APPALTI PUBBLICI – I LAVORI DI MANUTENZIONE DA CONSIDERARE COME APPALTI
(Consiglio
di Stato, Sezione IV, Sentenza 21 febbraio 2005, n. 537)
DIRITTO
…
omissis …
Va
anzitutto ricordato come l’art.3 del D.l.vo n. 157/95, nella versione aggiornata con l’art. 3
del D.L.vo n. 65/2000 ha disposto che nei contratti misti di lavori e servizi e
nei contratti di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della L.n.
109/94 qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.
Già nel vigore della precedente versione dell’art. 3
del D.L.vo n. 157/95 ai fini della
qualificazione come appalto di servizi era prevista la
concomitanza di tutte e tre le condizioni indicate dalla norma (funzione
accessoria dei lavori rispetto ai servizi; importo dei lavori inferiore al 50%
del totale; non costituzione di oggetto principale dell’appalto). Di talchè veniva affermato, in
dottrina, che la funzione principale dei lavori comportava l’applicazione della
disciplina sui lavori anche in caso di subvalenza
economica degli stessi.
A
maggior ragione nella fattispecie in esame, dove il criterio della prevalenza
economica per la voce manutenzione appare indubbiamente preponderante e, comunque, certamente superiore al 50% (su un importo
complessivo di Euro 20.665.000 circa per i due lotti, sono previsti Euro
17.950.000 circa per prestazioni contrattuali di manutenzione edile e di
impianti di riscaldamento e raffreddamento, che non appaiono in posizione
accessoria o strumentale, né economicamente, né funzionalmente con le altre
attività oggetto dell’appalto, quali servizio di pulizie, manutenzione del
verde, progettazione, creazione e gestione di un costante flusso informativo
sulle attività di manutenzione e di servizi) e, in ogni caso, tale da non
creare dubbi su quale sia l’oggetto principale del contratto (si veda, al
riguardo, la circolare 18 dicembre 2003 n. 2316 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in merito alla disciplina dei contratti misti
negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi).
Appare,
quindi, verificata, al di là del nomen
iuris attribuito alle tipologie di attività
contemplate nell’appalto, la riconducibilità delle
prestazioni ai lavori pubblici, sia per prevalenza economica, sia perché
costituenti l’oggetto principale del contratto, atteso che il concetto di
“manutenzione” va fatto rientrare negli stessi qualora l’attività
dell’appaltatore comporti, come nel caso di specie, un’attività prevalente ed
essenziale di modificazione della realtà fisica, on l’utilizzazione, la manipolazione
e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul
piano strutturale e funzionale (cfr. Cons. St.,
V Sez., n. 2518/01; VI Sez., n. 1680/98).
Giova
alla interpretazione indicata la previsione dell’art.
2 comma 1 lett.l) del D.P.R. n. 554 del 1999,
contenente regolamento di esecuzione della legge
quadro sui lavori pubblici, che, in sede di definizione del concetto di
manutenzione, parla di “combinazione di tutte le azioni tecniche,
specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a
mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la
funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto”, con ciò
individuando nel contratto di manutenzione un’attività intesa prima a definire
le esigenze del committente e, poi, ad eseguire gli interventi necessari a
restituire funzionalità all’immobile e agli impianti.
3.
Le riportate considerazioni portano a concludere che
l’appalto in questione ha la natura di appalto di lavori pubblici ai sensi
della L.n. 109/94 e successive modificazioni e che
non vale a mutare tale conclusione la presenza all’interno dell’appalto di
prestazioni di segno diverso, aventi rilievo quantitativo o funzionale
minoritario rispetto alle prestazioni qualificabili come lavori ovvero natura
strumentale rispetto all’attività manutentiva vera e
propria.
Ciò
impone l’applicazione esclusiva delle regole di qualificazione dettate dalla L.n. 109/94 e s.m. e dai relativi regolamenti di attuazione (D.P.R. n. 554/99 e 34/00).