GIURISDIZIONE
AMMINISTRATIVA - RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA P.A.
È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. dell'8
aprile 1998 n. 82 il Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 80 recante, tra l'altro,
nuove disposizioni in materia di giurisdizione amministrativa.
In particolare, ai sensi dell'art. 33, sono devolute alla
competenza esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in
materia di pubblici servizi, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le procedure
di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture svolte da
soggetti comunque tenuti alla applicazione di norme comunitarie o della
normativa nazionale o regionale.
La norma riveste particolare rilievo, in quanto mira a superare,
“a favore” del giudice amministrativo, il contrasto giurisprudenziale insorto
negli ultimi anni tra Cassazione e Consiglio di Stato in ordine all'autorità
giurisdizionale competente a conoscere delle controversie afferenti a procedure
di affidamento di appalti pubblici esperite, in applicazione della normativa
pubblicistica, da parte di soggetti (ad es.: enti pubblici economici, società
miste) che svolgano la propria attività operando in base a tipici modelli
privatistici.
L'art. 34 affida alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo l'esame delle controversie aventi per oggetto gli atti, i
provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia di
urbanistica ed edilizia, con esclusione di quelle riguardanti la determinazione
e la corresponsione dell'indennità di espropriazione che permangono nella
competenza del grado ordinario.
Ai sensi dell'art. 35 compete al giudice amministrativo decidere
anche in merito alla richiesta di risarcimento del danno derivante da atti o
comportamenti dell'amministrazione relativi, ad esempio, a diniego illegittimo
di concessione edilizia o ad illegittima omissione da parte
dell'Amministrazione. A tal fine è previsto l'esperimento di un accordo tra le
parti: in caso di mancata intesa l'entità della somma dovuta è determinata dal
giudice.
Viene così sancito dalla legge il principio che le pubbliche amministrazioni
sono tenute al risarcimento dei danni cagionati ai terzi anche in forma
specifica.
Le nuove norme trovano applicazione dal 1.7.1998, con conseguente
salvezza dei giudizi pendenti alla data del 30.6.1998 per i quali resta ferma
la giurisdizione precedentemente in vigore.