IRAP - ILLEGITTIMITÀ COMUNITARIA
L’Imposta
Regionale sulle attività produttive (IRAP) presenta le caratteristiche
sostanziali dell’IVA e come tale è colpita dal divieto previsto dall’articolo n.33 della VI Direttiva, e incompatibile con il diritto
comunitario.
Queste
le conclusioni dell’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE, in relazione alla causa intentata dalla Banca Popolare di
Cremona contro
Tuttavia
la Corte, per i contribuenti che si avvalgono del diritto al rimborso per
l’imposta pagata a seguito della sentenza, stabilirà una limitazione nel tempo
rispetto ai ricorsi presentati.
In
particolare, l’Avvocato Generale riconosce la sostanziale identità tra l’IRAP e
l’IVA in quanto l’imposta è riscossa in ogni fase del processo di produzione o
di distribuzione, poichè ogni operatore che si inserisce in una fase del ciclo, producendo valore
aggiunto tassabile, è soggetto passivo d’imposta.
Nelle
sue conclusioni l’Avvocato generale riconosce, tuttavia, la buona fede
dell’Italia in quanto
In
merito il Governo ha già annunciato imminenti misure di modifica alla
disciplina dell’IRAP con effetto già dal
Eventuali
istruzioni operative per le imprese associate saranno emanate tempestivamente a
seguito della decisione della Corte. In ogni caso, si richiama l’attenzione sul
fatto che nell’ipotesi in cui la Corte dovesse
riconosce il diritto al rimborso ai soli contribuenti che abbiano inoltrato le
istanze di rimborso (ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 602/1973), tali istanze per
essere valide dovranno:
• essere inoltrate
entro il termine di 48 mesi dalla data del versamento del tributo;
• contenere, tra le
motivazioni, quella della incompatibilità con
• essere inoltrate
entro la data del deposito della sentenza della Corte di Giustizia.