RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - D.LGS N. 124/04 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ISPETTIVE - ACCORDO MINISTERO
DEL LAVORO, INPS E INAIL

 

Si fa seguito alle precedenti note in materia (cfr. Not. n. 11/2004 e Not. n. 2/2005) per comunicare che il Ministero del Lavoro, l’Inps e l’Inail, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per dare attuazione agli artt.10 e 18 del D.Lgs. n. 124/2004 e per realizzare, di fatto, la semplificazione dei rapporti tra le aziende ed i vari organi ispettivi, mediante quattro linee di programma. Tali linee, come si vedrà, verranno realizzate da altrettanti gruppi di lavoro.

 

Modello unificato del verbale ispettivo

Il comma 4 del citato art. 10, D.Lgs n. 124/2004 prevede che, con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, è adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia  di lavoro e di previdenza sociale.

Lo scopo del verbale unico è quello di renderlo utile per tutte le amministrazioni competenti in materia, mediante l’inoltro della copia del medesimo, al fine di evitare duplicazioni di interventi. Ciò realizzerebbe anche quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10 allorchè stabilisce che i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo possono essere utilizzati per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.

Per dare attuazione a quanto sopra, il protocollo di intesa ha previsto la costituzione appunto di un apposito gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti del Ministero del Lavoro, Inps e Inail, incaricato di predisporre i contenuti di tale verbale.

 

Codice di comportamento

Con l’art.2, comma 1, del decreto n. 124 è stata istituita presso il Ministero del Lavoro una apposita Direzione Generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano la vigilanza in materia di rapporti di lavoro. Il successivo comma 2, nell’individuare gli ulteriori compiti della predetta Direzione, prevede, tra l’altro, anche quello di assicurare l’esercizio unitario dell’attività ispettiva e l’uniformità di comportamento degli organi di vigilanza. Per realizzare tale finalità, lo stesso protocollo d’intesa ha previsto la costituzione di un ulteriore gruppo di lavoro incaricato di predisporre un codice di comportamento ad uso comune degli ispettori del lavoro e/o Ministero del lavoro e degli ispettori di vigilanza Inps e Inail.

Il nuovo codice ad uso comune conterrà norme di carattere deontologico ed istruzioni operative su procedure e modalità che gli ispettori dovranno seguire durante l’attività di vigilanza.

Non è dato di sapere, però, con quale strumento amministrativo esso sarà adottato e quali potranno essere le sanzioni in caso di accertata violazione al codice stesso e quali potranno essere gli effetti verso i terzi.

 

Scambio di informazioni

L’art. 10, comma 2, del decreto n. 124 prevede che, per evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti alle attività di  vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i nominativi dei datori di lavoro sottoposti a controllo, immediatamente dopo l’ispezione.

Per realizzare quanto previsto, con il protocollo in esame viene conferito, ad altro gruppo di lavoro, l’individuazione di strumenti e procedure che consentono un maggiore scambio di informazioni utili, appunto, alla pianificazione dell’attività di vigilanza nella materia in esame e finalizzati a migliorarne i risultati qualitativi.

 

Aggiornamento del personale ispettivo

Il protocollo d’intesa interviene, inoltre, sul contenuto dell’art. 18 del decreto stesso, in materia di aggiornamento del personale ispettivo. Viene così stabilita la costituzione di un quarto gruppo di lavoro con il compito di predisporre un programma comune di aggiornamento e di informazione rivolto al personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell’Inps e dell’Inail, prevedendo, come stabilito dallo stesso art.18, l’utilizzo anche di procedure corsuali telematiche. I corsi di aggiornamento dovranno attenersi alla conoscenza delle seguenti materie: diritto del lavoro e della previdenza sociale; organizzazione aziendale; economia industriale e del lavoro; sociologia economica; statistica; comunicazione; utilizzo dei sistemi informativi; metodologia della ricerca sociale e delle indagini ispettive.