MISURE FISCALI PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ
Il
Consiglio dei Ministri dell’11 marzo
Premio di concentrazione tra piccole e medie imprese - Art.9
È
prevista l’istituzione di credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute
per studi e consulenze connesse ad operazioni di concentrazione intervenute tra
piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 6/5/03 (in vigore dal 1/1/05).
In
particolare, trattasi delle imprese caratterizzate dai seguenti parametri
(Tabella 1)
Per
fruire del credito d’imposta, è necessario che:
-
il processo di concentrazione (che può consistere nella fusione, incorporazione
o, come precisato nella Relazione di accompagnamento
al decreto, anche nell’aggregazione di imprese) sia ultimato tra la data di
entrata in vigore del decreto legge (17 marzo 2005) e i 24 mesi successivi;
-
l’impresa risultante dal processo, comunque sia
effettuato, rispetti i requisiti di piccola e media impresa, così come definiti
dalla citata Raccomandazione europea del 6 maggio 2003;
-
le imprese interessate dalla concentrazione abbiano esercitato l’attività
nell’anno precedente alla data della fusione e siano residenti in Stati membri
dell’UE.
Il
credito d’imposta non compete se la concentrazione interessa imprese tra le
quali esiste un rapporto di controllo, ai sensi dell’art.2359
del Codice Civile[1], oppure nel caso in cui avvenga tra società controllate
dalla stessa persona fisica o da suoi familiari.
Per
fruire del contributo, l’impresa risultante dalla concentrazione deve
presentare apposita istanza (il cui modello verrà
approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà
fissare anche i termini di presentazione) in via telematica al Centro Operativo
di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia una certificazione di
avvenuta presentazione. L’Agenzia, inoltre, è tenuta a comunicare, entro i 30
giorni successivi, il riconoscimento o il diniego del beneficio fiscale per carenza dei presupposti o per esaurimento dei fondi
stanziati.
Il
credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione, ai sensi del D.Lgs.
241/1997 (non è quindi rimborsabile) e non concorre alla formazione della base
imponibile IRAP/IRPEF/IRES.
Tabella 1
Parametri |
Micro-Impresa |
Piccola impresa |
Media Impresa |
Addetti effettivi (1) |
Inferiore a 10 |
Inferiore a 50 |
Inferiore a 250 |
Fatturato annuo |
Non superiori a |
Non superiori a |
Non superiore a |
(oppure)
Totale di bilancio annuo |
Non superiore a |
(1)
Corrispondono al numero di unità lavorative-anno
(ULA), ossia al numero di persone che, durante l’anno, hanno lavorato
nell’impresa, o per conto della stessa, a tempo pieno. I dipendenti che non
hanno lavorato per l’intero anno, oppure quelli a tempo parziale o gli
stagionali, devono essere contabilizzati in frazioni di ULA.
Soppressione del comma 540 dell’art.1 della
finanziaria
Viene
soppresso il comma 540 dell’art.1, della legge
311/2004 (finanziaria 2005) che, in sostanza, prevedeva che la rendita
catastale dei fabbricati industriali dovesse tener conto anche degli elementi
costitutivi degli stessi, seppure non stabilmente incorporati al suolo (es.
turbine elettriche, ponti mobili ed altre strutture connesse con qualsiasi
mezzo di unione a tali fabbricati, cfr. News ANCE n. 8 del 10 gennaio 2005). Tale disposizione,
incidendo sulla determinazione della rendita catastale, avrebbe comportato un
sostanziale incremento dell’ICI dovuta per i fabbricati strumentali di tipo
speciale (categorie del Gruppo catastale D).
Abolizione della comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza
dell’avvenuta cessione di fabbricati - Art.4, comma
1, lett.b
Con
riferimento alle nuove modalità di comunicazione delle cessioni o locazioni di
fabbricati previste dalla finanziaria 2005 (art.1,
commi 344-345), in adempimento alle norme in materia di pubblica sicurezza
(secondo le quali, dal 1° gennaio
Pertanto,
sino all’approvazione del nuovo modello, per le cessioni di immobili,
anche quelle effettuate dalle imprese di costruzioni, continua a permanere
l’obbligo di comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza entro le
48 ore successive.