INPS - ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA
- ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI - CIRCOLARE DELL’ISTITUTO N. 33/2005
L’Inps con la circolare n.
33/2005 ha fornito istruzioni per l’assolvimento degli obblighi previdenziali,
nei riguardi dei lavoratori dei Paesi neocomunitari che prestano attività
lavorativa in Italia e dei lavoratori italiani che prestano attività lavorativa
negli stessi Paesi.
Infatti, l’Italia con legge n. 380 del 24 dicembre
2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.11.2004, ha ratificato
il Trattato di adesione di dieci nuovi Stati
all’Unione Europea, stipulato il 16 Aprile 2003 ed entrato in vigore il 1°
maggio 2004. Pertanto a partire da tale data fanno
parte dell’Unione Europea altri dieci Paesi e precisamente:
Secondo quanto stabilito
dal regolamento CEE n. 1408/71, l’immediata applicazione del regolamento
medesimo ai nuovi dieci Stati, comporta la sospensione di tutti i precedenti
accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri dell’Unione e gli stessi
Stati. Inoltre, dall’entrata in vigore del Trattato non trova più
applicazione per i lavoratori italiani che prestano
lavoro in uno degli Stati neocomunitari la legge 398/1987, disciplinante
l’obbligo assicurativo in Italia a favore dei lavoratori italiani occupati
all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia.
Di seguito si illustrano i
principali contenuti della circolare in parola.
Regime transitorio in materia di accesso
al mercato del lavoro dei cittadini neocomunitari.
Le norme transitorie dell’atto di Adesione
unito al Trattato stabiliscono che il principio della libera circolazione dei
lavoratori è immediatamente applicabile solo per Malta e Cipro, mentre per gli
altri otto paesi tale principio ha una limitata applicazione. Infatti, per tali
otto paesi, è concesso a ciascun Stato membro, per un
periodo di due anni, di continuare ad applicare le misure nazionali per la
disciplina dell’accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini
appartenenti a tali Paesi neocomunitari.
L’Italia, ha dato applicazione alle citate norme
transitorie, fissando, per l’anno 2005 con D.P.C.M.
il numero massimo di possibili ingressi nel nostro Paese per motivi di lavoro
dei cittadini provenienti dagli otto nuovi Stati comunitari per i quali il
principio della libera circolazione non è immediatamente applicabile.
Godono invece della immediata
libertà di circolazione i cittadini di tutti i predetti Paesi neocomunitari che
intendono esercitare attività di lavoro autonomo.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che la
limitazione al principio del libero accesso al mercato del lavoro per gli otto
dei dieci Paesi neocomunitari non si applica:
- ai cittadini neocomunitari occupati legalmente in
Italia alla data di adesione e ammessi al mercato del
lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi;
- ai cittadini neocomunitari che hanno svolto attività
lavorativa in Italia dopo l’adesione per un periodo ininterrotto pari o
superiore a 12 mesi;
- al coniuge e ai figli minori di anni
21 o a carico, legalmente soggiornanti sul territorio italiano con il
lavoratore neocomunitario ammesso nel mercato del lavoro italiano per un
periodo ininterrotto di 12 mesi al momento dell’adesione.
Per effetto dell’applicazione di tali eccezioni anche
i sopraindicati lavoratori stranieri non sono rientrati nel calcolo della quota
massima indicata, per l’anno 2004, con D.P.C.M. del
20 aprile 2004.
Modalità d’ingresso nel mercato del lavoro.
La procedura d’ingresso in Italia per l’instaurazione
di un rapporto di lavoro subordinato risulta
notevolmente semplificata per i lavoratori neocomunitari.
Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con
circolare n. 14 del 28 aprile
Trattamento previdenziale dei lavoratori
neocomunitari.
