ICI - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI
D’IMPRESA
(Cass., Sez. Trib., Sent. 15/3/05, n.5565)
La Corte di Cassazione ha chiarito i
presupposti di applicazione della norma in tema di ICI che consente di ricavare
il valore degli immobili dividendo il costo complessivo per i metri quadrati di
ogni unità (art. 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992).
La disposizione indica come
condizioni l’appartenenza di tutti i beni immobili al gruppo catastale “D”, e
la distinta contabilizzazione degli stessi.
Il dato letterale della norma “distintamente contabilizzati” e il dato
logico ermeneutico della stessa impongono di interpretare la sua ratio
giustificatrice nella puntuale correlazione che deve sussistere in ordine ai
singoli fabbricati tra il costo indicato nelle scritture contabili e la futura
rendita da attribuirsi agli immobili stessi all’atto dell’iscrizione in
catasto. La temporanea utilizzazione di un imponibile presunto ai fini
tributari presuppone necessariamente la concomitante presenza di tutti i
presupposti previsti ex lege, quindi la futura appartenenza alla categoria
catastale sub “D” e la distinta contabilizzazione dei costi con riferimento
all’importo risultante dalle scritture contabili dell’impresa. L’operazione di
ricavare il valore dividendo il costo complessivo per i metri quadrati di ogni
unità impone, in ogni caso, il raggruppamento di fabbricati omogenei.