IVA - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO
(RM n.50/E del 22/4/2005)
L’Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione 50/E del 22 aprile 2005, torna a pronunciarsi sul regime fiscale,
agli effetti dell’IVA, delle cessioni delle opere di urbanizzazione realizzate
a scomputo del contributo di urbanizzazione, di cui agli articoli 5 e 11 della
legge n. 10/1977 (legge Bucalossi), in relazione a quanto previsto dall’art. 51
della legge n. 342 del 2000 che prevede “Non è da intendere rilevante ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti idelle limitazioni del
diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di
opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in
esecuzione di convenzioni di lottizzazioni”.
Nel dettaglio la fattispecie
riguarda una serie di interventi inseriti in un Programma Integrato, in base a
quanto previsto da una specifica convenzione stipulata tra Comune e soggetto
attuatore dell’intervento, ove quest’ultimo è tenuto ad eseguire le opere
previste nel Piano Integrato di Intervento fino alla concorrenza degli oneri di
urbanizzazione dovuti per gli interventi di edilizia residenziale,
convenzionata ed agevolata. L’Amministrazione finanziaria aveva già in
precedenza precisato che, con il citato articolo 51, il legislatore ha inteso
in particolare superare le incertezze interpretative dovute al contrastante
orientamento emerso sulla problematica tra la prassi ministeriale e la
giurisprudenza circa il trattamento fiscale, ai fini dell’IVA, applicabile alle
operazioni in argomento, precisando che “la cessione ai comuni di aree ed opere
di urbanizzazione, da parte dell’impresa titolare della concessione ad
edificare, a scomputo della quota di urbanizzazione, costituisce un’operazione
non rilevante agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto alla stregua del
trattamento fiscale applicabile al versamento in denaro della predetta quota
effettuato, alternativamente, dalla medesima impresa.”. Sostanzialmente, con la
disposizione prevista nella legge n. 342 del 2000, il legislatore ha inteso
equiparare, ai fini del trattamento fiscale IVA, il versamento in denaro del
contributo di urbanizzazione alla cessione di opere di urbanizzazione, e delle
aree necessarie alla loro realizzazione, sulla base di convenzioni di
lottizzazione.
In tal ambito, l’Agenzia conferma
che debbono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA le
cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dal
soggetto attuatore e cedute al comune a scomputo dei contributi dovuti per il
rilascio della concessione ad edificare, ai sensi della citata legge n. 10 del
1977. Ovviamente, deve trattarsi delle opere di urbanizzazione tassativamente
elencate nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato
dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Al contrario, nell’ipotesi in cui il comune, anche nell’ambito della
medesima convenzione , si impegni a cedere a titolo oneroso alcune aree allo
stesso soggetto attuatore, tali trasferimenti non sono riconducibili
nell’ambito applicativo del citato articolo 51 della legge n.342 del 2000 e,
come tali, scontano il regime fiscale ordinario (imposta di registro all’8% e
ipotecarie e catastali pari al 3%, dovendosi intendere come trasferimento
eseguito nell’ambito dell’attività istituzionale del comune).