INDICAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLE
IMPRESE IN A.T.I. ALL’AMMISSIONE ALLA
GARA
(Consiglio di Stato, Sezione
Quinta, 12 ottobre 2004, n. 6586)
La norma nulla prevede circa
il momento in cui la partecipante è tenuta a dichiarare l’importo dei lavori
del raggruppamento in relazione alle singole compartecipanti, se sin
dall’ammissione alla gara o successivamente all’aggiudicazione. Sintomatico nel
senso della necessità del possesso di siffatti requisiti anteriormente a tale
ultima fase e sin dall’ammissione è, però, che il legislatore, in fase di
riscrittura dell’art. 13, non abbia inteso emendare il comma 1, laddove
subordina la partecipazione alla procedura concorsuale delle associazioni
temporanee alla condizione che la mandataria e le altre imprese del
raggruppamento siano già in possesso dei requisiti di qualificazione per la
rispettiva quota percentuale, con ciò evidentemente riaffermando la necessità
delle previa indicazione delle quote di partecipazione.
FATTO
Con bando 10/4/2003, il Comune di
Alghero ha indetto la gara per i lavori di sistemazione di spazi teatrali, per
un importo complessivo a base d’asta di euro 1.734.899,59 di cui euro
1.652.492,58 per lavori ed euro 82.407,01 per oneri di attuazione dei piani
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Nella seduta del 20/5/2003
veniva esclusa l’Ati Sotgiu Paolo Antonio, per non avere prodotto la
dichiarazione attestante il possesso degli elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualità ex art. 4, DPR n. 34/2000. A seguito del
calcolo della soglia di anomalia delle offerte, risultava aggiudicataria
provvisoria l’offerta della Sacramati s.p.a. con il ribasso del 13,84%. L’Ati
Sotgiu era però riammessa alla gara e l’esclusione revocata d’ufficio, alla luce
della determinazione n. 29 del 2002 dell’Autorità di Vigilanza, che ha ritenuto
il suddetto requisito della qualità riferito alla quota di partecipazione di
ogni singola impresa associata e non all’importo dell’appalto. Ricalcolata la
soglia di anomalia nella seduta pubblica del 13.6.2003, l’offerta dell’Ati
Sotgiu è risultata la più conveniente con un ribasso del 14,02% . . . .
omissis . . .
DIRITTO
La decisione appellata ha accolto il
ricorso dell’impresa Costruzioni Sacramati s.p.a. nei confronti dell’aggiudicazione
della gara per i lavori di sistemazione di spazi teatrali, indetta dal
Comune di Alghero, all’impresa Sotgiu Antonio Paolo. Quest’ultima era
stata in un primo tempo esclusa dalla gara per non avere prodotto la
dichiarazione attestante il possesso degli elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualità ex art. 4, D.P.R. n. 34/2000. Era stata poi
riammessa in via di riesame alla luce della determinazione n. 29 del 2002
dell’Autorità di Vigilanza che ha ritenuto il requisito riferito alla quota di
partecipazione di ogni singola impresa associata e non all’importo dell’appalto
e dichiarata aggiudicataria dell’appalto nella seduta del 13 giugno 2003,
previa la revoca dell’aggiudicazione provvisoria all’impresa Sacramati.
In accoglimento del ricorso di
quest’ultima che la dichiarazione sul raggruppamento depositata dall’impresa
Sotgiu non consentiva di ricavare il dato relativo alla misura della
partecipazione di ogni impresa all’esecuzione dei lavori e della responsabilità
assunta a riguardo, il Tar della Sardegna ha affermato la necessità della
stazione appaltante, ex art. 13, legge n. 109/1994, di conoscere
preventivamente se le imprese concorrenti sono in condizione di svolgere i
lavori, indipendentemente dalla verifica prescritta dall’art. 10, comma primo
quater legge n. 109/1994. La funzione di quest’ultima, di accertare l’esattezza
delle dichiarazioni delle imprese, verrebbe del tutto fuorviata, diventando la
sede in cui fornire per la prima volta gli elementi di cui la stazione
appaltante necessita per delimitare il lotto dei partecipanti alla gara.
La Sezione ritiene che la sentenza
meriti conferma.
L’appellante sostiene di avere
osservato tutte le condizioni stabilite dall’art. 13, comma 5, legge n.
109/1994, che consente la presentazione di offerte da parte di imprese
individuali e consorzi anche se non ancora costituiti in associazione
temporanea, purché l’offerta sia sottoscritta da tutte le imprese del
costituendo raggruppamento e contenga l’impegno di conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, da
indicare in sede di offerta, la quale stipulerà il contratto per le stesse
mandanti, in caso di aggiudicazione della gara.
L’indicazione delle quote di
partecipazione al raggruppamento delle singole imprese, oltre a non essere
richiesta dalla norma, contrasterebbe con il favor per le Ati costituende
stabilito dall’art. 21 della direttiva 14/6/1993, n. 37/CEE. e con il criterio
della massima partecipazione alle gare; le percentuali delle singole imprese
assumerebbe rilevanza solo nella fase della stipula del contratto, dopo
l’aggiudicazione definitiva, nel momento in cui è necessario costituire
l’associazione temporanea.
L’assunto non ha pregio. È
incontestato fra le parti che i rappresentanti legali delle imprese del
costituendo raggruppamento hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi previsti dalla L.R. Sardegna n.
14/2002 e di essere in possesso dei requisiti di partecipazione, in relazione
alla propria quota di partecipazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13,
comma 5, legge n. 109/1994, senza nulla altro specificare circa le quote di
partecipazione delle singole imprese e il corrispondente possesso dei requisiti.
Nel nuovo testo in vigore, introdotto dall’art.
9, legge 415/1998, dopo il venire
meno del divieto originariamente previsto dal legislatore di costituire
associazioni temporanee e consorzi concomitanti o successivi all’aggiudicazione
della gara a pena di nullità della medesima, la norma nulla prevede circa il
momento in cui la partecipante è tenuta a dichiarare l’importo dei lavori del
raggruppamento in relazione alle singole compartecipanti, se sin
dall’ammissione alla gara o successivamente all’aggiudicazione. Sintomatico nel
senso della necessità del possesso di siffatti requisiti anteriormente a tale
ultima fase e sin dall’ammissione è, però, che il legislatore, in fase di
riscrittura dell’art. 13, non abbia inteso emendare il comma 1, laddove subordina
la partecipazione alla procedura concorsuale delle associazioni temporanee alla
condizione che la mandataria e le altre imprese del raggruppamento siano già in
possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale,
con ciò evidentemente riaffermando la necessità delle previa indicazione delle
quote di partecipazione. Se l’esplicitazione di tale necessità era giustificata
nel precedente divieto di costituire raggruppamenti durante o dopo
l’aggiudicazione, non avrebbe senso alcuno una volta caduto tale divieto:
averla mantenuta è chiaro indice dell’intento del legislatore di conservare la
preventiva verifica dei requisiti in relazione alle singole quote di
partecipazione anche nel nuovo regime. Ben avrebbe, infatti, il legislatore potuto
emendare, oltre al quinto, anche il comma primo dell’art. 13, legge 109/1994,
ed ammettere alla procedura le costituende associazioni temporanee a
prescindere dal momento in cui dimostrare il possesso dei requisiti, cosi
eliminando ogni dubbio circa la possibilità per le imprese non ancora
raggruppate di dichiarare le rispettive quote di partecipazione anche dopo la
fase dell’aggiudicazione. L’invarianza della disposizione evidenzia, sotto
l’aspetto puramente ermeneutico, l’intento legislativo di ammettere alla gara i
soli raggruppamenti e consorzi, ancorché costituendi, che siano e che
dimostrino di essere gia in possesso dei requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnico-organizzativa secondo le relative percentuali e prima
dell’aggiudicazione. Depongono in tale senso non solo le ordinarie regole di
trasparenza e di pubblicità cui l’attività della stazione appaltante deve
essere informata ai sensi della legge n. 241/1990 e il canone della par
condicio fra tutti i partecipanti alla gara: principi in base alle quali il
possesso dei requisiti di partecipazione (anche riguardo alle singole quote)
deve essere presente all’atto dell’ammissione alla procedura, ma anche più
specifici principi inerenti il legittimo andamento della gara, ben potendo la determinazione
della soglia di anomalia ai sensi del comma 1-bis della legge n. 109/1994
variare a seconda del numero delle offerte ammissibili, con evidenti riflessi
sulle aspettative dei partecipanti alla gara.
Nessuno degli argomenti portati
dall’appellante nei tre motivi in esame è in grado di indurre a diverse
conclusioni. Non l’art. 21, Dir. 14/6/1993, n. 93/37/CEE, meramente abolitivo
del divieto della trasformazione dei raggruppamenti in una forma giuridica
predeterminata dopo la presentazione dell’offerta, né la determinazione
18/7/2001, n. 15 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: la
rilevanza della quota di partecipazione in sede di esecuzione del contratto che
la circolare afferma attiene evidentemente ad una fase successiva all’aggiudicazione
e nulla prova nel senso inteso dall’appellante.
Altrettanto sterile è il richiamo
alla verifica ex comma 1-quater dell’art. 10, legge n. 109/1994 che attiene ad
un esame meramente eventuale del possesso dei requisiti e neppure la
circostanza che l’Ati Sotgiu abbia pienamente provato, successivamente
all’aggiudicazione, il possesso delle quote di partecipazione della associate
in base alle modalità dell’art. 35, L.R. n. 14/2002.
Esaurite le valutazioni di scelta
del contraente, l’effettivo possesso di un requisito non documentato nella
precedente fase degrada a circostanza di mero fatto, inidonea a indurre a
diverse conclusioni. Quanto stabilito in ordine al primo motivo determina
l’infondatezza del terzo, ove si sostiene che l’omessa specificazione delle
quote di partecipazione doveva essere qualificata come mera irregolarità
emendabile, non essendo neppure prevista dal bando di gara. Quest’ultimo va
infatti integrato con le prescrizioni di legge, allorché previste per la valida
partecipazione alla stessa, come lo sono quelle dell’art. 13, comma quinto,
legge n. 109/1994. La mancanza in capo all’appellante dei requisiti per
conseguire l’aggiudicazione rende superfluo l’esame del secondo motivo di
violazione dell’art. 4, D.P.R. 34/2000 sull’assunto che né la capogruppo né le
imprese raggruppate erano tenute a dimostrare o a possedere gli elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità perché non prescritto
dall’art. 35, L.R. n. 14/2002.
L’appello va conseguentemente
respinto e confermata la sentenza impugnata. Sussistono i giusti motivi per
compensare integralmente fra tutte le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sezione Quinta - respinge l’appello e conferma la sentenza
impugnata. Spese del grado integralmente compensate fra tutte le parti.