TRASPORTI - REQUISITI DELLE STRISCE
RIFLETTENTI
(DM 27/12/2004)
Con il decreto ministeriale del 27
dicembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2005,
sono state definite le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione delle strisce retroriflettenti
previste dall’articolo 72 comma 2 bis del codice della strada per i veicoli
adibiti al trasporto merci, ad uso speciale o per trasporti specifici (es.
autobetoniere).
Le strisce (nel decreto definite
“evidenziatori retroriflettenti”), di tipo omologato
(Allegato B del decreto) dovranno essere applicate posteriormente e
lateralmente sugli autoveicoli, sui rimorchi e semirimorchi con massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate secondo le modalità
riportate nell’Allegato al decreto.
L’installazione è obbligatoria per i
veicoli immatricolati a partire dal 1° aprile 2005,
mentre quelli in circolazione dovranno essere adeguati entro il 31 dicembre
2005 e quindi la verifica della corretta installazione avverrà con la visita di
revisione successiva a tale data.
Il decreto prevede che i veicoli con
strisce retroriflettenti non conformi alle
indicazioni del decreto (tipologia e caratteristiche), ovvero
avariate, saranno esclusi dalla circolazione. Poichè
le strisce retroriflettenti rientrano tra i
dispositivi di equipaggiamento dei veicolo esse
saranno controllate in sede di revisione periodica.