LAVORI PUBBLICI - LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE
COMUNITARIA 2004 PER IL SETTORE
È stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 (Supplemento Ordinario n. 76) la Legge 18
aprile 2005, n. 62 ‘‘Legge Comunitaria 2004”, con la quale vengono recepite una
serie di direttive comunitarie.
La legge contiene due importanti
disposizioni per il settore dei lavori pubblici.
La prima è l’articolo 24 che apporta
alcune modificazioni alla legge n. 109/1994, conseguenti alla procedura di
infrazione n. 2001/2182, avviata dalla Commissione europea con riguardo alla
medesima legge, come modificata dalla legge n. 166/2002.
La seconda è l’articolo 25 che
contiene la delega al Governo per il recepimento delle nuove direttive
comunitarie relative alla disciplina degli appalti pubblici (direttiva
2004/17/CE, riguardante gli appalti dei settori speciali e direttiva
2004/18/CE, riguardante gli appalti dei settori ordinari).
Per quanto attiene all’art. 24, in
particolare, si evidenziano le seguenti modifiche alla legge n. 109/1994 e al
relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 554/1999):
-
abrogazione della previsione relativa alla rilevanza della
certificazione di qualità, quale elemento dell’offerta economicamente più
vantaggiosa in caso di appalto concorso (art. 8, comma 11 quater, legge 109/1994)
Tale modifica si è resa necessaria,
in quanto la certificazione di qualità costituisce requisito di qualificazione
delle imprese e, dunque, ad avviso della Commissione, non può essere
considerata anche quale elemento rilevante ai fini dell’aggiudicazione del
contratto.
- modifica del criterio per
l’individuazione della normativa applicabile in caso di appalti misti (art.
2, comma 1, legge 109/1994)
La norma prevede, cioè, che la
disciplina sui lavori pubblici trovi applicazione qualora questi assumano
rilievo superiore al 50% dell’importo dell’appalto, sempre che essi non abbiano
carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in
contratto.
In questo modo, è stata data
attuazione al principio comunitario secondo il quale, per determinare la
normativa applicabile in caso di appalti misti, occorre riferirsi all’oggetto
principale dell’appalto, non essendo il criterio quantitativo sempre
sufficiente ad escludere il carattere accessorio dei lavori.
Al riguardo, si osserva che il
criterio quantitativo è stato introdotto dal legislatore nazionale, in quanto
oggettivo ed in grado di evitare un eccessivo potere discrezionale in capo
all’amministrazione. La modifica introdotta pone la norma in linea con le
richieste della Commissione; tuttavia, poichè la norma mantiene comunque il
riferimento all’elemento quantitativo dell’importo dei lavori, si ritiene che
la stessa ponga a carico dell’amministrazione l’onere di motivare
specificamente la mera accessorietà, rispetto all’oggetto principale
dell’appalto, di lavori il cui importo sia superiore al 50%.
- affidamento incarichi di
progettazione (art. 17, commi 12 e 14 ed art. 30, comma 6 bis, legge
109/1994): richiamo espresso al rispetto dei principi generali del trattato
(pubblicità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento) nel caso
di affidamento fiduciario di incarichi di progettazione e direzione dei lavori,
nonchè di incarichi di verifica degli elaborati progettuali fino all’importo di
100.000 euro; possibilità di affidamento dell’incarico di direzione dei lavori
al progettista, soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara di
progettazione, e sempre che il valore dell’attività di progettazione e di
direzione dei lavori complessivamente sia di importo superiore alla soglia
comunitaria.
Conseguenza principale di tali
modifiche è che per l’affidamento degli incarichi di progettazione, direzione
lavori e verifiche progettuali di importo inferiore a 100 mila euro, le
amministrazioni non potranno procedere ad affidamenti diretti ma dovranno
attuare procedure concorrenziali, seppure in forma semplificata
- promotore (art. 37 bis,
comma 2 bis, legge 109/1994): obbligo di espressa previsione nell’avviso
indicativo dei criteri in base ai quali procedere alla valutazione comparativa
tra le diverse proposte dei promotori, nonchè del diritto a favore del
promotore ad essere preferito agli altri concorrenti, qualora intenda adeguare
la propria proposta alle eventuali ulteriori offerte.
Inoltre, un apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture dovrà disciplinare gli effetti delle modifiche
esaminate sulle procedure in corso che non si siano chiuse con l’aggiudicazione
alla data di adozione del predetto decreto ed i cui avvisi indicativi,
pubblicati prima del 31 gennaio 2005, non contengano tali indicazioni.
Tali modifiche si sono rese
necessarie al fine di garantire il rispetto del principio di parità di
trattamento dei concorrenti.
Va evidenziata, tuttavia,
un’incongruenza relativamente all’individuazione della data del 31 gennaio 2005
quale termine per la pubblicazione degli avvisi, rilevante ai fini
dell’individuazione delle procedure in corso. Infatti, non appare ragionevole
l’indicazione di tale data, in luogo di quella di entrata in vigore della legge
in esame, permanendo così il dubbio circa la disciplina che troverà
applicazione per le procedure in corso alla data del decreto i cui avvisi siano
stati pubblicati dopo il 31 gennaio 2005.
- abrogazione degli elenchi dei
collaudatori dai quali attingere per l’affidamento diretto di incarichi di
collaudo a soggetti esterni all’amministrazione (art. 188, commi 8, 9, 10 e
11 del D.P.R. n. 554/1999)
È da notare che, a parere della
Commissione, la disciplina abrogata risultava incompatibile, nel caso di
importi superiori alla soglia comunitaria, con le direttiva per l’affidamento
di appalti di servizi, e, in caso di importi inferiori alla predetta soglia,
con l’esigenza di assicurare comunque il rispetto dei principi del trattato.
Tuttavia, il legislatore nazionale
si è limitato all’abrogazione delle predette norme del regolamento, senza
fornire una disciplina organica degli affidamenti dei servizi di collaudo.
Peraltro, conseguenza diretta
dell’abrogazione dovrebbe essere la necessità di espletamento di procedure
concorrenziali allorchè l’amministrazione intenda attribuire l’incarico di
collaudo a soggetti esterni al suo organico.
Per quanto attiene all’articolo 25,
si evidenzia che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi per il recepimento delle direttive comunitarie in materia di
appalti pubblici, nel rispetto di alcuni criteri direttivi, quali:
- la compilazione di un testo unico
di recepimento delle due direttive comunitarie, coordinando le altre
disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del trattato;
- la semplificazione delle procedure
di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative
comunitarie, al fine di favorire il contenimento dei tempi e la massima
flessibilità degli strumenti giuridici;
- il conferimento all’Autorità di
vigilanza sui lavori pubblici dei compiti di vigilanza in tutti i settori degli
appalti pubblici;
- l’adeguamento della normativa
vigente alla sentenza della Corte di giustizia del 7/10/2004 in materia di
offerta economicamente più vantaggiosa.
Con riferimento ai criteri per
l’esercizio della delega, si osserva che il recepimento delle due direttive
comporterà l’introduzione di rilevanti modifiche, soprattutto riguardanti la
possibilità di prevedere nuovi strumenti di affidamento degli appalti; sarà,
pertanto, necessaria una fase di valutazione e confronto delle istituzioni con
gli operatori del settore.
In tale ambito, l’Ance formulerà le
proprie osservazioni in merito all’opportunità di dare attuazione o meno ad
alcuni nuovi meccanismi, quale è, per esempio, quello dell’ “asta elettronica”.
Per quanto concerne la previsione
relativa al coordinamento delle disposizioni vigenti con il contenuto delle
direttive ‘‘nel rispetto dei principi del trattato”, si evidenzia che tale
ultimo richiamo sembrerebbe riferirsi alla disciplina degli appalti di importo
inferiore alla soglia comunitaria, per i quali un’ormai consolidata
giurisprudenza comunitaria rende obbligatorio il rispetto dei principi generali
di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.
Tuttavia, non risulta chiaro quale
sia il significato dell’attività di coordinamento, nè lo spazio di intervento
per avvicinare le norme esistenti al contenuto delle direttive.
La previsione relativa alla
semplificazione delle procedure di affidamento, che non costituiscono diretta
applicazione delle normative comunitarie, consentirà di apportare alcune
modifiche alla disciplina vigente per gli appalti di importo inferiore alla
soglia comunitaria.
Tuttavia deve evidenziarsi che lo
spazio di intervento sembrerebbe, ad una prima lettura del testo, limitato alla
materia delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione e,
comunque, circoscritto ad un intervento di snellimento e di semplificazione
delle norme.
Infine, con riferimento alla
liberalizzazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, va
precisato che quest’ultima riguarda unicamente gli appalti di importo superiore
alla soglia comunitaria, per i quali comunque le modifiche apportate dalla
legge n. 166/2002 avevano già in parte allargato l’ambito di applicazione del
criterio di aggiudicazione.
Al riguardo, si ricorda che la norma
vigente (art. 21 comma 1 ter della legge n. 109/1994) consente l’applicazione
di tale criterio, in caso di pubblico incanto o licitazione privata, laddove la
progettazione a base di gara possa essere oggetto di varianti migliorative,
sempre che queste trovino giustificazione nella prevalenza della componente
tecnologica dei lavori ovvero nella particolare rilevanza tecnica delle
soluzioni progettuali.
Ora, è indubitabile che la
possibilità di apportare varianti progettuali costituisca l’essenza stessa del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e pertanto tale
condizione non può dirsi in contrasto con il principio di liberalizzazione del
criterio desumibile dalla sentenza della Corte.
Al contrario, la necessità che tali
varianti scaturiscano necessariamente dal carattere altamente tecnico o
tecnologico dei lavori appare limitativo delle valutazioni che, in concreto, la
stazione appaltante può formulare e, pertanto, non perfettamente in linea con
la pronuncia del giudice comunitario. Ne
consegue che il decreto legislativo presumibilmente abrogherà la condizione che
limita l’attuazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ad
ipotesi particolari quale è appunto quella dei lavori caratterizzati dalla
prevalenza della componente tecnologica.
Sul punto è auspicabile che, in sede
di legge delegata, il Governo colga l’occasione per omogeneizzare la disciplina
degli appalti superiori alla soglia comunitaria con quella degli appalti di
importo inferiore a tale soglia, estendendo la ‘‘liberalizzazione” del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche a questi ultimi.
Ciò, tra l’altro, risulterebbe
consentito dalla previsione dell’articolo 25, comma 1, lettera b), che demanda
ai decreti legislativi delegati la semplificazione delle procedure di
affidamento non disciplinate dalla normativa comunitaria.
Si ritiene opportuno pubblicare di
seguito i testi degli articoli della legge 109/94 e del D.P.R. 554/1999 con le modifiche apportate dalla nuova norma,
che vengono trascritte in carattere neretto e il comma 10 dell’articolo 24
della legge 62/2005, di specifico interesse per il settore dei lavori pubblici.
Si rammenta, inoltre, che il testo
integrale non ancora modificato della Legge n.109/1994 è pubblicato sul
Notiziario 8/9 del 2002, mentre il testo del D.P.R. 554/1999 è pubblicato sul
Notiziario 8/9 del 2000; entrambi i testi sono consultabili sul sito Internet
del Collegio Costruttori all’indirizzo www.ancebrescia.it.
L. 11 FEBBRAIO 1994, N. 109
Legge quadro in materia di
lavori pubblici
....omissis....
Art. 2
(Ambito oggettivo e
soggettivo di
applicazione della legge)
1. Ai sensi e per gli effetti della
presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si intendono
per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione,
restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori,
forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando
comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori
assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest’ultima disposizione non si
applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto
all’oggetto principale dedotto in contratto.
2. Le norme della presente legge e
del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici,
agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi
nonché agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di
servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui
agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, alle società
di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle
società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad
oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad
essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai predetti
soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33
della presente legge;
c) ai soggetti privati,
relativamente a lavori di cui all’allegato A del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n.406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti
sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari,
edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1
milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti
di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o
in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei
lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7,14,19, commi 2 e 2-bis,
27, 32 e 33 della presente legge.
3.
Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni
della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per
concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti
direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi
della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con
espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti
corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei
lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati
concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del
valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare
a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già
assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi
della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi
una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7,14,19, commi 2 e 2-bis, 27,
32, 33. E’ fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di
procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle
ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli
atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data
comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.158, applicano le disposizioni della presente
legge per i lavori di cui all’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto
legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e
ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni del
regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, relative all’esecuzione dei lavori,
alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma
l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai
collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque
regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158.
