INPS - ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI - CIRCOLARE N. 30/2005

 

La legge finanziaria 2004 aveva stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli associati in partecipazione erano tenuti all’iscrizione in un’apposita gestione previdenziale istituita presso l’Inps, finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Il contributo alla gestione è stato fissato in misura pari al contributo pensionistico corrisposto alla Gestione separata Inps dai lavoratori parasubordinati non iscritti ad altre forme di previdenza ed è stato posto per il 55% a carico dell’associante, e per il 45% a carico dell’associato.

Per il versamento del contributo si devono applicare le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.

Peraltro, la disciplina del rapporto assicurativo e dell’assetto organizzativo della nuova gestione era affidata ad un apposito regolamento, da adottarsi con decreto interministeriale: regolamento mai emanato.

Da ultimo, la legge finanziaria 2005 ha tra l’altro disposto che la contribuzione previdenziale per gli associati in partecipazioni confluirà nella gestione separata dei collaboratori e non più in un’apposita gestione e quindi ha eliminato il rinvio al regolamento attuativo.

Con circolare n. 30 del 16/2/2005 l’Inps ha riepilogato le suddette novità, fornendo chiarimenti sia sull’importo della contribuzione che sulle modalità e sui termini di denuncia e di versamento. In particolare, viene confermato che la contribuzione I.V.S. è dovuta sempre nella misura massima prevista per gli iscritti alla Gestione separata. Pertanto, il contributo per l’assicurazione I.V.S. è dovuto, per l‘anno 2004, nella misura del 17,30%, entro il limite di reddito di cui all’art. 3 ter, legge n. 438/1992 (pari ad euro 37.883,00) e del 18,30% oltre tale limite. Per l’anno 2005, per effetto dell’incremento annuale dello 0,20 di cui all’art. 45 della legge 326/2003, le predette misure sono pari, rispettivamente, al 17,50% entro il limite di reddito di euro 38.641,00 ed al 18,50% oltre tale limite. Il contributo è dovuto entro il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 pari, per l’anno 2004, ad euro 82.401,00 e, per il 2005, ad euro 84.049,00.

Inoltre l’Istituto ha modificato il proprio precedente orientamento sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo per indennità di maternità, assegno per il nucleo familiare e trattamento economico di malattia in caso di ricovero ospedaliero. A seguito del parere espresso dai Ministeri competenti (Lavoro ed Economia), infatti, ora l’Inps ritiene che anche gli associati in partecipazione abbiano diritto alle suddette prestazioni e che quindi vada versato il relativo contributo, pari allo 0,50% (ovviamente se gli stessi non sono pensionati o iscritti ad altra gestione).

Per le modalità di denuncia dei rapporti di associazione in partecipazione e di pagamento dei contributi deve farsi esclusivo riferimento a quelle vigenti per i collaboratori iscritti alla Gestione separata. Conseguentemente l’obbligo di denuncia dei compensi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2005 dove essere assolto con le modalità previste per la trasmissione mensile ed in via telematica dei dati retributivi. Il pagamento del contributo deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, tramite modello F24, riportando:

- quale “codice tributo”, il codice C10, previsto per tutti gli iscritti per i quali non è dovuto il contributo dello 0,50%, o il codice CXX in riferimento ai soggetti privi di altra copertura previdenziale con contribuzione comprensiva dell’aliquota dello 0,50%; 

- nel campo “filiale azienda”, il C.A.P. ed il comune della Sede legale dell’associante. Tale dato deve coincidere con quello indicato nelle denunce;

- quale “periodo di riferimento”, il mese e l’anno di erogazione del compenso.

Infine, si segnala che, in assenza di disposizioni attuative per gli adempimenti relativi al 2004 (a causa della mancata emanazione del previsto decreto), l’Inps si è riservato di dare istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento dei contributi relativi al suddetto anno.