IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MUTUI - ULTERIORI PRECISAZIONI
L’Assonime torna a pronunciarsi sulle disposizioni contenute
nell’art. 1-bis,comma 6, del d.l. 168/2004, convertito
con la legge 191/2004, che prevede l’innalzamento dallo 0,25% al 2%
dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per i finanziamenti a medio-lungo termine, affermando che la disposizione in
esame riguarda «i soli finanziamenti per l’acquisizione di case di abitazione
da parte di persone fisiche e che comunque non siano riferibili ad attività d’impresa».
Come
noto, l’art.1-bis, comma 6, della legge 191/2004 ha
innalzato dallo 0,25% al 2% l’aliquota dell’imposta sostitutiva (prevista
dall’art.18 del D.P.R. 601/1973) per i finanziamenti
a medio-lungo termine (di cui agli artt.15 e ss. del D.P.R. 601/1973) che non siano destinati all’acquisto di una «prima casa» e delle
relative pertinenze.
La
norma, così come formulata, ha suscitato, sin dalla relativa approvazione,
diversi dubbi interpretativi sull’ambito applicativo dell’aumento dell’imposta,
che sembrava riferibile a tutti i finanziamenti a medio-lungo
termine (ossia superiori a 18 mesi), compresi quelli contratti dalle imprese
per l’acquisto di beni strumentali.
Al
riguardo, è successivamente intervenuto l’art.2 del D.L. 220/2004 che ha fornito l’interpretazione di
tale disposizione, precisando che l’aumento dell’imposta sostitutiva è
applicabile ai soli finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i
quali non ricorrono le condizioni previste dalla legge per poter fruire dei
benefici «prima casa» (previsti dalla Nota II-bis
all’art.1 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R.
131/1986).
In
sostanza, la norma interpretativa ha chiarito inequivocabilmente che l’aumento
dell’imposta sostitutiva dallo 0,25% al 2%, essendo limitata ai mutui relativi a «seconde case», non interessa comunque i
finanziamenti contratti dalle imprese per l’acquisto di immobili non abitativi
(aree, fabbricati industriali, commerciali ecc.) o di altri beni strumentali
(macchinari, impianti ecc.). Ha tuttavia lasciato, a livello normativo, dubbi
sull’inapplicabilità dell’aumento d’imposta ai finanziamenti contratti dalle
imprese per l’acquisto, la costruzione o ristrutturazione di abitazioni.
A
tal proposito, con la Circolare n.10 del 1° marzo
2005, l’Assonime, precisa che, in virtù
dell’esplicito richiamo alla normativa in tema di agevolazioni
per l’acquisto della «prima casa», si esclude la possibilità che l’aumento
possa gravare su soggetti diversi dalle persone fisiche, non esercenti attività
commerciale «per le quali soltanto è ipotizzabile una valutazione sulla
presenza dei requisiti richiesti per la spettanza delle suddette agevolazioni».
In
particolare. l’Assonime
afferma che l’aumento non può applicarsi «anche se il finanziamento è erogato
ai fini dell’acquisto di beni immobili come può accadere frequentemente per i
mutui contratti da imprese costruttrici o che abbiano come oggetto
dell’attività l’acquisto per la rivendita di tali beni»
Pertanto,
le operazioni di finanziamento realizzate dalle
imprese del settore edile in tale ambito rimangono, l’Assonime
aggiunge, «soggette all’imposta sostitutiva con l’aliquota dello 0,25 per
cento, al pari di tutti i finanziamenti bancari a medio e lungo termine che
abbiano finalità commerciali».
Tale
interpretazione trova fondamento anche negli orientamenti emersi nel corso dei
lavori parlamentari.
Nella
stessa Circolare n.10, l’Assonime
chiarisce inoltre che:
-
per quanto riguarda i finanziamenti erogati per la “costruzione” di una casa di abitazione, l’imposta sostituiva è applicabile nella
misura dello 0,25%, qualora il mutuatario, se acquistasse a titolo derivativo
l’immobile oggetto di costruzione, potrebbe beneficiare delle suddette
agevolazioni «prima casa»;
-
per quanto riguarda i finanziamenti erogati per la “ristrutturazione” di immobili già posseduti, l’imposta sostituiva è
applicabile nella misura dello 0,25%, a condizione che in capo al proprietario
dell’immobile (persona fisica non esercente attività commerciale) siano
verificate le condizioni previste per l’acquisto agevolato della «prima casa»
al momento dell’erogazione del finanziamento, a nulla rilevando la circostanza
che l’immobile sia stato o meno a suo tempo acquistato con le medesime
agevolazioni.
Per
completezza, si ricorda, ulteriormente, che, come auspicato dall’ANCE,
durante la discussione parlamentare della norma interpretativa, il Governo ha
accolto uno specifico Ordine del Giorno, con il quale lo stesso si è impegnato
a chiarire espressamente che l’aumento dell’imposta non riguarda i
finanziamenti contratti dalle imprese di costruzioni o immobiliari per
l’acquisto, la realizzazione o la ristrutturazione di abitazioni destinate alla
vendita (beni merce) o alla locazione (immobili patrimonio). In
attesa dell’emanazione di una circolare da parte dell’Amministrazione
finanziaria che confermi tale precisazione, si rammenta che, in ogni caso, alla
luce delle attuali disposizioni, resta fermo che la più alta aliquota del 2% si
applica sull’ammontare complessivo dei finanziamenti di durata superiore a 18
mesi, erogati in ciascun esercizio, solo nel caso in cui siano verificate
congiuntamente le seguenti condizioni:
1. il finanziamento sia
finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazioni, per le
quali non ricorrono i requisiti stabiliti dalla Nota II-bis,
art.1 della Tariffa, Parte Prima, DPR 131/1986, che
danno diritto all’applicazione dell’imposta di registro al 3%, o dell’IVA al
4%, più le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
2. il medesimo
finanziamento sia erogato in base a contratti conclusi a decorrere dal 1°
agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge 191/2004).