lAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO -
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2005 AGLI EFFETTI CONTRIBUTIVI E FISCALI
Con Decreto Interministeriale del 17 gennaio 2005,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005, sono state
individuate le retribuzioni convenzionali a valere per l’anno 2005 per i
lavoratori italiani impiegati all’estero, come previsto dall’art. 4 della Legge
398/87. Le predette retribuzioni costituiscono l’importo base per il calcolo
dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i lavoratori italiani
impiegati all’estero in Paesi con i quali non sono in
vigore accordi in materia di sicurezza sociale e per il calcolo delle imposte
sul reddito da lavoro dipendente dei citati lavoratori. Le predette
retribuzioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1°
gennaio 2005 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2005 e
nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di
lavoro, trasferimento da o per l’estero nel corso del mese, sono divisibili in
ragione di 26 giornate.
Il decreto prevede delle retribuzioni specifiche per
l’industria edile. Nella classificazione sono state riportate le qualifiche
previste dal CCNL Edilizia operando una omogeneizzazione
nell’inquadramento all’estero ed in Italia del dipendente e risolvendo i dubbi
interpretativi legati all’individuazione della qualifica di riferimento e,
conseguentemente, della base imponibile previdenziale e fiscale.
Per i quadri ed i dirigenti la
retribuzione convenzionale è determinata sulla base del raffronto con la fascia
di retribuzione nazionale corrispondente, come risulta dalle tabelle di seguito
pubblicate.
Circa tale materia, come noto, permane un contrasto
interpretativo in ordine alla rilevanza delle
retribuzioni convenzionali anche al fine della determinazione della base
imponibile ai fini contributivi.
Infatti, è pacifico che il reddito di lavoro
dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto, da soggetti fiscalmente residenti in Italia, che nell’arco di 12
mesi, anche a cavallo di due anni solari, soggiornino
nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla
base di retribuzioni convenzionali, definite annualmente con decreto
interministeriale (per l’anno 2005 si tratta del citato decreto 17 gennaio
2005).
Invece, è controverso se ai fini dell’imponibile
contributivo si debba far riferimento a tali retribuzioni.
Infatti, il Ministero del Lavoro,
con nota del 19 gennaio
- in presenza dei requisiti
sopra brevemente riportati, ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali
per i lavoratori italiani operanti all’estero varrebbero le retribuzioni
convenzionali, definite annualmente con decreto interministeriale;
- ai fini degli obblighi contributivi, le retribuzioni
da assumere a base di calcolo sarebbero differenti a seconda
dello Stato estero in cui viene prestata l’attività lavorativa. In
particolare:
a) in caso di Paesi Comunitari o con i quali l’Italia
abbia concluso accordi di sicurezza sociale, l’obbligo
contributivo dovrebbe essere assolto in base alle retribuzioni effettive,
determinate ai sensi dei commi da
b) in presenza di convenzioni
parziali, la base imponibile previdenziale dovrebbe essere determinata con
riferimento alle retribuzioni effettive o convenzionali, rispettivamente per le
forme assicurative contemplate o meno dalle convenzioni stesse;
c) in assenza degli accordi in parola, infine, a
parere del Ministero, rileverebbero le retribuzioni convenzionali.
Pertanto, agli effetti operativi, rimane un profilo di incertezza per i soli lavoratori italiani operanti in
Paesi Comunitari o in Paesi con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi di
sicurezza sociale o convenzioni parziali. In tali casi al fine dell’assolvimento
degli adempimenti contributivi le imprese, anche sulla base della rilevanza
economica della questione, potranno scegliere tra le seguenti due alternative:
- applicare anche in questi casi le retribuzioni
convenzionali stabilite dal decreto 17 gennaio 2005;
oppure
- adottare, in via prudenziale, la tesi
del Ministero del Lavoro, e pertanto assumere quale base imponibile la
retribuzione effettivamente erogata, facendo però espressa riserva di
ripetizione della contribuzione indebitamente versata in caso di rettifica
dello stesso orientamento.
Di seguito si pubblicano le tabelle contenute del
citato decreto interministeriale 17 gennaio 2005 (gli importi sono espressi in
euro).
QUALIFICA |
RETRIBUZIONE |
OPERAI |
|
Operai |
1.563,83 |
Operai specializzati |
1.719,50 |
Operai 4 livello |
1.839,24 |
IMPIEGATI |
|
Impiegati d’ordine |
1.839,24 |
Impiegati di concetto |
2.117,48 |
Impiegati direttivi di VI
livello |
2.620,58 |
Impiegati direttivi di VII livello |
3.011,26 |
QUALIFICA |
RETRIBUZIONE
NAZIONALE MENSILE |
RETRIBUZIONE
CONVENZIONALE MENSILE |
QUADRI |
|
|
Fascia |
|
|
I |
fino a 3.225,33 |
3.225,33 |
II |
da 3.225,34 a 3.455,59 |
3.455,59 |
III |
da 3.455,60 a 3.685,85 |
3.685,85 |
IV |
da 3.685,86 a 3.954,72 |
3.954,72 |
V |
da |
4.223,59 |
DIRIGENTI |
|
|
Fascia |
|
|
I |
fino a 4.795,97 |
4.795,97 |
II |
da 4.795,98 5.678,97 |
5.678,97 |
III |
da 5.678,98 a 6.561,98 |
6.561,98 |
IV |
da 6.561,99 a 7.444,98 |
7.444,98 |
V |
da 7.444,99 a 8.327,99 |
8.327,99 |
VI |
da 8.328,00 a 9.210,99 |
9.210,99 |
VII |
da 9.211,00 a 10.094,00 |
10.094,00 |
VIII |
da 10.094,01 a 10.977,00 |
10.977,00 |
IX |
da 10.977,01 a 11.860,01 |
11.860,01 |
X |
da |
12.742,97 |