ICI - AGGIORNAMENTO DEI COEFFICIENTI PER DETERMINARE IL VALORE DEI FABBRICATI STRUMENTALI
(DM 22
febbraio 2005)
Sulla
Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2005, n. 56, è stato pubblicato il Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2005, con il quale, in
attuazione dell’art.5, comma 3,
del D.Lgs. 504/1992, sono stati aggiornati i coefficienti da utilizzare ai fini
della determinazione del valore degli immobili di
categoria D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il
relativo calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobili dovuta nel 2005.
Il valore dei coefficienti varia da 2.52 per l’anno
1982 e precedenti, all’1.03 per il 2005, come di seguito riportato.
2005 1.03 1993 1.43
2004 1.07 1992 1.44
2003 1.10 1991 1.47
2002 1.14 1990 1.54
2001 1.17 1989 1.61
2000 1.21 1988 1.68
1999 1.23 1987 1.82
1998 1.25 1986 1.96
1997 1.28 1985 2.10
1996 1.32 1984 2.24
1995 1.36 1983 2.38
1994 1.40 1982
e preced. 2.52
In
sostanza, per gli immobili di categoria D, non iscritti in catasto ed
interamente posseduti da imprese, la base imponibile ai fini ICI è determinata,
secondo le disposizioni dall’art.5 del D.Lgs.
504/1992 (che rinvia all’art.7, comma 3, del D.L.
333/1992, convertito con modificazioni dalla L.
359/1992), applicando i coefficienti di cui sopra all’ammontare dei costi
risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno di
imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo
degli ammortamenti. I costi sono classificati per anno di formazione al fine di
applicare i diversi coefficienti in relazione all’anno
di sostenimento.
A
tal fine si ricorda, inoltre, che nei costi devono essere compresi, oltre a
quello di acquisto o di costruzione del fabbricato
strumentale, anche le rivalutazioni sia economiche che di legge, nonchè le spese incrementative
del valore dello stesso. Riguardo queste ultime, però, si sottolinea
che, come precisato nella circolare del Ministero delle Finanze 120/E del 27
maggio 1999, non devono considerarsi, ai fini del calcolo, quelle sostenute e
contabilizzate nello stesso anno di imposizione.