LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - NUOVE
PROCEDURE PER L’ASSUNZIONE - DPR 334/2004 - MODIFICA AL REGOLAMENTO DPR
394/1999 - CIRCOLARE INTERMINISTERIALE
24 FEBBRAIO 2005
Nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del
10 febbraio 2005 n. 33 è stato pubblicato il DPR 18 ottobre 2004 n 334 ‘‘Regolamento recante modifica ed integrazioni al DPR n.
394/99 in materia di immigrazione che con decorrenza dal 25 febbraio 2005.
Le principali modifiche ed integrazioni apportate,
riguardano in particolare il capo V del D.P.R. n. 394/99. Si tratta:
- della istituzione dello
Sportello unico per l’immigrazione presso le Prefetture. Lo Sportello unico è
responsabile delle pratiche amministrative per l’assunzione dei lavoratori e
per i ricongiungimenti familiari e subentra alla Direzione provinciale del
lavoro;
- della procedura per il rilascio del nulla osta al
lavoro;
- del contratto di soggiorno;
- della programmazione dei flussi di
ingresso;
- della possibilità di organizzare progetti di
formazione nei paesi di origine dei lavoratori da
assumere e nella costituzione di una apposita lista.
Sportello unico per l’immigrazione art. 30
Per la piena attività dello Sportello unico occorrerà
attendere l’emanazione di un decreto prefettizio che indicherà il responsabile
della struttura, che sarà individuato in attuazione di direttive adottate
congiuntamente da Ministero del Lavoro e dell’Interno. L’operatività dello
Sportello è subordinata all’emanazione di quattro decreti, uno per la
definizione delle caratteristiche e della tipologie
della modulistica anche informatizzata, di concerto tra Ministero e del Lavoro
e dell’Interno, e gli altri tre a cura del Ministero dell’Interno, volti a
regolamentare la protezione dei dati e delle informazioni utili per essere
contenute nell’archivio informatizzato dello Sportello, per l’individuazione
dei soggetti autorizzati alla consultazione, e le modalità per tale
consultazione. Nelle Regioni e province a statuto speciale è
necessario stabilire forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici
regionali e provinciali, per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni
amministrative.
Ciò posto, fino a quando non saranno completati gli
adempimenti preliminari per l’operatività dello Sportello unico, l’istruttoria
delle pratiche sarà avviata dalle amministrazioni interessate, ovvero dalle direzioni provinciali del lavoro e delle
questure. Le domande e le comunicazioni dovranno essere presentate alla
Prefettura - UTG e il provvedimento finale sarà adottato dallo Sportello Unico
(da nota interministeriale Interno e lavoro n 23/910 del 24 febbraio 2005).
Rilascio del nulla osta al lavoro art. 30 bis
Richiesta di assunzione
lavoratori stranieri e contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Per richiedere l’assunzione di un lavoratore straniero
il datore di lavoro deve presentare anche in via telematica allo Sportello
unico, istituito presso la Prefettura - ufficio territoriale del Governo, e
istituito con decreto del Prefetto, la documentazione necessaria per la
richiesta nominativa o numerica della concessione del
nullaosta al lavoro subordinato. Lo Sportello unico per l’immigrazione, è
responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione
di lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato.
Lo Sportello unico può essere quello della provincia
di residenza ovvero quello della provincia in cui ha
sede legale l’impresa o quello ove si svolgerà la prestazione lavorativa. Il
datore di lavoro, all’atto della richiesta dovrà indicare, con apposita dichiarazione inserita nella richiesta stessa e
nella proposta di contratto di soggiorno, l’alloggio fornito di requisiti di
abitabilità e idoneità igienico sanitaria e dovrà impegnarsi nei confronti
dello Stato al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
nel paese di origine.
La richiesta nominativa o
numerica viene redatta su appositi moduli predisposti con decreto del Ministero
dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro, che facilitano
l’acquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici e deve contenere i seguenti
elementi: generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante
dell’impresa, la ragione sociale, la sede e l’indicazione del luogo di lavoro.
