COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - UTILIZZABILITA’ DEGLI ORFANI,
DEI CONIUGI SUPERSTITI E DEI PROFUGHI - NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO 21
FEBBRAIO 2005
Con nota del 21 febbraio 2005 il Ministero del lavoro
ha impartito istruzioni in merito alla rilevanza dei soggetti indicati nell’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 (tra cui
rientrano gli orfani, i coniugi superstiti, i profughi italiani rimpatriati) ai
fini dell’assolvimento degli obblighi posti dalla Legge n. 68/1999 (cfr. Not. n.
12/2002).
Secondo il Ministero i
soggetti di cui all’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/99, già in servizio
alla data di entrata in vigore della medesima legge, e cioè al 18 gennaio 2000,
presso il datore di lavoro obbligato all’assunzione di disabili:
1) sono esclusi dalla base di computo ai fini
della legge 68/99 nei limiti della percentuale dell’1% (dell’organico
aziendale), stante la previsione letterale dell’ art.
3, comma 1, DPR 333/2000;
2) sono, inoltre, computabili nella quota di
riserva di cui all’art. 3 della Legge 68/99 sempre
nei limiti della percentuale dell’1% dai datori di lavoro che ai sensi
della normativa anteriore (legge 482/68), risultavano in regola con gli
obblighi imposti in merito all’assunzione dei lavoratori appartenenti alle c.d.
“categorie protette”.
Pertanto i datori di lavoro interessati, ai fini della
corretta applicazione della legge 68 dovranno:
1) calcolare la base di computo, ai fini della legge
68, sottraendo dall’organico aziendale - oltre agli altri lavoratori
espressamente esclusi ai sensi della citata legge 68: dirigenti , apprendisti etc, anche - i
soggetti indicati nell’art. 18, comma 2, nei limiti della percentuale dell’1%
dell’organico aziendale;
2) determinare il numero dei lavoratori disabili da
assumere, ai sensi dell’art. 3 Legge 68/99, avendo come riferimento la base di
computo calcolata secondo le indicazione del punto
precedente;
3) calcolare l’1% della base
di computo;
4) sottrarre, dal numero
dei lavoratori disabili calcolato al punto 2), il valore ottenuto al punto 3);
5) il valore ottenuto al punto 4), arrotondato
all’unità secondo le usuali regole, rappresenta la quota d’obbligo ai sensi
della legge 68, ossia il numero di disabili da assumere.