L'IVA
NELL'EDILIZIA
Premessa
Al
fine di semplificare l'individuazione delle aliquote applicabili al settore
delle costruzioni si è cercato di predisporre un quadro sintetico dei casi più
tipici che un'impresa edile si trova ad affrontare e delle principali norme di
riferimento.
È
importante tenere presente che la rappresentazione schematica di norme e casi
che viene pubblicata qui di seguito per avere una sua validità nel tempo deve
essere vista nella sua continua evoluzione.
Il
seguente lavoro dovrà quindi essere aggiornato man mano che il Collegio fornirà
le disposizioni di modifica di cui darà notizia attraverso gli articoli
pubblicati nella presente rubrica ed i supplementi al Notiziario che verranno
spediti alle imprese.
La
legislazione che disciplina l'imposta sul valore aggiunto è il D.P.R. n. 633
del 26 ottobre 1972. Tale dispositivo è stato modificato, nel suo testo
originale, dai molti provvedimenti legislativi emanati successivamente; bisogna
quindi fare sempre riferimento al testo del decreto nella sua versione più
aggiornata.
Il
D.P.R. n. 633/72 ha, fra gli allegati, la tabella A, parte II - che elenca i
beni e servizi soggetti ad aliquota nella misura del 4% - e la tabella A parte
terza, che elenca, invece, i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%.
Si
riportano di seguito, raggruppati per aliquota, i principali casi di cessione
di beni e di prestazione di servizi unitamente al testo delle principali norme
di legge richiamate.
Tabella
A, parte II
cessione
di beni
aliquota
4%
Prima
casa
Case
di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2-8-1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
2-8-1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in
presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26-4-1986, n. 131 (prima casa n.d.r.). In caso di dichiarazione mendace
nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data
dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota (numero
così sostituito dall'art. 16, comma 4, D.L. 22-5-1993, n. 155).
D.P.R.
633/72, Tabella A, parte II, n. 21
Costruzioni
rurali ad uso abitativo
Costruzioni
rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri
addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle
attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate,
purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni
di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30-12-1993,
n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26-2-1994, n. 133 (numero
così sostituito dall'art. 14, D.L. 23-2-1995, n. 41).
D.P.R.
633/72, Tabella A, parte II, n. 21 bis
Beni
finiti
Beni,
escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in
economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2-7-1949, n. 408, e
successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e,
fino al 31-12-1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di
recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici
del 29 aprile, del 7 e dell'11-5-1984 (numero così sostituito, con effetto
15-1-1994, dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 1), D.L. 30-12-1993, n.
557).
D.P.R.
633/72, Tabella A, parte II, n. 24
Assegnazione
di case
effettuate
da cooperative
Assegnazioni,
anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da
cooperative edilizie e loro consorzi (numero così sostituito con effetto
1-1-1994, dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), D.L. 30-12-1993, n.
557).
D.P.R.
633/72, Tabella A, parte II, n. 26
Tabella
A, parte II
prestazioni
di servizi
aliquota
4%
Appalto
per la costruzione
di
prima casa, di fabbricati "Tupini"
e
di fabbricati rurali abitativi
Prestazioni
di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei
fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2-7-1949, n. 408 (fabbricati non
di lusso "Tupini" n.d.r.), e successive modificazioni, effettuate nei
confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la
successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche
se a proprietà indivisa o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni
richiamate nel numero 21) (prima casa n.d.r.), nonché alla realizzazione delle
costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) (ad uso abitativo n.d.r.) (numero
così sostituito, con effetto 1-1-1994, dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero
4), D.L. 30-12-1993, n. 557).
D.P.R.
633/72, Tabella A, parte II, n. 39
Abbattimento
barriere architettoniche
Prestazioni
di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la
realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione
delle barriere architettoniche (numero aggiunto dall'art. 36, comma 2-bis, D.L.
30-8-1993, n. 331).
D.P.R.
633/72, Tabella A, parte II, n. 41 ter.
Tabella
A, parte III
cession
di beni
aliquota
10%
Opere
di urbanizzazione,
impianti
di depurazione ed edifici
assimilati
alle case non di lusso
Opere
di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge
29-9-1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22-10-1971, n. 865;
linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad
impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e
di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di
depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e
ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge
19-7-1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge
2-7-1949, n. 408, e successive modificazioni (numero così modificato, con
effetto 1-1-1994, dall'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), D.L. 30-12-1993,
n. 557).
D.P.R.
633/72, Tabella A, parte III, n. 127 quinquies
Beni
Beni,
escluse materie prime e semilavorati, forniti per la costruzione delle opere e
degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies) (numero aggiunto
dall'art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30-8-1993, n. 331).
D.P.R.
633/72, Tabella A, parte III, n. 127 sexies
Case
non di lusso e porzioni
di
fabbricati "Tupini"
cedute
dall'impresa costruttrice
Case
di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2-8-1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
27-8-1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative
edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria
destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21)
della parte seconda della presente tabella (diversi dalla prima casa n.d.r.):
fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione,
di cui all'articolo 13 della legge 2-7-1949, n. 408, e successive modificazioni
ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria
destinazione, ceduti da imprese costruttrici (numero aggiunto dall'art. 16,
comma 5, D.L. 22-5-1993, n. 155).
D.P.R.
633/72, Tabella A, parte III, n. 127 undecies
Beni
forniti per interventi di recupero
Beni,
escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli
interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5-8-1978, n. 457,
esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) (interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria n.d.r.) del primo comma dello stesso articolo (numero
così modificato, con effetto 1-1-1994 dall'art. 4, comma 1, lettera b), numero
4), D.L. 30-12-1993, n. 557).
D.P.R.
633/72, Tabella A, parte III, n. 127 terdecies
Cessione
di fabbricati
da
parte delle imprese
che
hanno effettuato interventi
di
recupero sugli stessi
Fabbricati
o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero
di cui all'articolo 31 della legge 5-8-1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle
lettere a) e b) (manutenzione ordinaria e straordinaria n.d.r.) del primo comma
dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi
(numero così sostituito, con effetto 1-1-1994 dall'art. 4, comma 1, lettera b),
numero 6), D.L. 30-12-1993, n. 557).
D.P.R.
633/72, Tabella A, parte III, n. 127 quinques decies
Tabella
A, parte III
prestazioni
di servizi
aliquota
10%
Locazioni
abitative
Locazioni
di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno
costruiti per la vendita (numero così modificato dall'art. 10, comma 4, lettera
e), D.L. 20-6-1996, n. 323).
D.P.R.
633/72, Tabella A, parte III, n. 127 ter
Allacciamento
a reti
di
teleriscaldamento
Prestazioni
di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla
vigente normativa in materia di risparmio energetico (numero aggiunto dall'art.
36, comma 3, lettera c), D.L. 30-8-1993, n. 331).
D.P.R.
633/72, Tabella A, parte III, n. 127 quater
Appalti
per la realizzazione
di
opere di urbanizzazione,
impianti
di depurazione ed edifici
assimilati
alle case non di lusso
Prestazioni
di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle
opere e degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies) (numero
aggiunto dall'art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30-8-1993, n. 331).
D.P.R.
633/72, Tabella A, parte III, n. 127 septies
Appalti
per la costruzione di case
non
di lusso e per la realizzazione
di
interventi di recupero
Prestazioni
di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case
di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli
interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5-8-1978, n. 457,
esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) (manutenzione ordinaria e
straordinaria n.d.r.) del primo comma dello stesso articolo (numero così
modificato, con effetto 1-1-1994 dall'art. 4, comma 1, lettera b), numero 5),
D.L. 30-12-1993, n. 557).
D.P.R.
633/72, Tabella A, parte III, n. 127 quaterdecies
Nota:
il D.L. 31/12/1996, n. 669, ha previsto che "fino al 31 dicembre 1997, per
le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di
manutenzione straordinaria degli edifici, di cui all'art. 31, lettera b), della
legge 5/8/1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura
del 10%".
ALIQUOTA
16%
-
materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quali
polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi
normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per
stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento,
ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali
in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione
interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C.,
prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da
parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento
murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali
isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali
conglomerati bituminosi;
(D.L.
30/8/93, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1993, n. 427,
art. 36)
-
Materiali e prodotti dell'industria lapidea ad esclusione di oggetti d'arredo o
d'ornamento;
-
Cessione d'immobili di interesse artistico, vincolati ai sensi della legge
1/6/1939, n. 1089.
ALIQUOTA
19%
Acciai
per l'edilizia
Immobili
a destinazione abitativa -
esenzione
I.V.A.
(art.
10, comma 4, D.L. 20/6/96, n. 323,
convertito
dalla L. 8/8/96, n. 425)
Sono
esenti da I.V.A. le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a
destinazione abitativa effettuate da soggetti diversi:
a)
dalle imprese costruttrici degli stessi;
b)
dalle imprese che vi hanno eseguito interventi di recupero edilizio (restauro,
ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica - lett. c), d) ed e),
art. 31 L. 457/78);
c)
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata
la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.
Note
:
In
materia di I.V.A. sulla cessione di immobili a destinazione abitativa, si
riporta il testo della circolare ministeriale n. 182/E dell'11 luglio 1996,
nella quale il Ministero delle finanze - Dipartimento delle Entrate, Direzione
Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, confermando
le indicazioni contenute nella Relazione Governativa al D.D.L. di conversione
del D.L. n. 323/96 precisa che la cessione di fabbricati ad uso abitativo
effettuata dalle imprese di costruzione è in ogni caso soggetta a I.V.A. e che,
da parte delle imprese costruttrici il tributo assolto sugli acquisti di tali
immobili è sempre detraibile.
Devono,
pertanto, ritenersi superate le perplessità e le riserve da taluno manifestate
in ordine alle cessioni imponibili ad I.V.A. e all'ambito di applicazione della
nuova disciplina della detraibilità dell'I.V.A. a monte, atteso anche che il
testo delle disposizioni in commento è stato approvato dal Senato, in prima
lettura, senza alcuna modifica, essendo stati respinti tutti i numerosi
emendamenti presentati.
Con
l'occasione, la circolare ministeriale precisa che nell'ipotesi di cessioni
precedentemente soggette ad I.V.A., ed ora assoggettabili, per le nuove
disposizioni, all'imposta di registro, tale tributo deve essere commisurato non
all'intero corrispettivo contrattuale, ma alla quota residua, non assoggettata
precedentemente ad I.V.A..
