IRPEF - LEGGE FINANZIARIA 2005 - SANZIONE PENALE PER OMESSO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF

 

L’art. 1, comma 441, della legge Finanziaria 2005 ha reintrodotto il reato di omesso versamento di ritenute certificate. Se il sostituto d’imposta non versa, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti si prevede la reclusione da sei mesi a due anni. La sanzione della reclusione scatta se l’omissione del versamento delle ritenute certificate è superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

I soggetti perseguibili sono coloro che rivestono il ruolo di sostituti di imposta. Ad esempio, nell’ambito di una ditta individuale il soggetto attivo sarà in primo luogo l’imprenditore, nell’ambito di una persona giuridica il soggetto attivo potrà essere l’amministratore o il rappresentante legale o di fatto. La dottrina unanimemente attribuisce al nuovo reato la natura di reato doloso: per integrare la fattispecie sarebbero necessari e sufficienti la coscienza e la volontà (dolo generico) di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo d’imposta, senza perseguire necessariamente il fine dell’evasione. Non sembra perseguibile un omesso versamento per semplice dimenticanza.

La condotta punibile consiste nell’omissione, da parte del sostituto d’imposta, del versamento delle ritenute, risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta.

La norma specifica che la ritenuta di cui è stato omesso il versamento deve risultare dalla certificazione rilasciata al sostituito (prevista dall’art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Pertanto il delitto si configura quando l’omesso versamento riguardi le seguenti tipologie di reddito:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;

- redditi di lavoro autonomo (anche se assoggettati a ritenuta a titolo di imposta);

- redditi di capitale e redditi diversi, se il sostituto è tenuto a rendere la dichiarazione in tale veste indicando i nominativi dei singoli percettori.

Il tardivo versamento non rientra nella disposizione. La norma non punisce il mancato rispetto del termine amministrativo per il versamento delle ritenute (di regola entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del compenso). Infatti, il delitto si consuma nel momento in cui scade il termine per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta che varia in base al tipo di dichiarazione dei sostituti d’imposta, in relazione ai dati richiesti. Pertanto ciò che rileva è il termine per la presentazione del Modello 770 relativo all’anno durante il quale il sostituto ha erogato quei compensi le cui ritenute non sono state versate.

In particolare è necessario distinguere tra:

- Modello 770 semplificato (deve essere trasmesso telematicamente entro il 30 settembre di ogni anno);

- Modello 770 ordinario (deve essere trasmesso telematicamente entro il 31 ottobre di ogni anno).

Inoltre, come detto, perché si configuri il reato è necessario superare la soglia minima di non punibilità pari a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta.