INPS -
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI - CIRCOLARE N. 30/2005
La legge
finanziaria 2004 aveva stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli
associati in partecipazione erano tenuti all’iscrizione in un’apposita gestione
previdenziale istituita presso l’Inps, finalizzata all’estensione
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti.
Il
contributo alla gestione è stato fissato in misura pari al contributo
pensionistico corrisposto alla Gestione separata Inps dai lavoratori
parasubordinati non iscritti ad altre forme di previdenza ed è stato posto per
il 55% a carico dell’associante, e per il 45% a carico dell’associato.
Per il
versamento del contributo si devono applicare le modalità ed i termini previsti
per i collaboratori coordinati e continuativi.
Peraltro, la
disciplina del rapporto assicurativo e dell’assetto organizzativo della nuova
gestione era affidata ad un apposito regolamento, da adottarsi con decreto
interministeriale: regolamento mai emanato.
Da ultimo,
la legge finanziaria 2005 ha tra l’altro disposto che la contribuzione
previdenziale per gli associati in partecipazioni confluirà nella gestione
separata dei collaboratori e non più in un’apposita gestione e quindi ha
eliminato il rinvio al regolamento attuativo.
Con
circolare n. 30 del 16/2/2005 l’Inps ha riepilogato le suddette novità,
fornendo chiarimenti sia sull’importo della contribuzione che sulle modalità e
sui termini di denuncia e di versamento. In particolare, viene confermato che
la contribuzione I.V.S. è dovuta sempre nella misura massima prevista per gli
iscritti alla Gestione separata. Pertanto, il contributo per l’assicurazione
I.V.S. è dovuto, per l‘anno 2004, nella misura del 17,30%, entro il limite di
reddito di cui all’art. 3 ter, legge n. 438/1992 (pari ad euro 37.883,00) e del
18,30% oltre tale limite. Per l’anno 2005, per effetto dell’incremento annuale
dello 0,20 di cui all’art. 45 della legge 326/2003, le predette misure sono
pari, rispettivamente, al 17,50% entro il limite di reddito di euro 38.641,00
ed al 18,50% oltre tale limite. Il contributo è dovuto entro il massimale di
reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 pari, per
l’anno 2004, ad euro 82.401,00 e, per il 2005, ad euro 84.049,00.
Inoltre
l’Istituto ha modificato il proprio precedente orientamento sulla ricorrenza
dell’obbligo assicurativo per indennità di maternità, assegno per il nucleo
familiare e trattamento economico di malattia in caso di ricovero ospedaliero.
A seguito del parere espresso dai Ministeri competenti (Lavoro ed Economia),
infatti, ora l’Inps ritiene che anche gli associati in partecipazione abbiano
diritto alle suddette prestazioni e che quindi vada versato il relativo
contributo, pari allo 0,50% (ovviamente se gli stessi non sono pensionati o
iscritti ad altra gestione).
Per le
modalità di denuncia dei rapporti di associazione in partecipazione e di
pagamento dei contributi deve farsi esclusivo riferimento a quelle vigenti per
i collaboratori iscritti alla Gestione separata. Conseguentemente l’obbligo di
denuncia dei compensi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2005 dove essere
assolto con le modalità previste per la trasmissione mensile ed in via
telematica dei dati retributivi. Il pagamento del contributo deve essere
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione
del compenso, tramite modello F24, riportando:
- quale
“codice tributo”, il codice C10, previsto per tutti gli iscritti per i quali
non è dovuto il contributo dello 0,50%, o il codice CXX in riferimento ai
soggetti privi di altra copertura previdenziale con contribuzione comprensiva
dell’aliquota dello 0,50%;
- nel campo
“filiale azienda”, il C.A.P. ed il comune della Sede legale dell’associante.
Tale dato deve coincidere con quello indicato nelle denunce;
- quale
“periodo di riferimento”, il mese e l’anno di erogazione del compenso.
Infine, si segnala che, in
assenza di disposizioni attuative per gli adempimenti relativi al 2004 (a causa
della mancata emanazione del previsto decreto), l’Inps si è riservato di dare
istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento dei contributi
relativi al suddetto anno.