Dipartimento
entrate - circolare n.182/E
Roma,
11/7/96
Oggetto:
IVA e imposta di registro su cessioni e locazioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato a destinazione abitativa. Articolo 10 del D.L. 20 giugno 1996, n.
323
1)
Premesse
Al
fine di intraprendere un processo di graduale attuazione del quadro normativo
concernente il settore immobiliare, delineato dalla direttiva CEE 77/388 del 17
maggio 1977, sono state previste con il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1996, con contestuale
entrata in vigore, talune modifiche al regime fiscale applicabile, nei riflessi
dell'I.V.A. e dell'imposta di registro, alle cessioni ed alle locazioni di
immobili a destinazione abitativa, nonché alle disposizioni contenute
nell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, afferenti la detrazione
dell'imposta assolta per rivalsa sugli acquisti di fabbricati o porzioni di
fabbricato a destinazione abitativa.
Le
misure introdotte costituiscono altresì un primo intervento del più ampio
disegno di razionalizzazione del delicato settore, volto ad evitare elusioni di
imposta o distorsioni di mercato.
Si
ritiene opportuno, pertanto, fornire i primi chiarimenti interpretativi in
relazione a ciascuna delle modificazioni introdotte.
2)
Cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa
L'art.
10, comma 4, lettera c), del richiamato decreto-legge, inserendo nell'art. 10
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 8-bis), introduce il regime di
esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di fabbricati o
porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, tranne per i casi in cui le
dette cessioni siano poste in essere da:
a)
imprese costruttrici degli immobili oggetto della cessione;
b)
imprese che hanno realizzato, anche avvalendosi di soggetti appaltatori, sugli
immobili oggetto della cessione, interventi di recupero riconducibili alle
tipologie contemplate dalle lettere c), d), o e) dell'art. 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457, che prevedono, rispettivamente, gli interventi di restauro
e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione
urbanistica;
c)
imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata
la rivendita di fabbricati.
Qualora
le cessioni siano poste in essere da soggetti appartenenti ad una delle tre
categorie sopra elencate, non operando la disposizione esentativa, resta fermo
il regime di assoggettamento ad I.V.A., con applicazione dell'aliquota corrispondente
all'immobile, o alla porzione dello stesso, oggetto dell'operazione.
Il
comma 5 del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 323 del 1996 inoltre,
mediante la modifica dell'art. 40, comma 1, secondo periodo, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, dispone l'assoggettamento all'imposta proporzionale di
registro degli atti relativi alle operazioni ora previste dal n. 8-bis)
dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue che devono essere
assoggettate all'imposta di registro, rimanendo invece esenti da I.V.A., le
cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa,
effettuate da soggetti non ricompresi nelle tre categorie sopra elencate.
In
relazione alle disposizioni richiamate, appare necessario innanzitutto fornire
chiarimenti al fine di individuare con precisione quali siano i soggetti che,
in relazione alle cessioni di immobili (o porzioni di immobili) ad uso
abitativo, devono applicare l'imposta sul valore aggiunto, in quanto estranei
alla previsione del citato art. 10, n. 8-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972.
In
primo luogo va sottolineato, per quanto concerne il riferimento alle imprese
che hanno costruito gli edifici oggetto della cessione, contenuto nelle norme
in discorso, che impresa costruttrice deve ritenersi quella che anche
occasionalmente realizza la costruzione di immobili per la successiva vendita,
a nulla influendo che la materiale esecuzione dei lavori sia eventualmente da
essa affidata, in tutto o in parte, ad altre imprese.
Questa
configurazione definitoria dell'impresa costruttrice del resto, è già stata
assunta ai fini dell'I.V.A., dalla circolare n. 45, protocollo n. 503519, del 2
agosto 1973, della soppressa Direzione Generale delle Tasse e II.II. sugli Affari, ulteriormente
precisata con la risoluzione n. 330083 del 14 marzo 1981. Si chiarisce,
inoltre, che nella categoria delle imprese costruttrici rientrano a pieno
titolo le società cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di
imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci.
Inoltre,
sempre per quanto concerne l'ambito soggettivo, si ritiene che possa
considerarsi "impresa che ha come oggetto esclusivo o principale
dell'attività esercitata la rivendita di fabbricati" solo quella che,
oltre che per espressa previsione contenuta negli atti societari, svolga
effettivamente, in modo esclusivo o prevalente, operazioni di vendita di
fabbricati precedentemente acquistati o costruiti.
Non
può pertanto ritenersi sufficiente, per l'inclusione nella categoria, la sola
circostanza che l'oggetto esclusivo o principale dell'attività sia dagli atti
societari individuato nella rivendita di immobili, dovendo altresì verificarsi
che l'attività dell'impresa sia diretta prevalentemente alla effettuazione
delle predette cessioni.
Altre
difficoltà, questa volta di carattere oggettivo, possono sorgere per
l'individuazione dei "fabbricati, o porzioni di fabbricato, a destinazione
abitativa", cui si riferisce la normativa in commento.
Per
quanto concerne le cessioni di singole porzioni di fabbricato, si ritiene che
la destinazione abitativa sussista nel caso in cui si tratti di unità
immobiliari catastalmente classificate o classificabili nelle categorie da A/1
ad A/11, escluse quelle classificate o classificabili in A/10.
