MISURE FISCALI PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ

 

Il Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2005 ha approvato il Decreto Legge 14 marzo 2005, n.35 per il rilancio della competitività. Sotto il profilo fiscale, il D.L. prevede, con effetto dal 17 marzo 2005:

 

Premio di concentrazione tra piccole e medie imprese - Art.9

 

È prevista l’istituzione di credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per studi e consulenze connesse ad operazioni di concentrazione intervenute tra piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 6/5/03 (in vigore dal 1/1/05).

In particolare, trattasi delle imprese caratterizzate dai seguenti parametri (Tabella 1)

Per fruire del credito d’imposta, è necessario che:

- il processo di concentrazione (che può consistere nella fusione, incorporazione o, come precisato nella Relazione di accompagnamento al decreto, anche nell’aggregazione di imprese) sia ultimato tra la data di entrata in vigore del decreto legge (17 marzo 2005) e i 24 mesi successivi;

- l’impresa risultante dal processo, comunque sia effettuato, rispetti i requisiti di piccola e media impresa, così come definiti dalla citata Raccomandazione europea del 6 maggio 2003;

- le imprese interessate dalla concentrazione abbiano esercitato l’attività nell’anno precedente alla data della fusione e siano residenti in Stati membri dell’UE.

Il credito d’imposta non compete se la concentrazione interessa imprese tra le quali esiste un rapporto di controllo, ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile[1], oppure nel caso in cui avvenga tra società controllate dalla stessa persona fisica o da suoi familiari.

Per fruire del contributo, l’impresa risultante dalla concentrazione deve presentare apposita istanza (il cui modello verrà approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà fissare anche i termini di presentazione) in via telematica al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia una certificazione di avvenuta presentazione. L’Agenzia, inoltre, è tenuta a comunicare, entro i 30 giorni successivi, il riconoscimento o il diniego del beneficio fiscale per carenza dei presupposti o per esaurimento dei fondi stanziati.

Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 241/1997 (non è quindi rimborsabile) e non concorre alla formazione della base imponibile IRAP/IRPEF/IRES.

 

Tabella 1

Parametri

Micro-Impresa

Piccola impresa

Media Impresa

Addetti effettivi (1)

Inferiore a 10

Inferiore a 50

Inferiore a 250

Fatturato annuo

Non superiori a
euro 2 MLN

Non superiori a
euro 10 MLN

Non superiore a
euro 50 MLN

(oppure) Totale di bilancio annuo

Non superiore a
euro 43 MLN

(1) Corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ossia al numero di persone che, durante l’anno, hanno lavorato nell’impresa, o per conto della stessa, a tempo pieno. I dipendenti che non hanno lavorato per l’intero anno, oppure quelli a tempo parziale o gli stagionali, devono essere contabilizzati in frazioni di ULA.

 

Soppressione del comma 540 dell’art.1 della finanziaria 2005 in materia di rendita catastale dei fabbricati industriali - Art.4, comma 1, lett.d

 

Viene soppresso il comma 540 dell’art.1, della legge 311/2004 (finanziaria 2005) che, in sostanza, prevedeva che la rendita catastale dei fabbricati industriali dovesse tener conto anche degli elementi costitutivi degli stessi, seppure non stabilmente incorporati al suolo (es. turbine elettriche, ponti mobili ed altre strutture connesse con qualsiasi mezzo di unione a tali fabbricati, cfr. News ANCE n. 8 del 10 gennaio 2005). Tale disposizione, incidendo sulla determinazione della rendita catastale, avrebbe comportato un sostanziale incremento dell’ICI dovuta per i fabbricati strumentali di tipo speciale (categorie del Gruppo catastale D).

 

Abolizione della comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza dell’avvenuta cessione di fabbricati - Art.4, comma 1, lett.b

 

Con riferimento alle nuove modalità di comunicazione delle cessioni o locazioni di fabbricati previste dalla finanziaria 2005 (art.1, commi 344-345), in adempimento alle norme in materia di pubblica sicurezza (secondo le quali, dal 1° gennaio 2005, in luogo della comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza da effettuarsi entro le 48 ore successive alla cessione o alla locazione dell’immobile, deve essere inoltrata una comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, secondo uno specifico modello da approvare con decreto interdirigenziale), viene previsto che, sino a quando non verrà emanato il nuovo modello di comunicazione, restano fermi gli adempimenti precedenti (vigenti sino al 31 dicembre 2004).

Pertanto, sino all’approvazione del nuovo modello, per le cessioni di immobili, anche quelle effettuate dalle imprese di costruzioni, continua a permanere l’obbligo di comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza entro le 48 ore successive.