FINANZIARIA 2005 - PROROGA DELLA RIVALUTAZIONE DELLE
AREE EDIFICABILI - CHIARIMENTI MINISTERIALI
Il nuovo termine del 30 giugno 2005,
fissato dalla finanziaria 2005, per effettuare la rivalutazione delle aree
edificabili possedute alla data del 1° luglio 2003, mediante il pagamento
dell’imposta sostitutiva del 4%, costituisce una proroga del precedente termine
scaduto il 30 settembre 2004.
I contribuenti, quindi, che avessero
già effettuato le rivalutazione delle aree possedute al 1° luglio 2003 e versato
la prima delle tre rate annuali dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre
2004, possono pagare le restanti quote entro le nuove scadenze, ossia:
- la seconda rata entro il 30 giugno
2006, maggiorata degli interessi del 3% decorrenti dal 30 giugno 2005;
-
la terza ed ultima rata entro il 30 giugno 2007, sempre con gli
interessi del 3%.
Resta naturalmente fermo il termine
attuale del 30 giugno 2005 per il versamento dell’imposta sostitutiva (o della
prima rata) e per la redazione ed il giuramento della perizia di stima per
coloro che, invece, non hanno effettuato ancora la rivalutazione delle aree
alla data del 1° luglio 2003 ed intendono avvalersi di questa facoltà.
Questo uno dei principali
chiarimenti, forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E del 22
aprile 2005, sull’ultima proroga stabilita dalla finanziaria 2005 (legge
311/2004) per la rivalutazione delle aree edificabili ed agricole possedute da
privati non esercenti attività commerciale.
Si ricorda, infatti, che l’art.1
comma 376 della legge 311/2004 ha previsto la riapertura dei termini per
procedere alla rivalutazione delle aree edificabili e agricole possedute, alla
data del 1° luglio 2003, da soggetti non esercenti attività commerciale, misura
che era stata da ultimo prorogata sino al 30 settembre 2004 dall’art.6-bis
della legge 47/2004 .
Entro il nuovo termine del 30 giugno
2005, è quindi possibile rideterminare il valore d’acquisto di tali terreni,
mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta
sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 4% dell’intero valore rivalutato
delle aree.
Con la citata circolare n.16/E/2005,
l’Agenzia ha richiamato l’attenzione anche sul fatto che può essere rivalutato,
con riferimento alla data del 1° luglio 2003, anche un terreno il cui valore è
stato già oggetto di rideterminazione ai sensi delle precedenti norme
agevolative (art.7 della legge 448/2001, relativamente alle aree possedute alla
data del 1° gennaio 2002 o art.2 della legge 27/2003 per i terreni posseduti al
1° gennaio 2003). In questo caso, è necessario far redigere e giurare una nuova
perizia di stima e versare l’imposta sostitutiva del 4%, calcolata sull’intero
valore rideterminato, entro il 30 giugno 2005. L’imposta già pagata per la precedente
rivalutazione potrà solo essere richiesta a rimborso, non essendo ammessa
alcuna compensazione.
Come noto, la rivalutazione produce
i relativi effetti fiscali in termini di minore tassazione delle plusvalenze
realizzate, ai sensi dell’art.67, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (DPR 917/1986
e successive modificazioni), con la vendita degli stessi immobili.
Infatti, il nuovo valore del
terreno, risultante dalla perizia di stima, assume la natura di prezzo di
acquisto dello stesso, da portare in diminuzione del corrispettivo ottenuto al
momento della vendita, ai fini della determinazione delle plusvalenze
imponibili.
La rideterminazione del valore di
acquisto dei terreni, inoltre, costituisce valore normale minimo di riferimento
anche ai fini dell’imposta di registro e delle ipotecarie e catastali. Per
quanto riguarda l’IVA, invece, la base imponibile è comunque costituita
dall’ammontare del corrispettivo pattuito per la vendita, ai sensi dell’art.13
del D.P.R. 633/1972, a prescindere dal valore risultante dalla perizia giurata
di stima. A parere dell’Agenzia, comunque l’applicazione dell’IVA secondo le
regole proprie di determinazione del tributo, non fa venir meno la possibilità
di calcolare la plusvalenza derivante dalla vendita delle medesime aree sulla base
del valore assoggettato all’imposta sostitutiva (in tal ambito, è da
evidenziare in ogni caso che le cessioni di aree edificabili rilevano sia ai
fini delle plusvalenze, costituenti “redditi diversi” ai sensi dell’art.67 del
TUIR, che dell’IVA, quando siano poste in essere da imprenditori agricoli).
Sempre nell’ambito
dell’agevolazione, si ricorda che il comma 428 dell’art.1 della finanziaria
2005 ha previsto una sorta di sanatoria per coloro che, entro il termine
precedente del 30 settembre 2004, abbiano versato l’imposta sostitutiva del 4%,
senza avere preventivamente effettuato la redazione ed il giuramento della
perizia di stima. In tali casi, è stata prevista, infatti, la possibilità di
redigere e giurare la medesima entro il 31 marzo 2005.
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato
che tale “regolarizzazione”:
-
è applicabile anche ai contribuenti che hanno optato per la
rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta e che, entro il 30 settembre
2004, abbiano versato solo la prima rata;
-
riguarda esclusivamente i terreni rivalutati che, prima del 31 marzo
2005, non siano stati ancora ceduti.
Infine, si evidenzia che, tra i soggetti abilitati alla redazione della
perizia (iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri,
dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti
industriali edili), sono stati compresi, sempre per effetto della finanziaria
di quest’anno (legge 311/2004), anche i periti regolarmente iscritti alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.