Nel
caso, invece, in cui sia ceduto un fabbricato contenente unità immobiliari
destinate solo in parte ad uso abitativo, il cedente, ove non rientri nelle
categorie di soggetti sopra elencate, dovrà evidenziare distintamente i
corrispettivi relativi alle vendite di abitazioni dagli altri relativi alle
unità non abitative, atteso il diverso regime tributario, I.V.A. o registro,
previsto dal legislatore.
3)
Disposizioni transitorie
Potrebbero
sorgere perplessità circa il trattamento tributario cui assoggettare le
cessioni di immobili a destinazione abitativa effettuate da soggetti diversi da
quelli compresi nelle tre categorie indicate nelle lettere a), b) e c) del
precedente paragrafo 2, i cui contratti preliminari siano stati posti in essere
prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.
In
tali circostanze, infatti, l'assoggettamento all'I.V.A., in sede di contratto
preliminare, delle eventuali operazioni per le quali sia stata già emessa fattura,
potrebbe dare luogo, in mancanza di disposizioni transitorie, a duplicazioni di
imposta in quanto al momento della stipula del contratto definitivo il
trasferimento viene ad essere assoggettato all'imposta di registro.
Tali
perplessità, tuttavia, possono essere superate attraverso un'attenta lettura di
tutta la normativa che regola l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131) ed in particolare degli articoli 5, 40, 43, comma 1, lett. i) e
dell'art.8, nota II, della Tariffa, Parte Prima, che per le operazioni soggette
ad I.V.A. non consentono l'applicazione dell'imposta di registro in misura
proporzionale.
Per
evitare la duplice applicazione in misura proporzionale dei due tributi,
soccorrono l'art. 6, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e la
nota posta in calce all'art. 10 della Tariffa, Parte Prima, allegata allo
stesso D.P.R. n. 131 del 1986.
Il
citato art. 6 del decreto n. 633, infatti, considera, limitatamente all'importo
fatturato, l'operazione effettuata alla data di emissione della fattura e la
citata nota all'art. 10 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. n. 131 del 1986
prevede, tra l'altro, per quegli acconti di prezzo non soggetti ad I.V.A.,
l'applicazione dell'imposta di registro nella misura prevista dall'art. 9 della
stessa Tariffa.
Ne
consegue che per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati
o emanati e per le scritture private autenticate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, nonché per le scritture private
non autenticate presentate per la registrazione da tale data, aventi ad oggetto
i trasferimenti immobiliari di cui si tratta, la base imponibile ai fini
dell'applicazione dell'imposta principale di registro è costituita dalla
differenza fra il valore dichiarato in atto e quanto già fatturato perché
precedentemente assoggettato ad I.V.A..
Va
da sé che in sede di accertamento l'Ufficio del Registro calcolerà la
differenza fra il valore accertato e quello dichiarato per intero nell'atto
traslativo; sull'ammontare che ne risulta vanno liquidate le maggiori imposte
(registro, ipotecaria e catastale) nonché il terzo dovuto nel caso di
proposizione di ricorso.
Si
precisa, inoltre, che al fine dell'applicabilità o meno delle sanzioni per
insufficiente dichiarazione di valore di cui all'art. 71 del più volte citato
D.P.R. n. 131 del 1986, si avrà riguardo all'intero valore dichiarato.
Per
quanto riguarda, infine, l'ipotesi in cui a seguito di verifica sulla
sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, vengano revocate le
agevolazioni applicate ai fini I.V.A. in sede di contratto preliminare e
concesse ai fini dell'imposta di registro in sede di registrazione dell'atto
definitivo e si debba procedere ai conseguenti recuperi, si rimanda alle
istruzioni impartite al riguardo con la circolare 1/E del 2 marzo 1994. Si
richiama in proposito l'attenzione degli Uffici sul fatto che, per le diverse
aliquote applicabili ai tributi interessati e per la diversa natura degli
stessi recuperi, dovranno discriminarsi le liquidazioni tenendo presente che il
recupero dell'imposta sul valore aggiunto sarà effettuato sull'ammontare
fatturato in sede di contratto preliminare.
4)
Locazione di immobili destinati ad uso di civile abitazione
L'art.
10, comma 2, lettera e), del decreto-legge in esame ha emendato il n. 127-ter)
della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di
modificare il trattamento applicabile, agli effetti dell'I.V.A., alle locazioni
di immobili destinati ad uso di civile abitazione poste in essere dalle imprese
che hanno acquistato i detti immobili per la rivendita. Tali locazioni, finora
imponibili al tributo con applicazione dell'aliquota ridotta del 10%, per effetto
della modifica vengono attratte nel regime di esenzione da I.V.A. ed
assoggettate all'imposta di registro in misura proporzionale.
Il
trattamento di imponibilità all'I.V.A., con aliquota del 10%, continua invece a
trovare applicazione per le sole locazioni di immobili ad uso abitativo
effettuate dalle imprese che li hanno costruiti, in virtù del combinato
disposto dell'articolo 10, numero 8, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 e del richiamato n. 127-ter) della Tabella A, parte
terza, allegata al medesimo decreto.
5)
Disposizioni in materia di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto
Il
medesimo art. 10, comma 4, lettera d), del decreto legge n. 323 del 1996, ha
introdotto la lettera e-quinquies) nell'art. 19, secondo comma, del D.P.R. n.
633 del 1972, con il sostanziale effetto di introdurre una nuova fattispecie di
indetraibilità.
