AGEVOLAZIONI FISCALI PER I TRASFERIMENTI DI IMMOBILI
IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI
(RM n.40/E del 31 marzo 2005)
La vendita dell’area edificabile
acquistata con le agevolazioni fiscali, di cui all’art. 33, comma 3 della legge
388/2000 (imposta di registro all’1% e ipotecarie e catastali in misura fissa),
in assenza di utilizzazione edificatoria, comporta la decadenza dai benefici.
Questo l’orientamento
dell’Amministrazione finanziaria, espresso con la Risoluzione n. 40/E del 31
marzo 2005 che recepisce la risposta di alcune Direzioni Regionali delle
Entrate.
L’art. 33, comma 3 della legge
388/2000 prevede che i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici
particolareggiati, comunque denominati e regolarmente approvati, sono soggetti ad
imposta di registro all’1% ed alle ipotecarie e catastali in misura fissa
(ciascuna pari a 168 euro), a condizione che entro cinque anni dall’acquisto
avvenga l’utilizzazione edificatoria dell’area (intendendosi per tale la
realizzazione, quantomeno, del rustico, comprensivo delle mura perimetrali e
della copertura - Circolare Ministeriale n.11/E del 31 gennaio 2002).
Nel dettaglio, la fattispecie
esaminata è relativa all’acquisto delle aree in regime agevolato da parte di un
Consorzio e la successiva cessione dei singoli lotti inedificati alle imprese
consorziate, per consentire poi la realizzazione dell’intervento.
L’Agenzia ritiene, in tal caso, che
il Consorzio è obbligato ad utilizzare direttamente l’area acquistata con il
regime agevolativo, a pena di decadenza dai benefici medesimi.
L’interpretazione suscita
perplessità, tenuto conto che la disposizione non prevede, come altre norme
analoghe, quale ad esempio l’art. 5 della legge 168/1982, che l’intervento deve
essere eseguito direttamente dall’impresa acquirente.
Infatti, l’unica condizione prevista
risulta quella dell’utilizzazione edificatoria entro cinque anni dall’acquisto
agevolato, senza precludere la possibilità di trasferire l’area totalmente o
parzialmente inedificata, fermo restando la necessità che l’utilizzazione
edificatoria avvenga entro cinque anni dal primo acquisto.
In sostanza, si ritiene che laddove
il Legislatore abbia voluto introdurre limitazioni ai benefici di carattere
soggettivo, le ha espressamente previste.
La pronuncia ministeriale si
inserisce, in questo modo, nel filone restrittivo relativo all’interpretazione
della disposizione agevolativa e, come tale, contestabile in sede di
contenzioso che, prevedibilmente, si svilupperà sulla materia.
Si richiama l’attenzione anche sul
fatto che l’Amministrazione riconosce la possibilità che, anche nell’ipotesi di
decadenza per trasferimento dell’area prima dell’edificazione, l’operazione di
successiva cessione, qualora sia soggetta all’imposta di registro, fruisce dei
benefici, potendosi applicare l’imposta di registro all’1% e le ipotecarie e
catastali in misura fissa, anzichè in misura proporzionale, pari all’11%
complessivo.
Risoluzione del 31/03/2005 n.
40
Oggetto: Istanza
d’interpello -art. 33, comma 3 della legge 388/2000 - ambito di applicazione
del regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili compresi in piani
urbanistici particolareggiati.
Testo: Si
segnala, per l’interesse e la correttezza della tesi interpretativa sostenuta,
il parere reso dalla Direzione Regionale delle Entrate ... in sede di risposta
all’interpello di seguito riportato.
QUESITO
Il notaio Tizio di ... riferisce
che:
- alcuni imprenditori artigiani
hanno costituito un Consorzio al fine di consentire la costruzione dei propri
opifici a condizioni economiche piu’ vantaggiose rispetto a quelle del libero
mercato;
- il Consorzio in esame ha
acquistato alcune estensioni di terreno ricadenti nella zona P.I.P. di un
Comune in provincia di ... con atti notarili nei quali si e’ avvalso dell’agevolazione
di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n.388/2000, essendo il Piano per
gli Insediamenti Produttivi, regolarmente approvato dal Consiglio Comunale,
equiparato al piano particolareggiato;
- tra le finalita’ principali del
Consorzio vi e’ quella di cedere successivamente i lotti cosi’ acquistati alle
imprese consorziate per consentire a queste ultime di procedere singolarmente
alla costruzione del fabbricato utilizzando le imprese costruttrici che
riterranno piu’ convenienti.
Tanto premesso l’interpellante
chiede:
- “quali conseguenze fiscali
sopporta il Consorzio alienando le aree ancora inedificate sia pure prima del
quinquennio?
