IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO LOCATI - CHIARIMENTI
Il
reddito derivante dalla locazione di immobili
abitativi di interesse storico-artistico va determinato applicando la minore
delle tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella
quale è collocato il fabbricato, ai sensi dell’art.11,
comma 2, della legge 413/1991.
Così
precisa in via definitiva l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.9/E del 14 marzo 2005, accogliendo l’ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale e superando, in tal modo, le divergenti
conclusioni cui pervenivano sino ad oggi
In
particolare, infatti, l’Amministrazione ha ritenuto sino ad oggi che
l’agevolazione disposta dall’art.11, comma 2, della
legge 413/1991, si rendeva applicabile esclusivamente agli
immobili storico-artistici non locati, per cui solo in tal caso il
relativo reddito da dichiarare ai fini IRPEF poteva effettuarsi mediante
l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni
della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato (cfr.
Circolare ANCE n.124 del 10
aprile 2001). Per gli immobili vincolati concessi in locazione, invece, il
reddito imponibile doveva determinarsi secondo le regole generali stabilite
dall’art.37, comma 4-bis, del TUIR (D.P.R. 917/1986),
ossia in misura pari al maggiore tra il canone risultante dal contratto,
ridotto forfetariamente del 15%, ed il reddito catastale.
Tale
limitazione non è stata mai accolta, invece, dalla Corte di Cassazione che, con
diverse sentenze succedutesi nel tempo, si è espressa nel senso di applicare comunque il criterio sopra esposto agli immobili di
interesse storico, artistico o archeologico a prescindere dal fatto che gli
stessi fossero o meno concessi in locazione. Tale orientamento deriva, secondo
la Corte, dall’interpretazione letterale della norma agevolativa
contenuta nel citato art.11, che, nel dettare il
criterio sopra esposto, per la determinazione del reddito di tali immobili,
stabilisce che lo stesso debba “in ogni caso”
applicarsi ai fabbricati di interesse storico-artistico, senza esplicitare
alcuna limitazione.
L’orientamento,
tra l’altro, è stato accolto anche dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.346 del 28 novembre 2003.
A
seguito di tale controversia, l’Amministrazione finanziaria, senza mai rivedere
il proprio precedente orientamento si era in passato solo limitata a precisare,
nell’ambito delle istruzioni ai Modelli di dichiarazione dei redditi (per la
prima volta nell’UNICO 2002), come gli uffici non dovessero procedere al recupero
di imposte in sede di controllo formale nè all’applicazione di sanzioni, nel caso in cui il
titolare di un diritto reale su un immobile vincolato concesso in locazione
avesse indicato in dichiarazione la rendita catastale (cfr.,
in tal senso, C.M. 55/E/2002).
Diversamente,
precisa l’Agenzia, nel caso in cui i fabbricati vincolati abbiano
destinazione diversa da quella abitativa (negozio, magazzino, ufficio etc.), il
reddito derivante dalla locazione degli stessi deve essere determinato con le
regole ordinarie, ossia assumendo il maggiore tra il canone ridotto del 15% e
la rendita catastale (ai sensi dell’art.37, comma
4-bis, D.P.R. 917/1986). Ciò perchè, a parere dell’Amministrazione, le diverse
pronunce della Corte di Cassazione, emanate in materia sino ad oggi (in
particolare, la Sentenza n.11211/2002), fanno comunque riferimento, ai fini dell’applicabilità del citato
regime agevolativo, agli immobili di interesse
storico-artistico a destinazione abitativa.