La
nuova disposizione esclude il diritto alla detrazione dell'imposta assolta in
relazione all'acquisto, o alla locazione passiva, di fabbricati, o porzioni di
fabbricato, a destinazione abitativa, prevedendo, peraltro, un'eccezione per
l'ipotesi in cui l'impresa acquirente sia qualificata da particolari
caratteristiche soggettive. In particolare, la detrazione continua ad essere
consentita, sempreché ovviamente ricorra il requisito oggettivo dell'inerenza
all'esercizio dell'impresa, nell'ipotesi in cui l'acquisto sia effettuato da
un'impresa che abbia per oggetto esclusivo o principale dell'attività
esercitata la rivendita di immobili.
Per
quanto concerne l'esatta individuazione delle imprese aventi, appunto, la
rivendita di immobili quale oggetto principale o esclusivo dell'attività
esercitata, si fa rinvio a quanto già precisato al precedente paragrafo 2) in
relazione alla necessità di aver riguardo all'attività svolta in concreto, non
potendosi ritenere sufficienti le generiche indicazioni contenute negli atti
societari.
Inoltre,
si esprime l'avviso che nella categoria in discorso vadano ricomprese, pur in
mancanza di una esplicita menzione, anche le imprese costruttrici, atteso che
le stesse hanno pur sempre come oggetto esclusivo o principale dell'attività la
rivendita di immobili, anche se normalmente provvedono direttamente alla
costruzione degli stessi.
Possono
altresì fruire della detrazione le imprese che effettuano, sugli immobili ad
uso abitativo acquistati per la rivendita, interventi di recupero di cui
all'art. 31, lettere c), d) o e), della legge n. 457 del 1978.
È
appena il caso di sottolineare che il diritto alla detrazione dell'I.V.A.
relativa all'acquisto di fabbricati, o porzioni di fabbricato, ad uso
abitativo, riconosciuto, come sopra detto, alle imprese che esercitino in via
esclusiva o principale attività di vendita di immobili, è ammissibile solo nei
limiti eventualmente risultanti, in virtù dell'art. 19, terzo comma, del D.P.R.
n. 633 del 1972, dall'esistenza di un pro-rata di indetraibilità. L'eventualità
che la detrazione sia limitata dall'operare di un pro-rata di indetraibilità
deve ritenersi tutt'altro che improbabile, considerato che le imprese che
operano nel settore immobiliare pongono in essere, in genere, operazioni sia di
locazione che di vendita di fabbricati ed atteso che alcune di queste
operazioni, come sopra precisato, sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art.
10 del D.P.R. n. 633 del 1972 (si pensi alle locazioni di immobili ad uso
abitazione effettuate da imprese che non li abbiano costruiti).
Si
fa presente, al riguardo, che le imprese che pongono in essere operazioni sia
di vendita che di locazione di immobili, al fine di evitare che gli effetti
negativi del pro-rata di indetraibilità si riflettano su tutta l'attività
esercitata, possono optare per la gestione separata delle diverse attività,
esercitando la facoltà prevista dall'art. 36, terzo comma, del D.P.R. n. 633
del 1972.
Si
fa presente, inoltre, che l'art. 10, comma 4, lettera a), del decreto-legge in
oggetto, ha modificato l'art. 2, terzo comma, lettera h), del D.P.R. n. 633 del
1972 inserendo nello stesso una nuova previsione, diretta a stabilire
l'esclusione dal campo di applicazione dell'I.V.A. delle cessioni aventi ad
oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la
relativa imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19, lettere da a) ad
e-quater), del medesimo D.P.R. n. 633.
Effetto
della modifica in discorso è quello di prevedere che le cessioni di fabbricati,
o porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, poste in essere da soggetti
che all'atto dell'acquisto degli stessi non hanno potuto esercitare la detrazione
dell'imposta per effetto dell'art. 19, lettera e-quinquies), del D.P.R. n. 633
del 1972, non sono escluse dall'ambito di applicazione dell'I.V.A., bensì sono
rilevanti ai fini del tributo, anche se ricomprese nel regime di esenzione ai
sensi dell'art. 10, n.8-bis), del richiamato D.P.R. n. 633 del 1972.
Gli
Uffici in indirizzo e le Associazioni di categoria sono pregati di curare la
più ampia diffusione del contenuto della presente circolare presso gli
operatori economici interessati.
Agevolazioni
per l'acquisto
della
prima casa
Condizioni
per fruire delle agevolazioni fiscali
(D.P.R.
n. 131 del 28/12/95, Tariffa parte I, articolo 1, nota II bis)
Nota
II-bis)
1.
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento agli atti traslativi a
titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e
dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a)
che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o
stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in
quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito
all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita
l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia
cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come
prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la
residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a
pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b)
che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare
esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è
situato l'immobile da acquistare;
c)
che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure
per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale
dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra
casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le
agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della
legge 22-4-1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7-2-1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5-4-1985, n. 118, all'articolo 3, comma
2, della legge 31-12-1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei
decreti-legge 21-1-1992, n. 14, 20-3-1992, n. 237, e 20-5-1992, n.293,
all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24-7-1992, n.348, all'articolo
1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24-9-1992, n.388, all'articolo 1, commi 2 e
3, del decreto-legge 24-11-1992, n.455, all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23-1-1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
24-3-1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22-5-1993, n. 155,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19-7-1993, n. 243.
2.
In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui
si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che
nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
3.
Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle
lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con
atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono
ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le
unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2
(cantine e soffitte n.d.r.), C/6 (autorimesse n.d.r.) e C/7 (posti auto
n.d.r.), che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto
dell'acquisto agevolato.
4.
In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o
gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo
prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono
dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria,
nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta
di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro
presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti
degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in
base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante
dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono
dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente
testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il
contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i
benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da
adibire a propria abitazione principale (nota così sostituita, con effetto
1-1-1996 dall'art. 3, comma 131, legge 28-12-1995, n.549).
Fac-simile
di dichiarazione
dell'acquirente
per l'acquisto
della
prima casa
L'aliquota
agevolata è applicabile anche agli acconti versati dall'acquirente prima del
rogito e ciò pure se le condizioni per la concessione del beneficio fiscale non
ricorrano ancora all'atto della stipula del preliminare, ma siano riferite
dall'acquirente al momento in cui verrà stipulato il contratto definitivo.
Un
fac-simile di dichiarazione dell'acquirente (da inserire eventualmente anche
nel contratto preliminare) può essere il seguente:
"La
parte acquirente dichiara, ai fini dell'articolo 1, nota II bis, Tariffa parte
I, allegata al D.P.R. 26/4/86, n.131, con riferimento alla data in cui verrà
stipulato il contratto definitivo, di voler stabilire la residenza nel comune
ove è ubicato l'immobile acquistato (qualora non fosse già residente), che non
sarà titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
comune in cui è situato l'immobile acquistato e che non sarà titolare, neppure
per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio
nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso acquirente o dal
coniuge con le agevolazioni disposte dalle norme di cui al comma 1, lettera c),
della predetta nota II bis".
Esempi
di dichiarazioni
per
richiedere l'applicazione
dell'IVA
agevolata
1)
Richiesta di aliquota agevolata formulata dal committente all'appaltatore
Spett.le
ditta (appaltatore) ........................
il
sottoscritto .............................................
quale
committente delle opere di cui al contratto di appalto per la costruzione
di
...............................................................
in
........................, via ................................
chiede
che
il corrispettivo venga assoggettato all'aliquota IVA del 4 per cento, di cui
alla Tabella A, parte II, voce 39, allegata al D.P.R. 26/10/72, n. 633.
Distinti
saluti.
2)
Richiesta di aliquota agevolata formulata dall'appaltatore al subappaltatore
(per opere idrauliche, elettriche, edili ...)
Spett.le
ditta (subappaltatrice) ..................
Il
sottoscritto .............................................
titolare
dell'impresa edile ..........................
...................................................................
dichiara
che
il corrispettivo per le opere
di
...............................................................
da
eseguire nel cantiere di ......................, via
..............................................................
è
soggetto all'aliquota IVA del 4 per cento, di cui alla Tabella A, parte II,
voce 39, allegata al D.P.R. 26/10/72, n. 633.
Distinti
saluti.
3)
Richiesta di aliquota agevolata formulata dall'appaltatore o subappaltatore al
fornitore di beni (prodotti finiti)
Spett.le
ditta (fornitore) .............................
Il
sottoscritto .............................................
titolare
dell'impresa edile ..........................
...................................................................
dichiara
che
il corrispettivo per la cessione dei beni destinati al cantiere in
..........................,
via
........................................................... è soggetto
all'aliquota IVA del 4 per cento, di cui alla Tabella A, parte II, voce 24,
allegata al D.P.R. 26/10/72, n. 633.
Distinti
saluti.
Beni
finiti per l'edilizia -
definizione
(Circolare
25/364695 del 3-8-1979 -
Min.
Fin., Dir. Gen. Tasse)
(stralcio)
Settore
edilizio
La
modifica di maggior rilievo apportata dal D.P.R. 29-1-1979, n. 24 riguarda
l'applicazione dell'IVA nel settore edilizio che, nella previgente normativa,
trovava la sua regolamentazione all'art. 79 del D.P.R. 26-10-1972, n. 633 e
successive modifiche.
Il
citato articolo prevedeva per un periodo transitorio l'applicazione dell'IVA
con l'aliquota ridotta del 6 per cento per le prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto e di mutuo, relativi alla costruzione di case di civile
abitazione non di lusso e degli edifici ad esse assimilati, nonché per le
relative cessioni effettuate dalle imprese costruttrici.
Per
il settore dell'edilizia residenziale pubblica era prevista l'applicazione
dell'IVA con l'aliquota del 3 per cento.
Ora,
l'art. l, ultimo comma, del D.P.R. 29-1-1979, n. 24, come modificato dal D.P.R.
n. 94, ha soppresso il citato art. 79, senza tuttavia abrogare le agevolazioni
in esso previste, anzi ampliandone la sfera di applicazione.
Infatti
l'art. 2 del D.P.R. n. 24 ha sostituito la voce n. 77 della tabella A - parte
II - allegata al D.P.R. 26-10-1972, n. 633, precisando che l'aliquota ridotta
del 6 per cento si applica, non più in via transitoria, alle cessioni di
fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2-7-1949, n.
408 e successive modificazioni, ceduti dalle imprese costruttrici nonché alle
cessioni di beni, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, forniti per
la costruzione, anche in economia, dei fabbricati stessi.
Inoltre,
ha aggiunto alla parte III della stessa tabella A la voce n. 7, che prevede
l'applicazione della medesima aliquota del 6 per cento alle "prestazioni
di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto relativi alla
costruzione dei fabbricati di cui al n. 77 della parte II".
