DISCIPLINA DEL
COMMERCIO
Sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.4.1998 è
stato pubblicato il Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114 recante la riforma
della disciplina del commercio.
Le principali novità, rispetto allo schema approvato in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri il 16 gennaio scorso e poi sottoposto al
parere del Parlamento, riguardano innanzitutto le dimensioni entro le quali
sarà possibile aprire un esercizio commerciale senza bisogno di licenze. Esse
sono fissate in 250 mq. nei comuni con più di 10.000 abitanti ed in 150 mq. in
quelli con popolazione inferiore.
Le tipologie degli esercizi commerciali vengono così suddivise :
esercizi di vicinato con superficie fino a 150 mq. nei comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti e fino a 250 mq. negli altri comuni ;
medie strutture con superficie tra 150 e 1500 mq. per comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti e tra 250 e 2500 mq. per gli altri ; grandi
strutture quelle con superficie superiore ai limiti sopra richiamati.
Il decreto affida poi alle Regioni il compito di dettare, entro un
anno, i criteri di programmazione urbanistica per il settore commerciale, cui
dovranno adeguarsi i comuni nella redazione dei piani regolatori. In caso di
inadempienza regionale è previsto
l'intervento sostitutivo del
Governo.
È da sottolineare che nel testo originario si prevedeva la
possibilità di negare il rilascio della concessione edilizia ove non fosse
stata preventivamente acquisita l'autorizzazione commerciale per le medie e
grandi strutture.
Nel testo emanato si fa riferimento, invece, alla determinazione
di criteri per la correlazione tra procedimento per il rilascio della
concessione e l'autorizzazione commerciale, prevedendo come residuale la
contestualità dei due provvedimenti.
Entro 180 giorni dall'emanazione degli indirizzi programmatici
regionali, i comuni provvedono ad adeguare gli strumenti urbanistici.
Relativamente agli esercizi superiori a 400 mq. nei comuni con
meno di 10.000 abitanti e superiori a 1500 mq. negli altri comuni, salvo i casi
di concentrazione di esercizi in attività, alle domande di autorizzazione
commerciale, non trasmesse alla Giunta Regionale entro il 16.1.1998 per
l'acquisizione del relativo nulla osta nonchè a quelle presentate dopo tale
data, non è dato seguito alla relativa istruttoria fino all'emanazione degli
indirizzi regionali.
Le domande trasmesse alla Giunta Regionale prima del 16.1.1998
devono essere esaminate entro 180 giorni.