AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - ACQUISTO SUCCESSIVO DI UNA
PORZIONE DI FABBRICATO
(Agenzia Entrate, Ris. 25/2/05, n.
25/E)
È ammesso ai benefici «prima casa»
anche l’acquisto di una porzione abitativa, adiacente la prima casa, per
realizzare un ampliamento, a condizione che l’abitazione mantenga dopo
l’intervento le caratteristiche di una casa “non di lusso”.
A tal proposito, è intervenuta
l’Agenzia delle Entrate che, con Risoluzione n.25/E del 25 febbraio 2005, ha
accolto l’istanza di un contribuente che, già titolare di una «prima casa»
(Nota II-bis all’art.1 della Tabella allegata al DPR 131/1986) intende
procedere all’acquisto di un’ulteriore porzione immobiliare (una stanza di
circa 17 mq), parte dell’alloggio limitrofo e confinante con quello già
posseduto, realizzando così un ampliamento del primo immobile.
L’Amministrazione finanziaria
supera, con questa ultima pronuncia, l’interpretazione restrittiva finora sostenuta
(cfr. Risoluzione n. 310482 del 27 novembre 1989), secondo la quale,
nell’ipotesi di acquisto di più unità abitative, la citata agevolazione
(imposta di registro al 3%/ IVA al 4% ed imposte ipotecarie e castali in misura
fissa, pari a 168 euro ciascuna) può essere concessa limitatamente ad un solo
cespite immobiliare.
L’Agenzia in sostanza recepisce
l’orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Sent. n. 563 del 22 gennaio
1998), secondo il quale il regime di favore è applicabile anche al contemporaneo
acquisto di due appartamenti, destinati dall’acquirente a costituire, nel loro
insieme, un’unica unità abitativa, purchè l’alloggio così complessivamente
realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre
caratteristiche, nella tipologia degli alloggi “non di lusso” (D.M. 2 agosto
1969).
Si ricorda che l’Amministrazione si
è già espressa in tal senso (cfr. Circolare n.19/E del 1° marzo 2001),
ammettendo l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% per i contratti di appalto
relativi all’ampliamento di una «prima casa», a condizione che:
- i locali di nuova realizzazione
non configurino una nuova unità immobiliare nè abbiano consistenza tale da
poter essere destinati a costituire una nuova unità;
- l’abitazione conservi, anche dopo
l’esecuzione dei lavori di ampliamento, le caratteristiche non di lusso.
Con la Risoluzione n.25/E/2005, si
estende ora di fatto l’applicabilità del beneficio anche all’acquisto a titolo
derivativo di immobile, o porzione di esso, destinato all’ampliamento dell’unità
abitativa acquistata precedentemente con le stesse agevolazioni «prima casa», e
a questa adiacente, purchè vengano mantenute le caratteristiche di alloggio
“non di lusso”.
Infine, sempre in tema di
agevolazioni «prima casa», l’Amministrazione, nella Risoluzione n.29/E del 25
febbraio 2005, ha precisato che, con riferimento all’ipotesi di successione
mortis causa, anche il coniuge superstite che rinuncia all’eredità può fruire,
in presenza di tutti i requisiti, dei benefici «prima casa» (imposte ipotecarie
e catastali in misura fissa pari a euro 168 ciascuna, così come previsto
dall’art.69, comma 3 legge 342/2000) per il diritto di abitazione (di cui all’
art.540, comma 2 del Codice Civile) spettante relativamente alla casa già
destinata a residenza coniugale.