Nel caso di richiesta nominativa dovranno essere
indicate anche le complete generalità del lavoratore, comprensive della
residenza all’estero.
Nel caso di richiesta numerica dovrà essere indicato
il numero dei lavoratori da assumere, il trattamento retributivo ed
assicurativo nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro (riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno),
l’impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Alla domanda devono essere allegati:
- Autocertificazione
dell’iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio, industria e artigianato;
- Autocertificazione della
posizione previdenziale e fiscale necessaria a comprovare la capacità
occupazionale e di reddito del datore di lavoro;
- La proposta di stipula di
contratto di soggiorno a tempo determinato, indeterminato, o stagionale, con
orario a tempo pieno, parziale e non inferiore a 20 ore
settimanali. Qualora il datore di lavoro intenda recuperare le spese di alloggio dalla busta paga del lavoratore, pari a massimo
un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere dichiarata nella proposta
di contratto di soggiorno. Ovviamente nel caso in cui il contratto di lavoro
applicabile al lavoratore contempli nel trattamento economico la fruizione dell’alloggio, la decurtazione non avrà luogo.
Nella domanda andrà inoltre specificato se si desidera che lo Sportello unico
invii il nullaosta direttamente agli uffici consolari.
Lo Sportello unico che inoltra
la richiesta anche per via telematica al centro per l’impiego competente,
procede alla verifica dei documenti, accertandosi presso la Direzione
provinciale del lavoro, sull’osservanza delle prescrizioni contrattuali, sulla
congruità del numero delle richieste avanzate dal datore di lavoro in relazione
alla capacità economica e alle esigenze dell’impresa.
In caso di incompletezza o
irregolarità della documentazione, il datore di lavoro potrà integrare o
regolarizzare la stessa su richiesta dello Sportello unico. Ne consegue che i
termini previsti per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato,
(massimo 40 giorni) decorrono dalla data dell’avvenuta regolarizzazione
della documentazione.
Verifica delle disponibilità di offerta
di lavoro presso i Centri per l’impiego art. 30 quinquies
Il Centro per l’impiego competente, entro 20 giorni
dalla ricezione delle richieste di lavoro subordinato non stagionale sia nominative che numeriche da parte dello Sportello unico,
provvede a diffonderle per il tramite del sistema informativo, e a comunicare
allo Sportello unico e al datore di lavoro le dichiarazioni di disponibilità di
lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o comunque
censiti come disoccupati. La richiesta rimane sospesa fino a
quando il datore di lavoro comunica la conferma della richiesta di
nullaosta allo Sportello unico e per conoscenza al Centro per l’impiego.
Nullaosta dello Sportello unico e visto d’ingresso
art. 31
In presenza di certificazione negativa
di disponibilità da parte del Centro per l’impiego o comunque trascorsi 20
giorni senza alcun riscontro del Centro per l’impiego, lo Sportello unico
richiede al Questore della stessa sede anche in via telematica, di conoscere la
sussistenza di eventuali motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno nei
confronti del lavoratore straniero o del datore di lavoro.
In mancanza di motivi ostativi, lo Sportello unico
acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro tramite procedura telematica,
la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi di cui ai decreti
flussi e provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nullaosta e ottenuto il parere del Questore, verifica
l’esistenza del codice fiscale o ne chiede l’attribuzione secondo le modalità
determinate con il decreto del Ministero dell’Interno ovvero (comunicazione per
via telematica dei dati dello straniero per l’attribuzione del codice fiscale e
le modalità di consegna del permesso di soggiorno) e trasmette il tutto agli
uffici consolari.
Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero
dell’avvenuto rilascio del nullaosta, per consentirgli di richiedere alla
rappresentanza diplomatica o consolare competente, il visto di
ingresso entro i termini di validità del nulla osta (sei mesi).
Il lavoratore in questione riceve dalla rappresentanza
diplomatica o consolare la comunicazione sulla proposta di contratto di
soggiorno per lavoro e il rilascio del visto di ingresso.
La rappresentanza diplomatica ne dà comunicazione per
via telematica ai Ministeri dell’Interno, del Lavoro, all’INPS e all’INAIL.
Stipula del contratto di soggiorno e rilascio del
permesso artt. 35 e 36
Il lavoratore straniero, entro 8 giorni dall’ingresso
in Italia, deve presentarsi allo Sportello unico per ottenere il certificato di attribuzione del codice fiscale. Il lavoratore straniero,
che deve esibire testimonianza di disponibilità di alloggio
e dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio nel paese di
provenienza, deve sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro che resta
depositato presso lo Sportello unico. Copia del contratto di soggiorno è inoltrato dallo Sportello unico al Centro per l’impiego,
all’autorità consolare competente e al datore di lavoro.
Allo stesso tempo il lavoratore deve sottoscrivere il
modulo precompilato di richiesta di permesso di soggiorno, i cui dati sono trasmessi alla questura per il
relativo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro che da questa sarà
inoltrato allo Sportello unico per la successiva consegna al lavoratore. Sarà
ancora lo Sportello unico a comunicare al lavoratore la data in cui dovrà
recarsi in questura per i rilievi fotodattiloscopici.
Variazione del rapporto di lavoro - iscrizione nelle
liste di collocamento o nell’elenco anagrafico art. 37
Per l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro
deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro.
Sia nel caso di licenziamento collettivo che di licenziamento individuale, il datore di lavoro deve darne
comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l’impiego entro cinque
giorni dall’evento.
Il datore di lavoro che procede ad un licenziamento
collettivo, individuale o per dimissioni del lavoratore, deve comunicare allo
Sportello unico e al Centro per l’impiego la data di inizio
e cessazione del rapporto e il trasferimento di sede del lavoratore con la
relativa decorrenza. Nel caso di licenziamento collettivo il lavoratore può
entrare nelle liste di mobilità per la residua validità del permesso di
soggiorno. Qualora il licenziamento collettivo non dia
luogo all’iscrizione nelle liste di mobilità, si applicano le modalità di cui
al licenziamento individuale ovvero lo straniero può iscriversi nelle liste di
disoccupazione.
In caso di licenziamento individuale o di dimissioni,
entro quaranta giorni dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro lo straniero può iscriversi alle liste di disoccupazione.
Titoli di prelazione art. 34
I lavoratori che hanno conseguito un attestato di
qualifica o una certificazione delle competenze nell’ambito di un percorso
formativo realizzato nel proprio paese di origine,sono
inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del Lavoro. I suddetti
titoli, sono ritenuti preferenziali nel caso di chiamata a lavoro. I programmi
di formazione che hanno consentito la frequenza ai corsi di formazione
devono essere predisposti sulla base di criteri e modalità stabilite con i
decreti del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro della Pubblica
Istruzione di intesa con
I lavoratori che hanno conseguito un attestato di
qualifica o certificato di frequenza con i suddetti
programmi hanno priorità nella lista, rispetto ai cittadini del loro stesso
paese, in ordine di iscrizione per la chiamata numerica.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
che annualmente determina la quote massime di
stranieri da immettere in Italia è riservata una quota per lavoro subordinato
per i lavoratori che rientrano in tale fattispecie anche relativamente alle
esigenze espresse dalle Regioni.
Per quanto attiene i corsi di formazione all’estero,
questi saranno possibili solo a seguito di decreti emanati dal Ministero del
Lavoro di concerto con i Ministeri dell’Istruzione e della Ricerca di intesa con la Conferenza unificata Stato Regioni volti a
definire le modalità di predisposizione e svolgimento dei programmi.
Conversione del permesso di soggiorno art. 14
Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
subordinato può essere utilizzato anche per altre attività consentite allo
straniero, anche senza conversione o rettifica del documento per il periodo di
validità dello stesso.
Si citano alcune delle attività consentite.
Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo consente
l’esercizio di lavoro subordinato per il periodo di
validità dello stesso, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il
rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla
Direzione provinciale del lavoro.
Il permesso rilasciato per motivi di studio o
formazione per il periodo di validità dello stesso, consente un’attività di
lavoro subordinato per un tempo non superiore alle 20 ore
settimanali anche cumulabili per cinquanta settimane fermo restando il
limite annuale di 1040 ore. Le quote d’ingresso stabilite
nei decreti flussi saranno decurtate nell’anno successivo in misura pari al
numero dei permessi convertiti.
Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito
prima della scadenza, salvo che sia diversamente disposto
dagli accordi internazionali, in permesso di soggiorno per lavoro nei limiti
delle quote di cui al documento programmatorio,
previa stipula di un contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello
unico. La disposizione si applica anche agli stranieri presenti in Italia per
tirocini formativi e o per frequentare corsi di formazione. In tali casi la
conversione è ammissibile a conclusione del corso di formazione o del
tirocinio.
Casi particolari di ingresso
per lavoro art. 40
Il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso, dei permessi di soggiorno per alcune categorie
di lavoratori sono rilasciati al di furori delle quote stabilite per decreto.
In particolare possono entrare in
Italia stranieri che per finalità formativa, debbano svolgere in unità
produttive attività di tirocinio funzionale al percorsi di formazione, di
addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di
distacco, assunto dalla organizzazione dalla quale dipendono. Nel primo caso,
non viene richiesto il nulla osta per motivi di lavoro
e, il visto di ingresso per studio e formazione, viene chiesto dalle
istituzioni di cui al decreto ministeriale n.142 del
25 marzo 1998 sui tirocini formativi e di orientamento.
Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo
elaborato sulla base delle indicazioni di cui all’art. 18 della
legge 196 del 1997 sui tirocini vistato dalla Regione.
Per il secondo caso, il nulla osta viene
rilasciato dallo Sportello unico su richiesta dell’organizzazione presso la
quale si svolgerà l’attività formativa. Alla richiesta va comunque
allegato il progetto formativo approvato dalla Regione e contenente la durata
dell’addestramento. L’altra categoria
ammissibile è quella dei dirigenti o del personale altamente
specializzato, occupato da almeno sei mesi nell’ambito dello stesso settore
prima del trasferimento temporaneo. Il trasferimento temporaneo non può superare, incluse le eventuali deroghe, la durata complessiva
di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile
l’assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l’azienda distaccataria.
Rientrano inoltre tra i casi particolari di ingresso al lavoro, quei lavoratori che devono svolgere
prestazioni qualificate di lavoro subordinato, alle dipendenze di
organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, con proprie sedi
rappresentanze o filiali. Le prestazioni si riferiscono a
all’esecuzione di opere o servizi particolari .L’impresa estera deve
garantire lo stesso trattamento economico retributivo del ccnl
applicato ai lavoratori italiani e comunitari nonchè
i contributi assistenziali e previdenziali previsti dall’ordinamento italiano.
Inoltre è possibile l’impiego in Italia di gruppi di lavoratori con regolare
contratto di lavoro, alle dipendenze di datori di lavoro residenti e aventi
sedi all’estero, per la realizzazione di opere o per
la prestazione di servizi oggetto di contratto di appalto stipulati tra persona
fisiche o giuridiche italiane o straniere residenti e operanti in Italia.
Il nullaosta al lavoro viene
chiesto in questo caso dall’appaltante e il visto di ingresso e il permesso di
soggiorno sono rilasciati per il tempo necessario alla esecuzione dell’opera o
alla prestazione del servizio. L’impresa estera deve garantire ai propri
dipendenti in trasferta sul territorio italiano, lo stesso trattamento
retributivo del contratto collettivo applicato ai lavoratori italiani o
comunitari, e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il nullaosta viene rilasciato dallo Sportello unico
per tutte le fattispecie considerate, tranne che per gli ingressi per tirocinio
formativo per il quale il nullaosta non è necessario.