L’eccezione all’applicazione delle norme comunitarie,
prevista per il periodo transitorio in materia di libera circolazione dei
lavoratori degli otto Paesi di cui sopra, non attiene
anche alle disposizioni applicabili in materia di sicurezza sociale ai
lavoratori neocomunitari. Pertanto dal 1° maggio 2004, data di
entrata in vigore del Trattato, sono divenuti immediatamente applicabili
nei riguardi dei lavoratori predetti, tra gli altri, il regolamento CEE n.1408/1971 del Consiglio del 16 aprile 1971, concernente il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ed il regolamento n.574/1972 del Consiglio del 2 marzo 1972, con le relative
modifiche ed aggiornamenti. La predetta normativa è ispirata ai principi di
territorialità e di unicità del rapporto assicurativo.
L’articolo 13 comma 2 del regolamento n. 1408/1971
enuncia il c.d. principio di territorialità, in base al quale “la persona che
esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta
alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel
territorio di un altro Stato membro”. Il principio di territorialità subisce
eccezioni a norma dello stesso regolamento, il cui articolo
14 prevede la possibilità di mantenere il regime assicurativo (previdenziale e
assistenziale) del Paese di provenienza, per dodici mesi (prorogabili di regola
per altri dodici mesi), previa autorizzazione dell’Autorità competente nel
Paese ospitante, in favore dei lavoratori cittadini dei Paesi membri che sono
temporaneamente distaccati in un Paese dell’Unione Europea.
Per quanto sopra illustrato, nelle ipotesi contemplate
nelle disposizioni comunitarie quali, in particolare, quelle di distacco
legittimo in ambito comunitario, è possibile per il lavoratore mantenere il
regime previdenziale del Paese di provenienza, derogando al principio generale
di territorialità dell’obbligo assicurativo.
Secondo il principio dell’unicità del rapporto
assicurativo, inoltre non è mai ammessa una contestuale
copertura assicurativa obbligatoria, nei due Paesi comunitari, relativa alla
stessa attività lavorativa, anche se la retribuzione complessiva è erogata in
tutto o in parte nel Paese estero comunitario.
Per quanto concerne l’ipotesi di proroga del distacco,
a partire dal 1° maggio 2004 trova applicazione per i
lavoratori di tutti i Paesi neocomunitari la disciplina di cui agli articoli 13
e seguenti del regolamento n. 1408 del 1971.
Si richiama in particolare l’attenzione sulle
previsioni dell’art. 17 dello stesso regolamento, il quale dispone che le
Autorità competenti degli Stati membri in determinate fattispecie possano
concordare ulteriori eccezioni al principio di
territorialità dell’obbligo assicurativo sociale. A tale proposito, si veda il
messaggio n. 4547 del 8 febbraio 2005.
Lavoratori italiani occupati nei Paesi neocomunitari.
La legislazione previdenziale applicabile ai rapporti
di lavoro dei lavoratori italiani occupati nei dieci Paesi neocomunitari,
subisce delle modificazioni sostanziali, in quanto per questi ultimi trova
piena applicazione il diritto comunitario dalla data di entrata
in vigore del Trattato di adesione dei dieci nuovi Stati all’Unione Europea.
La legge 398/1987, che disciplina l’obbligo
assicurativo nei confronti del lavoratore italiano occupato in un Paese estero
non legato all’Italia da accordi, anche parziali, in materia di sicurezza
sociale, non trova infatti più applicazione, per i
lavoratori occupati nei dieci Paesi neocomunitari, dal 1° maggio 2004. Tali
lavoratori possono essere assicurati in Italia solo in caso di
attivazione della procedura di “distacco” ai sensi della normativa
comunitaria in materia di sicurezza sociale. In tal caso i datori di lavoro
devono continuare ad effettuare in Italia i versamenti
previdenziali per le forme assicurative, le tipologie, le aliquote identiche a
quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale.
La normativa di riferimento per la qualificazione e la
determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali è quella contenuta
nell’art. 6 del D.Lgs. n.314/1997,
di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.
I lavoratori italiani già occupati alla data del 1°
maggio 2004 nei Paesi neocomunitari, qualora intendano mantenere il regime
previdenziale italiano, possono inoltrare all’Inps
richiesta del modello E101 con effetto retroattivo. In ambito comunitario, infatti è ammessa la possibilità che il certificato di
distacco (modello E101) possa essere richiesto e rilasciato con decorrenza
retroattiva, anche quando i lavoratori interessati hanno già iniziato o
addirittura portato a conclusione l’attività lavorativa sul territorio dello
Stato membro in cui sono stati distaccati.
Si precisa che, qualora siano decorsi 12 mesi dalla
data di inizio del distacco (ovvero, per i distacchi
già in corso all’1° maggio 2004, entro l’1° maggio 2005) all’atto della
richiesta, sarà necessario attivare la procedura di cui all’art. 17 del
regolamento n. 1408 del 1971.
In entrambe le ipotesi, a partire
dalla data di efficacia del modello E101, l’obbligo assicurativo per
tali lavoratori deve essere assolto in Italia.
Al di fuori di questo caso, per gli stessi lavoratori
nessun adempimento contributivo deve essere effettuato
in Italia, considerato che le disposizioni della legge 398/1987 non possono
trovare più applicazione ai lavoratori italiani occupati in uno dei Paesi
neocomunitari a partire dal 1° maggio 2004.
Per quanto attiene i rapporti con la Slovenia, si sottolinea che le disposizioni comunitarie trovano
applicazione a decorrere dal 1° maggio 2004 solo con riferimento alle nuove
situazioni di distacco. Si puntualizza che, in tal caso, il periodo di distacco
totale ammesso in ambito europeo deve comprendere anche i periodi di distacco
effettuato ai sensi della previgente normativa convenzionale, a differenza di
quanto accade per gli altri nove Paesi, in precedenza non convenzionati con
l’Italia in materia di sicurezza sociale.
Inoltre, per effetto del principio di territorialità
in ambito comunitario, qualora non venga attivata la
procedura di distacco, ovvero al superamento del periodo di distacco
autorizzato col modello E101, troverà piena applicazione la legislazione
previdenziale del Paese di occupazione del lavoratore.
Lavoratori neocomunitari distaccati in Italia.
Analogamente a quanto detto per i lavoratori italiani
distaccati in uno dei 10 Paesi neocomunitari, i lavoratori dei dieci Paesi
neocomunitari distaccati in Italia dopo il 1° maggio 2004 che siano in possesso del modello E101 rilasciato da parte
dell’Autorità competente, continuano ad essere assicurati nel Paese di
provenienza, e per essi nessun obbligo contributivo sussiste in Italia.
In caso contrario, dovranno essere assicurati secondo
la legislazione italiana in base al principio di territorialità dell’obbligo
assicurativo.
Nel caso in cui tali lavoratori fossero
già occupati in Italia alla data del 1° maggio 2004, ed è stata attivata la
procedura di rilascio del “modello E101” presso
Nel caso in cui, all’atto della richiesta, il termine
di dodici mesi dall’inizio del distacco sia decorso,
dovrà essere avviata la procedura prevista dall’art. 17 del regolamento n.
1408/1971. In caso di rilascio del modello E101 con riferimento a tale
richiesta, il lavoratore rimane assicurato nel Paese di provenienza.
L’eventuale contribuzione versata in Italia diviene indebita e, pertanto, su richiesta degli interessati, sarà rimborsata.
Se non è stata o non sarà attivata la procedura di
rilascio del modello E101, ovvero in caso di
superamento del periodo di distacco in esso autorizzato, l’obbligo assicurativo
dovrà essere assolto in Italia secondo il principio di territorialità
dell’obbligo assicurativo.
Regolarizzazioni contributive.
Sulla base delle istruzioni sopra illustrate, i datori
di lavoro provvederanno alla regolarizzazione dei periodi pregressi, a far tempo dal 1° maggio 2004, utilizzando la procedura
delle regolarizzazioni contributive (DM10/VIG) provvedendo, altresì, a
rettificare le posizioni individuali dei lavoratori (SA-VIG). Qualora dalle
operazioni di regolarizzazione risultino somme a
debito del datore di lavoro, le stesse non saranno gravate di oneri accessori
ove il versamento avvenga entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla
emanazione delle presenti istruzioni.