OBBLIGO DI
ESPROPRIO AREE P.E.E.P.
Il TAR per il Veneto, con ordinanza del 4 luglio '96, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 legge n. 865 del 1971,
nella parte in cui non prevede la possibilità per i privati proprietari di dare
esecuzione direttamente alle prescrizioni del piano di edilizia economica e
popolare (P.E.E.P.) con lo strumento dell'accordo con il comune interessato.
Nella fattispecie, i proprietari dei fondi destinati alla
realizzazione delle opere previste dal P.E.E.P. avevano stipulato una
convenzione con il comune avente ad oggetto l'esecuzione dello stesso piano.
La suddetta convenzione è stata, però, annullata dal Comitato
regionale di controllo del Veneto in quanto giudicata in contrasto con l'art.
35 della legge n. 865/'71, che imporrebbe alla pubblica amministrazione di
procedere alle espropriazioni delle aree che si rendano necessarie per la
realizzazione del P.E.E.P.
Nel giudizio dinanzi al TAR, la società ricorrente ha eccepito il
principio della piena fungibilità dell'attività imperativa e di quella di
diritto privato della P.A. (ex art. 11 legge n. 241/'90), il che renderebbe
legittima la convenzione, in quanto idonea a perseguire lo scopo voluto dal
comune, senza però ricorrere allo strumento espropriativo.
Il TAR per il Veneto ha quindi sottoposto l'art. 35 della legge
citata al sindacato di legittimità costituzionale in riferimento alla presunta
violazione degli artt. 97, 41 e 42 della Costituzione.
La Corte, con la sentenza n. 135, depositata il 23 aprile 1998, ha
dichiarato la questione non fondata. La norma in oggetto prevede l'acquisizione
delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare
attraverso una espropriazione generalizzata ed obbligatoria.
Le finalità dello strumento espropriativo, argomenta la Corte,
sono molteplici : perseguire l'interesse generale della costruzione di alloggi
di edilizia economica e popolare nel quadro di un ordinato sviluppo edilizio ed
urbanistico del territorio, evitando, altresì, forme di rendita speculativa ;
permettere l'attuazione organica e programmata del piano, senza ritardi e
discrasie; realizzare un regime dei suoli edificatori che ne garantisca il
controllo da parte del comune mediante una acquisizione coattiva delle aree, ad
un prezzo equo e in modo contestuale.
Sicchè, prosegue la Corte, la norma censurata è diretta a
perseguire, attraverso lo strumento espropriativo obbligatorio, “motivi di
interesse generale”, senza apparire quindi incoerente ed incongrua nel
configurare un patrimonio comunale indisponibile di aree edificabili.
La Corte Costituzionale sottolinea, però, che l'infondatezza della
questione in oggetto non preclude la possibilità di perseguire i medesimi
“motivi di interesse generale” avvalendosi di altri strumenti, differenti da
quello espropriativo.
Spetterà quindi alla discrezionalità del legislatore indicare
nuove e diverse modalità di intervento sul regime delle aree P.E.E.P., fermo
restando il rispetto delle finalità precedentemente esposte.