Dalla
comparazione delle norme recate dall'abrogato art. 79 con le nuove risultano le
seguenti modifiche.
Le
forniture di beni destinati alle costruzioni degli edifici di cui trattasi sono
assoggettate all'IVA con l'aliquota ridotta del 6 per cento.
A
tal riguardo si precisa che beni agevolati devono considerarsi quelli che
concorrono a formare la costruzione dei predetti immobili senza perdere la loro
individualità (infissi interni ed esterni, impianti di riscaldamento, impianti
sanitari, ascensori ecc.).
Devono
invece ritenersi esclusi dall'agevolazione dell'aliquota ridotta quei beni che,
pur considerati prodotti finiti per chi li cede, rappresentano tuttavia materie
prime e semilavorate per chi li impiega nella costruzione degli immobili
(mattoni, chiodi, tavolati, tubi metallici ecc.).
I
mutui concessi per la costruzione dei menzionati edifici, già assoggettati ad
IVA con l'aliquota del 6 per cento rientrano ora nell'esenzione prevista dal
punto 1 dell'art. 10.
L'applicazione
dell'IVA con l'aliquota ridotta del 6 per cento, è consentita in via
definitiva, dal 1-4-1979, relativamente però al settore dell'edilizia privata.
È
invece rimasta a carattere transitorio l'applicazione del tributo in base
all'aliquota del 3 per cento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.
Al fine di consentire quest'ultima agevolazione, l'art. 2 del D.L. 23-12-1978,
n. 816, convertito nella legge 19-2-1979, n. 53, ha prorogato infatti al
31-12-1979 il termine per la costruzione delle opere di edilizia residenziale
pubblica e al 31-12-1980 quello per effettuare le relative cessioni.
Case
non di lusso
(Legge
2-7-1949, n. 408 - Art. 13)
Le
case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il
carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il
31-12-1953 ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno esenti
per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla
data della dichiarazione di abitabilità.
Nel
termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del
Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno
fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso (D.M.
2/8/69).
Nota:
Le
case di abitazione non di lusso che comprendono uffici e negozi sono agevolate
purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
1)
che almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia
destinato ad abitazione;
2)
che non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato
a negozi.
La
mancanza di una delle condizioni fa venir meno il beneficio fiscale all'intero
fabbricato.
Caratteristiche
delle
abitazioni di lusso
(Decreto
Ministeriale 2 agosto 1969
in
G.U. 27 agosto, n.218).
Il
Ministro per i lavori pubblici:
Visto
l'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto
il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio
1968, n. 26, che reca provvedimenti per la proroga dei termini per
l'applicazione tributaria in materia di edilizia;
Ritenuto
che ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del citato decreto-legge 11 dicembre
1967, n. 1150, nel testo modificato in sede di conversione nella legge 7
febbraio 1968, n. 26, occorre fissare nuove caratteristiche per la classifica
delle abitazioni di lusso tenendo conto, in particolare, del costo della
costruzione e del rapporto tra tale costo ed il costo dell'area;
Visto
il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nell'adunanza del 18
ottobre 1968;
Sentito
il Ministero delle finanze che ha fatto conoscere il proprio parere con le
lettere n. 1093 e n. 1807 rispettivamente del 16 giugno e del 4 luglio 1969;
A
termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Ai
sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive
modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150,
convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, sono considerate abitazioni di
lusso:
Art.
1. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici,
adottati od approvati, a "ville", "parco privato" ovvero a
costruzioni qualificate dai predetti strumenti come "di lusso".
Art.
2. Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici,
adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di
case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000
mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni
residenziali.
Art.
3. Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a
2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti
inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai
fabbricati.
Art.
4. Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie
o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
Art.
5. Le case composte di uno o più piani (1) costituenti unico alloggio padronale
aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le
terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come
pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.
(1)
[Così rettificato in Gazz. Uff., 26 settembre 1969, n. 245 ]
Art.
6. Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a
mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e
posto macchine).
Art.
7. Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati
insistenti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, quando il
costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della
sola costruzione.
Art.
8. Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche
tra quelle della tabella allegata al presente decreto.
Art.
9. Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del
mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art.
10. Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in
data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si
applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.
Art.
11. I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati
di progetto la destinazione urbanistica della zona dove sorgono le abitazioni
oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i
principali dati inerenti al progetto approvato.
Edifici
assimilati alle case
di
abitazione non di lusso
(Legge
19/7/1961, n. 659)
Art.
1
Le
agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di
abitazione dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della legge 2-7-1949, n. 408, e
successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati
dall'art. 2, comma secondo, del RDL 21-6-1938, n. 1094<1>, convertito
nella legge 5-1-1939, n. 35.
Le
agevolazioni si applicano anche all'ampliamento ed al completamento degli
edifici già costruiti o in corso di costruzione.
<1>RDL
21-6-1938, n. 1094 (Agevolazioni tributarie per i fabbricati di nuova
costruzione e per quelli migliorati) - Art. 2 (secondo comma) - Agli effetti
del beneficio previsto dal comma precedente sono equiparati alle case di civile
abitazione gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i
ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili
infantili, gli orfanotrofi e simili.
Interventi
di recupero
del
patrimonio edilizio
ed
urbanistico
(Legge
5-8-1978, n. 457, art. 31)
Art.