5. Le disposizioni della presente
legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a
scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia o
conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo 28 della legge
17 agosto 1942, n.1150, e successive modificazioni, o di quanto agli interventi
assimilabile; per le singole opere d’importo superiore alla soglia comunitaria
i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle
procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente
legge, ad esclusione dell’articolo 8, non si applicano ai contratti di
sponsorizzazione di cui all’articolo 119 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n.267 del 2000, ed all’articolo 43 della legge 27 dicembre
1997, n.449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili, aventi ad
oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n.490.
7. Ai sensi della presente legge si
intendono:
a) per organismi di diritto pubblico
qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare
specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale
o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli
enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico,
ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i
cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti
in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi
soggetti;
b) per procedure di affidamento dei
lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di
concessione;
c) per amministrazioni
aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o
realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c)”.
....omissis...
Art. 8
(Qualificazione)
1. Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, i soggetti
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed
improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e
della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i
sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito,
tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui
all’articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in
rapporto alle tipologie ed all’importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è
attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall’Autorità di cui all’articolo 4, sentita un’apposita
commissione consultiva istituita presso l’Autorità medesima. Alle spese di
finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio
dell’Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di
attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti
qualificati di:
a) certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata
dai soggetti di cui alla lettera a);
c) i requisiti di ordine generale
nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni
comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2
definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina
dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere
composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti
collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza,
dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di
autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e
tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le modalità di attestazione
dell’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di
qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3,
lettera c), nonché le modalità per l’eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed
i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3,
lettera c), con le relative misure in rapporto all’entità e alla tipologia dei
lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell’articolo 9, commi 2
e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla
regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse
edili;
e) la facoltà ed il successivo
obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque
anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei
contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di
qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità
di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le
stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno
comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione
delle tariffe applicabili all’attività di qualificazione;
g) le modalità di verifica della
qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento
alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e
manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more di efficacia dello stesso, la durata dell’efficacia della
qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del
mantenimento dei requisiti di ordine generale nonchè dei requisiti di capacità
strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà
tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non
superiore ai 3/5 della stessa.
h) la formazione di elenchi, su base
regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma
3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l’Autorità, che ne assicura la
pubblicità per il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui
all’articolo 4.
5. abrogato.
6. Il regolamento di cui al comma 2
disciplina le modalità dell’esercizio, da parte dell’Ispettorato generale per
l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma
dell’articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già
attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il
Comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da
tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici nei casi previsti dall’articolo 24, primo comma, della direttiva
93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla
vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le
norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall’Albo di
cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti
iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000,
all’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei
medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000,
i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai
sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è vietata, per l’affidamento di lavori pubblici,
l’utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di
cui all’articolo 2
9. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
l’esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in
base al certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori per le
imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità
europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2000,
è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di
cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 9 e fino al 31
dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di
aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l’iscrizione
all’Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio
1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15
novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come
rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi
appartenenti all’Unione europea partecipano alle procedure per l’affidamento di
appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui
all’articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati
ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con
la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del
suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle
amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle
quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria, previste
rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 30 della presente
legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.
11-quinquies. Il regolamento di cui
al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e
tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici
di importo inferiore a 150.000 ECU.
11-sexies. Per le attività di
restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il
Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori (59). E’ facoltà dei soggetti
di cui all’articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei
soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l’avvenuta esecuzione
di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento. Ai fini della
comprova del requisito relativo all’esecuzione di lavori nello specifico
settore cui si riferisce l’intervento, potranno essere utilizzati unicamente i
lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche
per effetto di cottimi e subaffidamenti.
11-septies. Nel caso di forniture e
servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50
per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai
sensi del presente articolo.
...omissis...
Art. 17
(Effettuazione delle attività di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie)
1. Le prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei
lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del
responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione
del programma triennale di cui all’articolo 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di
progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli
enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre
pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici
possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli
od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni , ivi compresi, con riferimento agli interventi
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti
di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di
cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei
costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 13 in quanto compatibili;
g-bis) da consorzi stabili di
società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di
ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di
ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del
comma 1 dell’articolo 12. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi
di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il
fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da
ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è
incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 8-bis, della
presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società
di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7
del predetto articolo 12.
