REVISIONE DEL CLASSAMENTO CATASTALE DELLE UNITÀ
IMMOBILIARI
(Det. Agenzia Territorio - 16/2/05,
G.U. 18/2/05, n. 40)
L’Agenzia del Territorio ha definito
le modalità tecniche ed operative per l’applicazione della revisione del
classamento catastale delle unità immobiliari di proprietà privata, prevista
dall’art. 1, comma 335, legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005).
L’aggiornamento del valore medio di
mercato per microzone si effettua calcolando:
- il valore centrale dell’intervallo
dei valori indicati nell’osservatorio, con riferimento alla tipologia
immobiliare omogenea a quella del valore medio di mercato individuato ai sensi
del citato regolamento ed alla zona territoriale dell’osservatorio
corrispondente alla microzona comunale;
- la media dei relativi valori
centrali, qualora ad una microzona corrispondano dell’osservatorio.
Sono oggetto di rideterminazione
della rendita le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in
catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i
classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie.
Possono essere oggetto di
trattazione le richieste dei comuni riguardanti le unità immobiliari
interessate:
- da interventi edilizi che abbiano
comportato la modifica permanente nella destinazione d’uso, ovvero un
incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e
della relativa redditività ordinaria derivante, di norma, da interventi edilizi
di ristrutturazione edilizia nonché da quelli di manutenzione straordinaria, in
particolare quando gli stessi abbiano comportato una variazione della
consistenza ovvero delle caratteristiche tipologiche distributive ed
impiantistiche originarie delle unità immobiliari, e da quelli di restauro e
risanamento conservativo, qualora in particolare abbiano interessato l’intero
edificio;
- dagli interventi edilizi di nuova
costruzione e non dichiarate in catasto;
- dal rilascio di licenze ad uso
commerciale che abbiano comportato modifiche permanenti nella destinazione
d’uso, come definita nelle categorie catastali, e che sono iscritte in catasto
con categoria non coerente con la destinazione autorizzata;
- dal passaggio dalla categoria
delle esenti dalle imposte sugli immobili a quelle delle unità soggette a
imposizione, quali quelle adibite ad abitazioni o ad altre destinazioni già
funzionali all’esercizio dell’attività produttiva agricola e censite in catasto
come fabbricati rurali.
Non sono oggetto di trattazione le
richieste dei comuni riguardanti le unità immobiliari già censite e oggetto di
interventi edilizi che non abbiano comportato una variazione di destinazione
d’uso né un incremento del valore e della relativa redditività ordinaria in
misura significativa ai fini della variazione del classamento.
I soggetti titolari di diritti reali
sulle unità immobiliari interessate devono presentare atti di aggiornamento
redatti da un professionista abilitato per legge all’Agenzia del territorio,
entro novanta giorni dalla notifica di richiesta da parte del comune.
In mancanza di adempimento entro
tali termini, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono
d’ufficio all’aggiornamento.
I soggetti inadempienti saranno
soggetti, oltre al pagamento dei tributi dovuti, delle sanzioni previste e
delle spese di notifica, anche degli oneri per l’attività svolta dall’ufficio
che saranno determinati con provvedimento del direttore dell’Agenzia del
territorio.