LOCAZIONE DI IMMOBILI A CANONE AGEVOLATO NEI COMUNI AD
ALTA TENSIONE ABITATIVA - AGEVOLAZIONI
(RM n.40/E del 31 marzo 2005)
Si perdono le agevolazioni fiscali
previste, ai fini IRPEF, dall’art.8 della legge 431/1998 per le locazioni di
abitazioni a canone convenzionato, dal periodo d’imposta in cui interviene la
delibera del CIPE che esclude il Comune in cui è sito l’immobile dall’elenco
dei comuni ad alta intensità abitativa.
Così ha precisato l’Agenzia delle
Entrate con la Risoluzione n.44/E del 7 aprile 2005.
Come noto, l’art. 8, comma 1, della
legge n. 431/1998 prevede specifiche agevolazioni fiscali, sia ai fini
dell’IRPEF che dell’imposta di registro, per i contratti di locazione a canone
convenzionato (di cui all’art.2, comma 3, della stessa legge 431/1998)
stipulati nei Comuni ad alta intensità abitativa, il cui elenco viene
aggiornato ogni due anni con delibera del CIPE (ai sensi del successivo comma 4
del medesimo art.8).
In tali casi, è previsto, infatti,
che:
-
il reddito imponibile, ai fini IRPEF, del proprietario è costituito dal
canone di locazione ridotto del 15%, su cui si applica un ulteriore
abbattimento del 30% (in sostanza, va dichiarato il canone ridotto del 40,5%);
-
ai fini dell’imposta di registro, la base imponibile è pari al 70% del
canone annuo derivante dalla locazione.
Al riguardo, l’Agenzia si è espressa
in relazione alle conseguenze derivanti dall’eliminazione del Comune dove è
situato l’immobile dall’elenco di quelli ad alta intensità abitativa,
precisando che:
-
ai fini dell’agevolazione IRPEF, la sussistenza dei requisiti richiesti
dall’art. 8, comma 1, della legge n. 431/98, deve essere verificata in
relazione a ciascun periodo di imposta interessato, tenuto conto che la
relativa base imponibile si determina annualmente (art. 7, comma 1, del TUIR.,
D.P.R. 917/1986).
Pertanto, a parere
dell’Amministrazione, il proprietario dell’immobile perde i benefici fiscali,
sin dal momento in cui interviene la delibera del CIPE, che esclude il Comune
dall’elenco, a nulla rilevando la frazione di anno eventualmente decorsa prima
dell’intervento della stessa;
-
per quanto concerne, invece, l’agevolazione ai fini dell’imposta di
registro, la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 8, comma 1, della
legge n. 431/98, deve essere verificata al momento della registrazione del
contratto di locazione (art.43, comma 1, lett.h, D.P.R. 131/1986), a nulla
rilevando la modalità di versamento dell’imposta, in un’unica soluzione o
annualmente, entro 30 giorni dalla precedente annualità.
Ciò implica che l’imposta potrà
continuare ad applicarsi sul corrispettivo annuale determinato in misura
ridotta per tutta la durata del contratto, proroga biennale compresa, anche
dopo l’intervento della delibera del CIPE.
Tuttavia, in caso di rinnovo anche tacito del contratto successivamente
a tale delibera, anche ai fini dell’imposta di registro il proprietario non può
essere ammesso all’agevolazione.