31 - Definizione degli interventi
[1]
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così
definiti:
a)
interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b)
interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c)
interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d)
interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di
nuovi elementi ed impianti;
e)
interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale.
Fac-simile
attestazione comunale
relativa
agli interventi di recupero
(L.
5 agosto 1978, N. 457)
COMUNE
DI .............................................
....................li,
..................
IL
SINDACO
A
richiesta di .............................................
con
sede in ...............................................
Codice
Fiscale ..........................................
ATTESTA
che
l'intervento effettuato dal richiedente in
...............................................................
via
................................ è stato classificato come "intervento di
recupero del patrimonio edilizio esistente" e più precisamente come
..............................................
(manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica)
(Art.
31, lettera .... della legge 5/8/78, n. 457).
[indicare
lettera a), b), c), d) o e)]
Per
l'intervento di cui sopra è stata rilasciata autorizzazione/concessione in data
............... n. P.G.
......................................
IL SINDACO
(...................................)
Opere
interne - definizione
(Legge
28-2-1985, n. 47)
Art.
26 - Opere interne
[1]
Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle
costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o
approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della
sagoma, della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e
del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle
costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla
statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone
indicate alla lettera A dell'art. 2 del D.M. 2-4-1968, pubblicato nella GU n.
97 del 16-4-1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini
dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle
superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di
esse.
omissis
Opere
di urbanizzazione
primaria
e secondaria
(Legge
29-9-1964, n. 847 - L. 22/10/71, n. 865)
Art.
4 - Opere di urbanizzazione primaria
Le
opere di cui all'art. 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e
cioè:
-
strade residenziali;
-
spazi di sosta o di parcheggio;
-
fognature;
-
rete idrica;
-
rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
-
pubblica illuminazione;
-
spazi di verde attrezzato.
Opere
di urbanizzazione secondaria
Le
opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti:
-
asili nido e scuole materne;
-
scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore
all'obbligo (lettera così - - sostituita dall'art. 17, quarantaquattresimo
comma, legge 11-3-1988, n.67);
-
mercati di quartiere;
-
delegazioni comunali;
-
chiese ed altri edifici religiosi;
-
impianti sportivi di quartiere;
-
centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie<1>;
-
aree verdi di quartiere (comma aggiunto dall'art. 44, legge 22-10-1971, n.
865).
<1>Ai
sensi dell'art. 17-bis, D.L. 31-8-1987, n. 361, fra le attrezzature sanitarie previste
da questa lettera, sono da ricomprendersi le opere, le costruzioni e gli
impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla bonifica di
aree inquinate.
Immobili
rurali - condizioni
(D.L.
30-12-1993, n. 557 convertito,
con
modificazioni,
dalla
legge 26-2-1994, n. 133)
Art.
9 - Istituzione del catasto dei fabbricati
omissis
[3]
Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali,
i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)
il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto
dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce
il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico
risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
b)
l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per funzioni strumentali
all'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un
titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda
a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate
lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia
di collocamento;
c)
il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a
10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di
reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in
serra, ovvero la funghicoltura, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri
quadrati (lettera così modificata, in sede di conversione, dalla legge
26-2-1994, n. 133);
d)
il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il
fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Il volume
di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34,
comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633;
e)
i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità
immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le
caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici
2-8-1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2-7-1949, n. 408,
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27-8-1969, non possono
comunque essere riconosciuti rurali.
[4]
Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il
fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché
entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.
(comma
così modificato, in sede di conversione, dalla legge 26-2-1994, n. 133).
[5]
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più
proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più
soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti
devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno
sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso
abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel
caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo
stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è
subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche
al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati
per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per
ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base
ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
D.M.
2/8/69 - TABELLA DELLE CARATTERISTICHE
a)
Superficie dell'appartamento
b)
Terrazze a livello coperte e scoperte e balconi
c)
Ascensori
d)
Scala di servizio
e) Montacarichi o a-scensore di
servizio
f)
Scala principale
g)
Altezza libera netta del piano
h)
Porte di ingresso agli appartamenti da scala interna
i)
Infissi interni
l)
Pavimenti
m)
Pareti
n)
Soffitti
o)
Piscina
p)
Campo da tennis
Superficie
utile complessiva superiore a mq. 160, esclusi dal computo terrazze e balconi,
cantine, soffitte, scale e posto macchine.
Quando
la loro superficie utile complessiva supera mq. 65 a servizio di una singola
unità immobiliare urbana.
Quando
vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una
caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati.
Quando
non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione
di infortuni od incendi.
Quando
sono a servizio di meno di 4 piani.
a)
con pareti rivestite di materiali pregiati per un'altezza superiore a cm.170 di
media;
b)
con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato.
Superiore
a m. 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori.
a)
in legno pregiato o massello e lastronato;
b)
di legno intagliato, scolpito o intarsiato;
c)
con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse.
Come
alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la
loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della
superficie totale.
Eseguiti
per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per cento) della
superficie utile totale dell'appartamento:
a)
in materiale pregiato;
b)
con materiali lavorati in modo pregiato.
Quando
per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva siano:
a)
eseguite con materiali e lavori pregiati;
b)
rivestite di stoffe od altri materiali pregiati.
Se
a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a
mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti.
Coperta
o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso
di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari.
Quando
sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di
15 unità immobiliari.