IVA -
CONTRIBUTI PUBBLICI PER
I
contributi a fondo perduto erogati per la costruzione e la gestione di un’opera
pubblica, quale quella ospedaliera, devono essere
assoggettati ad IVA se, in base all’accordo tra le parti, gli stessi risultino
direttamente correlati, come corrispettivi, alla realizzazione della
prestazione contrattuale.
Questi
i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione
n.21/E del 16 febbraio
In
particolare, in tale convenzione risulta che la
società istante assume l’impegno di progettare e realizzare l’opera ospedaliera
ed a gestire i relativi servizi non medicali, medicali e commerciali.
A
fronte di ciò la ASL eroga un compenso costituito, tra
l’altro, da un contributo a fondo perduto (concesso ai sensi dell’art.19, comma 2, della legge 109/1994, c.d. “Merloni”), così
articolato:
-
trasferimento monetario (derivante in parte dall’utilizzo di fondi pubblici ed
in parte da cessione a terzi di alcuni immobili della
stessa ASL);
-
trasferimento, a favore della società, della proprietà di alcuni
beni immobili della ASL.
Al
riguardo, l’Agenzia ha precisato che, in via generale, un contributo assume
rilevanza ai fini IVA se viene erogato a fronte di
un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in
presenza di un rapporto obbligatorio a prestazione corrispettive. In tal caso,
il contributo assume, infatti, la natura di corrispettivo della prestazione
dovuta dal soggetto che lo riceve.
Diversamente,
si configura l’esclusione dal campo di applicazione
dell’IVA, come avviene per la generalità dei contributi a fondo perduto, nel
caso in cui, a fronte del contributo, il soggetto ricevente non assume nessuna
rispettiva obbligazione (in tal caso, si configurerebbe una “cessione di
denaro”, escluse da IVA ai sensi dell’art.2, comma 3,
lett. a, D.P.R. 633/1972).
Pertanto,
al fine di stabilire l’assoggettabilità o meno
all’imposta dei contributi erogati, è necessario avere riguardo in modo
specifico alle disposizioni contrattuali che regolano l’accordo tra le parti.
Nel
caso specifico, l’Agenzia ha ritenuto rientrante nell’ambito applicativo
dell’IVA il contributo a fondo perduto erogato dalla ASL
alla società istante, in quanto, dallo schema della convenzione dalle stesse
stipulata, si evince che il contributo è direttamente correlato alla
realizzazione dell’opera ospedaliera affidata all’impresa.
A
conferma di ciò è la circostanza che il medesimo contributo viene
erogato in base agli stati di avanzamento dei lavori.
Per
ciò che attiene all’aliquota IVA, l’Agenzia ha precisato che si rende in tal
caso applicabile quella del 10%, ai sensi del n.127-septies,
Tabella A, Parte III del D.P.R. 633/1972, tenuto conto che si tratta della
realizzazione di una struttura ospedaliera e, quindi, di un’opera di urbanizzazione secondaria (di cui all’art.4 della legge 847/1964 che contempla tra queste anche le
“attrezzature sanitarie”).
Allo
stesso modo, l’Amministrazione ha ritenuto applicabile l’IVA anche relativamente alla parte del contributo che viene erogato
mediante trasferimento diretto alla società della proprietà di alcuni immobili
della ASL. In tal caso si tratta di un pagamento in natura effettuato a favore
dell’impresa, da assoggettare all’imposta con le specifiche modalità dettate
dal D.P.R. 633/1972, ossia:
-
in via separata rispetto alla prestazione cui si riferisce (realizzazione
del complesso ospedaliero), ai sensi dell’art.11,
comma 1, del citato decreto;
-
in base al valore normale dei beni che formano oggetto del trasferimento, ai
sensi dell’art.13, comma 2, lett.d,
del medesimo D.P.R. 633/1972.
Le precisazioni contenute nella citata Risoluzione n.21/E/2005 si ritengono rilevanti per tutte le imprese del settore impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, a fronte della quale siano erogati dai committenti dei contributi, la cui assoggettabilità o meno ad IVA deve essere, quindi, attentamente valutata sulla base degli specifici accordi stipulati con gli Enti appaltanti.