LAVORI
PUBBLICI – PER APPALTI DI IMPORTO OLTRE
(T.A.R.
Liguria, Sez. II, 20 dicembre 2004, n. 1755)
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese si pono il problema
circa il fatto se il frazionamento dei requisiti di partecipazione sia
consentito soltanto per quelli di capacità tecnica ed economico – finanziaria
ovvero anche per il requisito della certificazione di qualità. Tale questione
non può che essere risolta in senso negativo.
La possibilità di consentire la partecipazione dell’associazione delle
imprese a gare di un determinato importo, sommando i requisiti posseduti di
ciascuna raggruppata, non può essere esteso al
requisito della qualità, atteso il carattere non frazionabile della
certificazione di qualità.
Il principio della sommatoria dei requisiti e delle risorse concesso
dalla norma alle associazioni temporanee non è
applicabile alla dimostrazione del diverso requisito (soggettivo) della qualità,
che riguarda una valutazione del proprium di ogni
singola impresa, effettuata previo esame delle caratteristiche produttive,
organizzative, gestionali etc., da società a tal fine
qualificate e, proprio in virtù della diversa specializzazione richiesta per
tale tipo di valutazione, distinte dalle SOA, il cui ambito di attestazione è
limitato al ben più agevole e meccanico riscontro del possesso dei requisiti di
tipo tecnico ed economico-finanziario .
Diversamente, la certificazione di qualità riguarda non il dato statico
di ciò che dall’impresa è stato fatto (esperienza pregressa) o la quantità di
mezzi da essa messi a disposizione, bensì riguarda
l’aspetto dinamico e qualitativo del modo in cui l’impresa svolge la propria
attività secondo i principi della cd. “qualità totale” o “sistema di qualità” (capacità di svolgere la propria attività
attraverso un sistema organizzativo-gestionale di
produzione indirizzato alla soddisfazione dell’esigenza cui il prodotto finale
è destinato).
Tali principi, che nella legislazione previgente rappresentavano un
fattore di rilievo meramente interno, riservato alle scelte organizzative del
vertice aziendale, assume, in virtù della normativa in esame, rilevanza esterna
venendo la rispondenza al sistema di qualità di un’impresa ad essere
considerata dall’art. 8 della legge n. 109/1994 come fulcro del sistema di
qualificazione delle imprese e, pertanto, come requisito imprescindibile per la
partecipazione della stessa alla gara, all’espressamente dichiarato fine “di
assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma
MOTIVI DELLA DECISIONE
La
questione sottoposta dal ricorrente all’esame del Collegio consiste nello
stabilire se, in caso di partecipazione alla gara di RTI, il frazionamento dei
requisiti di partecipazione sia consentito soltanto
per i requisiti di capacità tecnica ed economico – finanziaria ovvero anche per
il requisito della certificazione di qualità.
Ritiene
il Collegio che tale questione non possa che essere
risolta in senso negativo.
Va
condivisa, sul punto, la tesi del ricorrente secondo cui la possibilità di
consentire la partecipazione dell’associazione delle imprese a gare di un
determinato importo, sommando i requisiti posseduti di ciascuna raggruppata,
non può essere esteso al requisito della qualità,
atteso il carattere non frazionabile della certificazione di qualità.
In
merito si è già espresso il Consiglio di Stato, ritenendo in diverse occasioni
che “i requisiti tecnici di carattere soggettivo, tra cui anche le
certificazioni di qualità debbono essere posseduti
singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano
incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili da
alcune soltanto delle imprese associate” in quanto detta certificazione “mira
ad assicurare che l’impresa tenuta a eseguire le prestazioni contrattuali
svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni, accertate da un
organismo qualificato, secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo,
che valorizzano l’organizzazione complessiva dell’attività e l’intero
svolgimento nelle diverse fasi, con la conseguenza che, nel caso di
associazione temporanea di imprese, tale garanzia deve riguardare tutti i
soggetti compresi nel raggruppamento quale dimostrazione del richiesto standard
qualitativo” (CdS V, 15 giugno 2001 n. 3188; CdS V, 18 ottobre 2001 n. 5517 ; CdS
V, 30 gennaio 2002 n. 507).
Dalla
natura soggettiva del requisito in esame, pertanto se ne
fa conseguire l’imprescindibilità del suo possesso
per ciascuna impresa partecipante, con la sola esclusione di quelle facenti
parti di ATI verticali, in cui le prestazioni relative allo specifico servizio
per cui è prescritto il possesso di certificazioni di qualità sono affidate ad
altre imprese del gruppo, sicchè sarebbe illogico ed
eccessivamente gravoso esigere da esse certificati di qualità relativi a
prestazioni che esse non intendono svolgere.
