IRPEF
- LEGGE FINANZIARIA 2005 - SANZIONE PENALE PER OMESSO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF
L’art. 1,
comma 441, della legge Finanziaria 2005 ha reintrodotto il reato di omesso
versamento di ritenute certificate. Se il sostituto d’imposta non versa, entro
il termine di presentazione della dichiarazione annuale, le ritenute risultanti
dalla certificazione rilasciata ai sostituiti si prevede la reclusione da sei
mesi a due anni. La sanzione della reclusione scatta se l’omissione del
versamento delle ritenute certificate è superiore a 50.000 euro per ciascun
periodo d’imposta.
I soggetti
perseguibili sono coloro che rivestono il ruolo di sostituti di imposta. Ad
esempio, nell’ambito di una ditta individuale il soggetto attivo sarà in primo
luogo l’imprenditore, nell’ambito di una persona giuridica il soggetto attivo
potrà essere l’amministratore o il rappresentante legale o di fatto. La
dottrina unanimemente attribuisce al nuovo reato la natura di reato doloso: per
integrare la fattispecie sarebbero necessari e sufficienti la coscienza e la
volontà (dolo generico) di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel
periodo d’imposta, senza perseguire necessariamente il fine dell’evasione. Non
sembra perseguibile un omesso versamento per semplice dimenticanza.
La condotta
punibile consiste nell’omissione, da parte del sostituto d’imposta, del
versamento delle ritenute, risultanti dalla certificazione rilasciata ai
sostituiti, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
annuale del sostituto d’imposta.
La norma
specifica che la ritenuta di cui è stato omesso il versamento deve risultare
dalla certificazione rilasciata al sostituito (prevista dall’art. 7-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Pertanto il delitto si configura quando
l’omesso versamento riguardi le seguenti tipologie di reddito:
- redditi di
lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di
lavoro autonomo (anche se assoggettati a ritenuta a titolo di imposta);
- redditi di
capitale e redditi diversi, se il sostituto è tenuto a rendere la dichiarazione
in tale veste indicando i nominativi dei singoli percettori.
Il tardivo
versamento non rientra nella disposizione. La norma non punisce il mancato
rispetto del termine amministrativo per il versamento delle ritenute (di regola
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del compenso).
Infatti, il delitto si consuma nel momento in cui scade il termine per la
presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta che varia in
base al tipo di dichiarazione dei sostituti d’imposta, in relazione ai dati
richiesti. Pertanto ciò che rileva è il termine per la presentazione del Modello
770 relativo all’anno durante il quale il sostituto ha erogato quei compensi le
cui ritenute non sono state versate.
In
particolare è necessario distinguere tra:
- Modello
770 semplificato (deve essere trasmesso telematicamente entro il 30 settembre
di ogni anno);
- Modello
770 ordinario (deve essere trasmesso telematicamente entro il 31 ottobre di
ogni anno).
Inoltre,
come detto, perché si configuri il reato è necessario superare la soglia minima
di non punibilità pari a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta.