POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - MODALITÀ DI
TRASMISSIONE DEI MESSAGGI
(DPR 11/2/05, n. 68)
È stato emanato un regolamento che
stabilisce le caratteristiche e le modalità per l’erogazione e la fruizione dei
servizi di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica certificata.
Il provvedimento delega al Ministro per l’innovazione e le tecnologie la
definizione delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la
validazione dei messaggi.
L’utilizzo di posta elettronica
certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli
effetti di legge.
Per i privati che intendono
utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo
valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di
ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni, o di ogni singolo
rapporto intrattenuto. La dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può
essere revocata nella stessa forma.
L’espressione della volontà non può
comunque dedursi dalla mera indicazione dell’indirizzo di posta certificata
nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del soggetto.
Le imprese, nei rapporti tra loro
intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l’invio di
posta elettronica certificata mediante indicazione nell’atto di iscrizione al
Registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può
essere revocata nella stessa forma.
La validità della trasmissione e
ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Documento informatico
Il documento informatico trasmesso
per via telematica si intende spedito al mittente se inviato al proprio
gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile
all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta
elettronica del destinatario messa a disposizione del gestore.
Ricevuta di
accettazione di avvenuta consegna
Il gestore di posta elettronica
certificata fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale
sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta
spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
Il gestore di posta elettronica
certificata utilizzato dal destinatario all’indirizzo elettronico del mittente,
la ricevuta di avvenuta consegna. Essa fornisce prova che il messaggio di posta
elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico
dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un
testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna può
contenere anche la copia completa del messaggio, è rilasciata contestualmente
alla consegna nella casella di posta elettronica messa a disposizione del
destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del
soggetto destinatario.
La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della
ricezione di una busta di trasporto valida secondo i criteri fissati dalle
regole tecniche.