2. I progetti redatti dai soggetti
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I tecnici diplomati,
in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti
dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso
l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico
presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o
collaborato ad attività di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti
e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni
aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso
di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a
carico dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in
organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà
di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni
di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza
architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti
integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una
pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal
responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f) e g). Le società di cui al comma 1, lettera f),
singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono essere
affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i
corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i
casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica
organizzazione.
5. Il regolamento dei lavori per
l’attività del Genio militare di cui all’articolo 3, comma 7-bis, indica i
soggetti abilitati alla firma dei progetti.
6. Si intendono per:
a) società di professionisti le
società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società
di persone di cui ai capi II, III e IX del titolo V del libro quinto del codice
civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo IV
del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società
agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono
l’attività in forma associata ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo
integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in
forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) società di ingegneria le società
di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla
lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si
applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del
progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
7. Il regolamento stabilisce i
requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui nel
comma 6 del presente articolo. Fino all’entrata in vigore del regolamento, le
società di cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più
direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o
laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta
dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati
della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui ai commi 4 e 14, lo
stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre
essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento
definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani
professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l’aggiudicazione. All’atto dell’affidamento
dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto
affidatario.
9. Gli affidatari di incarichi di
progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori
pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano
svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni
di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con
riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I divieti di
cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico
di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai
loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla
progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per l’affidamento di incarichi
di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, e
successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all’applicazione del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, e successive modificazioni, le disposizioni
ivi previste.
11. Per l’affidamento di incarichi
di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la
soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione
che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del
pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e
siano contemperati i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento
con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il
corrispettivo dell’incarico.
12. Per l’affidamento di
incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo
stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite
del responsabile del procedimento, possono procedere all’affidamento ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei princìpi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
12-bis. Le stazioni appaltanti non
possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse connesse
all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a
quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive
modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio
deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori
qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
12-ter. Il Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina,
con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono
essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo
conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I
corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo
unico della legge 4 marzo 1958, n.143, introdotto dall’articolo unico della
legge 5 maggio 1976, n.340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all’emanazione
del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro
della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96 del
26 aprile 2001.
13. Quando la prestazione riguardi
la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità
di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste
dai commi 10 e 12.
14. Nel caso in cui il valore
delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la
soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l’affidamento
diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
14-bis. I corrispettivi delle
attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione
dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che il
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali
la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione,
dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono
rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse
categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi,
e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto
di cui all’articolo 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto
e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14-ter. Fino all’emanazione del
decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe
professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota
fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il progetto
esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per
il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti.
14-quater. I corrispettivi
determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter
del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis
dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai
sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario é nullo.
14-quinquies. In tutti gli
affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non può avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni,
alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica
degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità
del progettista.
14-sexies. Le progettazioni
definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o
privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate
dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte
del nuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente svolta.
L’affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo
restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato
alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le
connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per
l’affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a
società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi
controllate, purché almeno l’ottanta per cento della cifra d’affari media
realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni
derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate.
Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile.
...omissis...
Art. 30
(Garanzie e coperture
assicurative)
1. L’offerta da presentare per
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione
pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante
fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica (140-bis), e dall’impegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la
cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
2. L’esecutore dei lavori é
obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo
degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per
cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a
decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato
mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento
dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti
di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per
cento dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo
progressivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni
ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini
e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati
d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica,
attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è
svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata costituzione della
garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione da parte
del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2-bis. La fidejussione bancaria o la
polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa
alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni
dalla data di presentazione dell’offerta.
3. L’esecutore dei lavori é altresì
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a
terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi
gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
l’esecutore é inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria
decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti
incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data
dell’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei
progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i
maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui
all’articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione.
La garanzia é prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento
dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per
lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa, e per un
massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con
il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, Iva
esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di
garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella
professionale.