Tale
impostazione, sebbene formulata nel periodo transitorio e con riferimento al
diverso caso in cui la certificazione di qualità aziendale viene
considerata come elemento della valutazione dell’offerta, deve essere seguita
anche nel caso, come quello in esame, in cui detta certificazione rappresenta
un requisito per la partecipazione alla gara, per i motivi che di seguito si
espongono.
Il
principio di origine comunitaria che riconosce la
possibilità per le imprese concorrenti di comprovare il possesso dei requisiti
economici, finanziari e tecnici di partecipazione a una gara d’appalto, di far
riferimento alle capacità di altri soggetti, a condizione che il soggetto
interessato sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi di
tali soggetti riguarda esclusivamente il dato statico e quantitativo del numero
dei lavori già effettuati, della quantità di mezzi e persone disponibili, etc.
Questi
rappresentano infatti elementi suscettibili di essere
incrementati nell’ambito di un raggruppamento di imprese, sicchè
può ammettersi, con riferimento ad essi, il principio di sommatoria in esame,
in quanto la messa in comune dei mezzi a disposizione rappresenta il proprium dell’associazione di imprese.
Diversamente,
la certificazione di qualità riguarda non il dato statico di ciò che
dall’impresa è stato fatto (esperienza pregressa) o la quantità di mezzi da essa messi a disposizione, bensì riguarda l’aspetto dinamico
e qualitativo del modo in cui l’impresa svolge la propria attività secondo i
principi della cd. “qualità totale” o “sistema di qualità”
(capacità di svolgere la propria attività attraverso un sistema organizzativo-gestionale di produzione indirizzato alla
soddisfazione dell’esigenza cui il prodotto finale è destinato).
Tali
principi, che nella legislazione previgente rappresentavano un fattore di
rilievo meramente interno, riservato alle scelte organizzative del vertice
aziendale, assume, in virtù della normativa in esame, rilevanza esterna venendo
la rispondenza al sistema di qualità di un’impresa ad essere considerata
dall’art. 8 della legge n. 109/1994 come fulcro del sistema di qualificazione
delle imprese e, pertanto, come requisito imprescindibile per la partecipazione
della stessa alla gara, all’espressamente dichiarato fine “di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma
Occorre
pertanto distinguere, alla luce di tale previsione normativa, la possibilità di
dimostrazione cumulativa dei
requisiti di carattere tecnico ed economico, previsti al fine
della partecipazione ad una gara, dalla necessità di dimostrazione del possesso
individuale di un requisito fondamentale, qual è quello in esame, che
rappresenta una “qualità intrinseca” dell’impresa, concernente la capacità
individuale di organizzazione efficiente ed efficace delle risorse a disposizione,
a prescindere dal possesso diretto o meno delle stesse.
In
altri termini, una cosa è la valutazione del requisito oggettivo delle
esperienze e delle risorse a disposizione, viste nel loro momento statico, ed
una cosa diversa è la valutazione di esse nel loro
momento dinamico, non come fattori in sé considerati, ma considerati in vista
del loro possibile utilizzo (processo produttivo) ed al suo risultato (prodotto
conseguito), cioè considerati sotto il profilo della capacità imprenditoriale
di organizzarli nel modo più adatto ad assicurare che sia il prodotto finale
sia il processo produttivo rispondano a criteri di ottimalità
ed accettabilità.
Ne
consegue che mentre sotto il primo profilo è irrilevante il possesso diretto o
meno di detti mezzi, sotto il secondo profilo vengono
in considerazione elementi caratteristici della specifica impresa, nella sua
individuale capacità gestionale-organizzativa.
In
tale prospettiva appare pertanto evidente che il principio della sommatoria dei
requisiti e delle risorse non è applicabile alla
dimostrazione del diverso requisito (soggettivo) della qualità, che riguarda
una valutazione del proprium di quella specifica
impresa, effettuata previo esame delle caratteristiche produttive,
organizzative, gestionali etc., da società a tal fine
qualificate e, proprio in virtù della diversa specializzazione richiesta per
tale tipo di valutazione, distinte dalle SOA, il cui ambito di attestazione è
limitato al ben più agevole e meccanico riscontro del possesso dei requisiti di
tipo tecnico ed economico-finanziario .
Ne
consegue che la tesi dell’amministrazione resistente volta a ritenere
sufficiente la mera attestazione SOA, con conseguente inesigibilità da parte
dell’amministrazione appaltante anche del certificato di qualità, pur avendo un
qualche possibile appiglio letterale nel coordinato disposto dell’art. 1 co.4 con l’art. 4 co. 3 e l’art. 15
co.1, del d.p.r. n. 34/2000, non può che essere
disattesa, alla luce della soprarichiamata logica del
sistema di qualificazione, tutto improntato al
raggiungimento della finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
qualità cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 109/94.
Il
ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento, per l’effetto, degli
atti impugnati.
Sussistono
tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, accoglie il
ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella medesima
epigrafe indicati.