Corte, risulta
necessario in virtù del fatto che non tutti i terreni compresi nel PRG sono
immediatamente utilizzabili a fini edificatori.
A conferma di ciò, il rinvio ai
criteri richiamati in materia di espropriazione, contenuti nella legge 359/1992
(che definisce le aree edificabili come quelle con possibilità “legali ed
effettive” di edificazione) dimostra che la ratio della legge istitutiva dell’ICI
è quella di sottoporre a tassazione:
- le aree immediatamente
edificabili, per le quali è consentito il rilascio di concessione edilizia in
base al PRG, anche prima della definitiva approvazione dei piani attuativi, con
una base imponibile definita in misura pari al valore reale (valore venale in
comune commercio) delle stesse aree;
- le aree che, pur comprese nel PRG,
necessitano di successiva approvazione dello strumento attuativo (piani
particolareggiati o di lottizzazione) per poter ottenere il rilascio di
concessione edilizia, con una base imponibile definita per i terreni agricoli,
in misura pari al reddito domenicale, rivalutato del 25%, a cui applicare un
moltiplicatore pari a 75.
Secondo quanto affermato dalla
Cassazione, analogo ragionamento può farsi nel caso in cui la concessione venga
sospesa a seguito di una variante dello strumento urbanistico, in applicazione
di norme di salvaguardia, che, impedendo l’ottenimento di una valida
concessione a costruire, rendono di fatto, fino alla revoca o alla decadenza,
il terreno inutilizzabile a scopo edificatorio.
Si ricorda, comunque, che trattasi
di un orientamento innovativo della Corte di Cassazione a fronte di un opposto
consolidato orientamento della medesima Corte che stabilisce l’imponibilità ai
fini ICI anche delle aree edificabili definite tali dallo strumento urbanistico
generale, anche in assenza del piano attuativo.
Per completezza, si ricorda quanto
stabilito dall’art.5, commi 5-7, del citato d.lgs.504/1992 in tema di base
imponibile d’imposta (Tabella 1).
Si segnala, infine, che la Sentenza in
rassegna, a sostegno di quanto affermato sul concetto di «edificabilità»,
asserisce la natura reddituale dell’Imposta Comunale sugli Immobili,
definendola un’imposta sul reddito prodotto dalla plusvalenza determinata dal
passaggio di un terreno da agricolo ad edificabile, confutando, di fatto,
quanto finora affermato dalla stessa Corte Costituzionale che ha in più
occasioni stabilito la natura patrimoniale dell’imposta.
tipo di immobile |
base imponibile |
Aree edificabili (art.5, comma 5 d.lgs.507/1992) |
Valore venale in comune commercio al 1°
gennaio dell`anno di imposizione, tenuto conto di: - zona di ubicazione; - indice di edificabilita`; - destinazione d`uso consentita; - oneri per eventuali adattamenti
necessari alla costruzione; - prezzi medi di vendita di aree con
analoghe caratteristiche. |
Utilizzazione edificatoria delle aree (art.5, comma 6 d.lgs.507/1992) |
Valore dell`area sino all`ultimazione
dei lavori. Al termine dei lavori, o, se precedente, quando l`edificio
e` utilizzato, l`ICI si applica sul fabbricato. |
Terreni agricoli (art.5, comma 7 d.lgs.507/1992) |
Reddito dominicale x1,25 x75 |