6. Prima di iniziare le procedure
per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei
termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la
loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall’accertamento
della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse
stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito regolamento, adottato
ai sensi dell’articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica dei
progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore
a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di
controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore
a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici
delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema
interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che
effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza
indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento
dell’attività di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo
di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di
ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti
scelti nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
7. Sono soppresse le altre forme di
garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni
dalla trasmissione del relativo schema, é istituito, per i lavori di importo
superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di
cui possono avvalersi i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e
b). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di
cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di
euro.
...omissis...
Art. 37-bis
(Promotore)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno I
soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati “promotori” possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti nella
programmazione triennale di cui all’articolo 14, comma 2, ovvero negli
strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione sulla
base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui
all’articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei
promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno
oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte
per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere
uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, uno studio di
fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, o da società di
servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco
generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n.385, o da una società di revisione ai sensi
dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966, una specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione nonché l’indicazione degli
elementi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte
dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta
indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione. Le proposte
devono inoltre indicare l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione
comprensivo anche dei diritti sulle opere di ingegno di cui all’articolo 2578
del codice civile. Tale importo, soggetto all’accettazione da parte della
amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore
dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. I soggetti
pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici,
nell’ambito della fase di programmazione di cui all’articolo 14 della presente
legge, proposte d’intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o
di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina,
in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le
amministrazioni possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, le proposte
di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non
determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute
o alla realizzazione degli interventi proposti.
2. Possono presentare le proposte di
cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui
agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o
consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di
lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio
1999, n.153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o
proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
2-bis. Entro venti giorni dalla
avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi
realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui all’articolo
80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno
sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere
dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 della legge 24
novembre 2000, n.340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L’avviso
è trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi
tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà
di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel
rispetto dei princìpi di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge. L’avviso
deve contenere i criteri, nell’ambito di quelli indicati dall’articolo 37-ter,
in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse
proposte. L’avviso deve, altresì, indicare espressamente che è previsto il
diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti
dall’articolo 37-quater, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il
proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai
predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in
corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di
adozione del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della
data del 31 gennaio 2005 non contengano quest’ultima indicazione espressa.
2-ter. Entro quindici giorni dalla
ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al
promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza
dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N.554
Regolamento
generale di attuazione della legge 109/94
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Art.188
(Nomina del collaudatore)
1. Le stazioni appaltanti entro
trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di
consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, attribuiscono
l’incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale
commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità
ed al relativo importo.
2. Costituiscono requisito
abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo le lauree in ingegneria,
architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, le
lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l’abilitazione all’esercizio della
professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo
professionale.
3. Il collaudatore è nominato dalle
stazioni appaltanti all’interno delle proprie strutture sulla base dei criteri
che le stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell’ipotesi di carenza
nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata
e certificata dal responsabile del procedimento, l’incarico di collaudatore è affidato
a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11.
4. Non possono essere affidati
incarichi di collaudo:
a) ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio
antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con
l’appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque
svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione,
autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di
organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento
da collaudare.
5. Nel caso dei lavori che
richiedono l’apporto di più professionalità diverse in ragione della
particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo è affidato ad
una commissione composta da tre membri. La commissione non può essere composta
congiuntamente da soggetti appartenenti all’organico della stazione appaltante
e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresì il membro della
commissione che assume la funzione di presidente.
6. Per i lavori comprendenti
strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della
commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi
abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in
zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica
dell’osservanza delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al
comma 4, si intende per attività di controllo e vigilanza quella di cui
all’articolo 16, comma 6 e all’articolo 30, comma 6 della Legge.
8. 9. 10. 11. (abrogati)
12. Il soggetto che è stato
incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione appaltante, non può
essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi
almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i
collaudi non in corso d’opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di
stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su
basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I
suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non
appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti.
13. In sede di prima applicazione
del presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono essere
predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. In assenza
dell’elenco, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente gli
incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti
e alle condizioni previste dal comma 12.
L. 18 APRILE 2005, N. 62
Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità
Europea
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Art. 24
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10. L’amministrazione aggiudicatrice
ovvero il soggetto aggiudicatore di un appalto pubblico, all’atto di una
aggiudicazione definitiva, ne invia comunicazione ai concorrenti non
aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle garanzie provvisorie
eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.
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