- Puo’ ritenersi che il Consorzio
non decade dall’agevolazione sempre che venga rispettato il requisito oggettivo
dell’edificazione entro cinque anni dal primo acquisto cosi’ che il
consorziato, successivo acquirente nel quinquennio, possa anch’egli richiedere
la stessa agevolazione fiscale?
- Oppure, il consorziato che
acquista l’area puo’ richiedere ex novo la stessa agevolazione fiscale se il
Consorzio e’ incorso in decadenza dall’agevolazione invocata nel primo
acquisto?”.
SOLUZIONE
INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
L’interpellante non fornisce alcuna
soluzione.
RISPOSTA
DELLA DIREZIONE AL CONTRIBUENTE ISTANTE
“Preliminarmente, e’ opportuno
precisare che con la disposizione agevolativa di cui all’articolo 33, comma 3
della Legge n. 388/2000, il legislatore non ha inteso derogare ai principi
generali che sottendono all’applicazione delle norme in materia d’Iva e di
alternatività di quest’ultima con l’imposta di registro, ma ha solo previsto,
per il caso in cui il trasferimento sia assoggettabile ad imposta di registro,
(come per le cessioni di aree comprese nei PIP da parte dei Comuni a soggetti che
intendono impiantare attivita’ produttive), la riduzione della relativa
aliquota proporzionale.
Tanto premesso, la scrivente osserva
che:
- l’articolo 33, comma 3, della
Legge n. 388/2000 dispone:
- “I trasferimenti di beni immobili
in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati
regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono
soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e
catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria
dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento”;
- la Circolare n. 11/E del 31
gennaio 2002 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che “perche’ si integri
l’ipotesi di utilizzazione edificatoria dell’area (...) occorre (...) che -
entro il termine stabilito di cinque anni - la costruzione sia iniziata ed
esista un edificio significativo dal punto di vista urbanistico, cioè sia stato
eseguito il rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e
sia stata completata la copertura (art. 2645-bis, comma 6, c.c.)”. Pertanto, a
parere della scrivente, il trasferimento dell’area incorre nella decadenza
dalle predette agevolazioni fiscali ove il Consorzio non realizzi l’edificio
significativo, voluto dalla legge di favore, entro il termine di cinque anni
dal trasferimento stesso.
In riferimento all’ulteriore quesito
proposto, relativo alla possibilità di usufruire delle agevolazioni in oggetto
nell’ipotesi di successivo trasferimento a favore del consorziato, la scrivente,
atteso che:
- la fattispecie sottoposta
(cessione di area edificabile) è un’operazione che rientra nel campo di
applicazione dell’IVA, dal momento che non è indicata fra quelle escluse
dall’articolo 2, terzo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- la pluralità di cessioni di lotti
edificabili prospettata, che il Consorzio intende realizzare in proprio, in
ottemperanza a specifici fini statutari evidenziati nell’istanza, fa presumere
che lo stesso svolga attività oggettivamente commerciale ed assuma, ai fini
IVA, la qualificadi soggetto passivo di imposta, ai sensi dell’articolo 4 del
DPR n.633/72; ritiene non applicabile la normativa agevolativa in questione.
Pertanto, si reputa che la cessione
dell’area edificabile sia assoggettabile ad IVA, dal momento che ne sussistono
i relativi presupposti soggettivi e oggettivi, e, che, conseguentemente, si
applichi l’imposta di registro in misura fissa, come previsto dall’art. 40 del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Si ritiene opportuno precisare che
l’agevolazione di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 388/2000 è riferita
all’atto di trasferimento di beni immobili situati in aree soggette a piani
urbanistici particolareggiati comunque denominati. Beneficiario ne è
l’acquirente del terreno, a condizione che entro i termini fissati dalla legge
- cinque anni dall’atto di acquisto - lo utilizzi a scopo edificatorio. La
mancata utilizzazione edificatoria nel quinquennio comporta la decadenza
dall’agevolazione e il conseguente obbligo di corrispondere le imposte in
misura ordinaria.
Si ravvisa una particolare ipotesi di decadenza dal beneficio in caso di
rivendita dell’area inedificata, anche se l’alienazione avvenga entro i cinque
anni dall’acquisto. La decadenza non preclude la possibilità di chiedere
l’applicazione del regime agevolato, ex articolo 33, comma 3, della Legge
n.388/2000, in relazione ad un nuovo, diverso atto di acquisto. L’agevolazione
è limitata all’imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale;
devono essere, invece, corrisposti nella misura ordinaria gli altri tributi
dovuti per i trasferimenti in questione (Iva, imposta di bollo, ecc) - cfr
circolare n.11 del 31/01/2002.