SICUREZZA SUL LAVORO - ESTINTORI PORTATILI - NUOVE NORME TECNICHE
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4/2/2005 è stato pubblicato il D.M. 7/1/2005
concernente le “Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed
omologazione di estintori portatili di incendio”. Si segnalano i punti di più
diretto interesse per le imprese:
- i nuovi
estintori devono essere realizzati in conformità alle norme UNI EN 3/7:2004;
-
l’utilizzatore è tenuto a conservare la “dichiarazione di conformità”
rilasciata dal produttore che dovrà riportare l’anno di costruzione, il numero
di matricola e il codice del costruttore; gli stessi dati dovranno essere
punzonati sull’estintore;
-
l’estintore deve essere mantenuto in efficienza sulla base delle indicazioni
contenute nel “libretto di uso e manutenzione”, da allegare ad ogni fornitura
di estintori;
- l’elenco
aggiornato degli estintori portatili omologati ai sensi del decreto in discorso
viene reso noto annualmente dal Ministero dell’Interno attraverso la
pubblicazione di una circolare apposita sulla Gazzetta Ufficiale;
- la
commercializzazione degli estintori portatili di tipo approvato ai sensi del
D.M. 20/12/1982, ora abrogato, è consentita fino alla scadenza della
approvazione stessa e comunque non oltre il febbraio 2007;
- gli estintori portatili di
tipo approvato ai sensi del citato D.M. 20/12/1982 possono essere utilizzati
per 18 anni decorrenti dalla data di produzione punzonata sugli estintori
medesimi.