RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO - D.LGS N. 124/04 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE
FUNZIONI ISPETTIVE - ACCORDO MINISTERO
DEL LAVORO, INPS E INAIL
Si fa
seguito alle precedenti note in materia (cfr. Not. n. 11/2004 e Not. n. 2/2005)
per comunicare che il Ministero del Lavoro, l’Inps e l’Inail, hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa per dare attuazione agli artt.10 e 18 del
D.Lgs. n. 124/2004 e per realizzare, di fatto, la semplificazione dei rapporti
tra le aziende ed i vari organi ispettivi, mediante quattro linee di programma.
Tali linee, come si vedrà, verranno realizzate da altrettanti gruppi di lavoro.
Modello
unificato del verbale ispettivo
Il comma 4
del citato art. 10, D.Lgs n. 124/2004 prevede che, con decreto del Ministero
del Lavoro, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, è adottato un
modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi
di vigilanza in materia di lavoro e di
previdenza sociale.
Lo scopo del
verbale unico è quello di renderlo utile per tutte le amministrazioni
competenti in materia, mediante l’inoltro della copia del medesimo, al fine di
evitare duplicazioni di interventi. Ciò realizzerebbe anche quanto previsto dal
comma 5 dello stesso art. 10 allorchè stabilisce che i verbali di accertamento
redatti dal personale ispettivo possono essere utilizzati per l’adozione di
eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di
altre amministrazioni interessate.
Per dare
attuazione a quanto sopra, il protocollo di intesa ha previsto la costituzione
appunto di un apposito gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti del
Ministero del Lavoro, Inps e Inail, incaricato di predisporre i contenuti di
tale verbale.
Codice di
comportamento
Con l’art.2,
comma 1, del decreto n. 124 è stata istituita presso il Ministero del Lavoro
una apposita Direzione Generale con compiti di direzione e coordinamento delle
attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano la vigilanza in materia
di rapporti di lavoro. Il successivo comma 2, nell’individuare gli ulteriori
compiti della predetta Direzione, prevede, tra l’altro, anche quello di
assicurare l’esercizio unitario dell’attività ispettiva e l’uniformità di
comportamento degli organi di vigilanza. Per realizzare tale finalità, lo
stesso protocollo d’intesa ha previsto la costituzione di un ulteriore gruppo
di lavoro incaricato di predisporre un codice di comportamento ad uso comune
degli ispettori del lavoro e/o Ministero del lavoro e degli ispettori di
vigilanza Inps e Inail.
Il nuovo
codice ad uso comune conterrà norme di carattere deontologico ed istruzioni
operative su procedure e modalità che gli ispettori dovranno seguire durante
l’attività di vigilanza.
Non è dato
di sapere, però, con quale strumento amministrativo esso sarà adottato e quali
potranno essere le sanzioni in caso di accertata violazione al codice stesso e
quali potranno essere gli effetti verso i terzi.
Scambio di
informazioni
L’art. 10,
comma 2, del decreto n. 124 prevede che, per evitare duplicazioni di interventi
da parte degli organi preposti alle attività di
vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le
amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre
amministrazioni, mediante strumenti telematici, i nominativi dei datori di
lavoro sottoposti a controllo, immediatamente dopo l’ispezione.
Per
realizzare quanto previsto, con il protocollo in esame viene conferito, ad
altro gruppo di lavoro, l’individuazione di strumenti e procedure che
consentono un maggiore scambio di informazioni utili, appunto, alla
pianificazione dell’attività di vigilanza nella materia in esame e finalizzati
a migliorarne i risultati qualitativi.
Aggiornamento
del personale ispettivo
Il protocollo d’intesa
interviene, inoltre, sul contenuto dell’art. 18 del decreto stesso, in materia
di aggiornamento del personale ispettivo. Viene così stabilita la costituzione
di un quarto gruppo di lavoro con il compito di predisporre un programma comune
di aggiornamento e di informazione rivolto al personale ispettivo del Ministero
del lavoro, dell’Inps e dell’Inail, prevedendo, come stabilito dallo stesso
art.18, l’utilizzo anche di procedure corsuali telematiche. I corsi di
aggiornamento dovranno attenersi alla conoscenza delle seguenti materie:
diritto del lavoro e della previdenza sociale; organizzazione aziendale;
economia industriale e del lavoro; sociologia economica; statistica;
comunicazione; utilizzo dei sistemi informativi; metodologia della ricerca
sociale e delle indagini ispettive.