IVA - TRASFERIMENTO DI IMMOBILI NON ABITATIVI - ALIQUOTA APPLICABILE E RIFLESSI DELL’AUMENTO DEI COEFFICIENTI CATASTALI NELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
(Risoluzione
n.33/E dell’1 marzo 2005)
Il
trasferimento di unità immobiliari classificate nella
categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) può essere assoggettato ad IVA al
10% solo al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
-
le unità siano comprese in un fabbricato non di lusso a prevalente destinazione
abitativa, ai sensi della legge 409/1948 (c.d. “legge Tupini”, ossia caratterizzato dall’avere almeno il 50% più
uno della superficie sopraterra destinata ad abitazioni e non più del 25% della
stessa destinata a negozi) e la cessione avvenga da parte dell’impresa
costruttrice (n.127-undecies, Tabella A, Parte III,
D.P.R. 633/1972);
-
l’immobile sia stato oggetto di un intervento di restauro e risanamento
conservativo, o di ristrutturazione edilizia o inserito nell’ambito di un
intervento di ristrutturazione urbanistica (ai sensi, rispettivamente, dell’art.3, comma 1, lett.c, d ed f del D.P.R. 380/2001) e la cessione sia effettuata
dall’impresa che ha eseguito i lavori (n.127-quinquiesdecies,
Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972).
In
tutti gli altri casi, il trasferimento dei citati immobili deve essere
assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria del 20%.
Inoltre,
la base imponibile su cui applicare l’aliquota d’imposta è sempre costituita
dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti (art.13,
D.P.R. 633/1972), mentre il criterio parametrico basato sulla rendita catastale
e sui moltiplicatori (applicabile alle cessioni soggette ad IVA in base all’art.15 del D.L. 41/1995, convertito dalla legge 85/1995) è
volto solo ad individuare situazioni che possono essere oggetto di accertamento da parte degli uffici.
Questi
i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.33/E dell’1 marzo 2005 che, per quanto riguarda l’aliquota
applicabile, ribadiscono le precisazioni contenute
nella Circolare n.1/E/1994 e, in materia di base
imponibile, confermano quanto già espresso in via informale circa i riflessi,
ai fini dell’IVA, della rivalutazione dei coefficienti catastali disposta, da
ultimo, dalla legge 191/2004 nell’ambito delle imposte di registro, ipotecarie
e catastali.
In
particolare, per quanto riguarda la determinazione della base imponibile ai
fini dell’IVA, si ricorda che l’art.15, comma 1, del
D.L. 41/1995 (convertito dalla legge 85/1995) prevede,
per le cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C
soggette ad IVA, che gli Uffici non possano procedere alla rettifica del
corrispettivo dichiarato nell’atto, se lo stesso è indicato in misura non
inferiore al valore determinato ai sensi dell’art.52
del DPR 131/1986, ossia in base alla rendita catastale, rivalutata del 5%, e
moltiplicata per i relativi coefficienti catastali.
Al
riguardo, ribadendo l’orientamento espresso nella
precedente Risoluzione n.62/E/1996, l’Agenzia ha
nuovamente precisato che, nel caso in cui il prezzo dichiarato sia inferiore al
dato parametrico, non opera in via automatica la presunzione che sia stata
ridotta la base imponibile, in quanto la citata norma del D.L. 41/1995 assume
rilevanza solo al fine di indirizzare l’attività di controllo degli uffici,
nell’esercizio del potere di accertamento.
Inoltre,
ai fini della determinazione del parametro catastale, si dovrà tenere conto dei
moltiplicatori così come da ultimo rivalutati dalla
legge 191/2004 che, per quanto riguarda i fabbricati classificati nei gruppi A,
B e C (per i quali trova applicazione l’art.15 del
D.L. 41/1995 in caso di cessioni soggette ad IVA), sono:
Gruppi e cat.
catastali |
coefficienti aggiornati(dal 1/8/04) |
A (eccetto A/10) |
120 110 solo se prima casa |
B |
120 110 solo se prima casa |
C (eccetto C/1) |
120 110 solo se prima casa |
A/10 |
60 |
C/1 |
40,8 |