TRASPORTI - REQUISITI DELLE STRISCE RIFLETTENTI

(DM 27/12/2004)

 

 

Con il decreto ministeriale del 27 dicembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2005, sono state definite le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione delle strisce retroriflettenti previste dall’articolo 72 comma 2 bis del codice della strada per i veicoli adibiti al trasporto merci, ad uso speciale o per trasporti specifici (es. autobetoniere).

Le strisce (nel decreto definite “evidenziatori retroriflettenti”), di tipo omologato (Allegato B del decreto) dovranno essere applicate posteriormente e lateralmente sugli autoveicoli, sui rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate secondo le modalità riportate nell’Allegato al decreto.

L’installazione è obbligatoria per i veicoli immatricolati a partire dal 1° aprile 2005, mentre quelli in circolazione dovranno essere adeguati entro il 31 dicembre 2005 e quindi la verifica della corretta installazione avverrà con la visita di revisione successiva a tale data.

Il decreto prevede che i veicoli con strisce retroriflettenti non conformi alle indicazioni del decreto (tipologia e caratteristiche), ovvero avariate, saranno esclusi dalla circolazione. Poichè le strisce retroriflettenti rientrano tra i dispositivi di equipaggiamento dei veicolo esse saranno controllate in sede di revisione periodica.