LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - DPR 394/1999 - CIRCOLARE MINISTERO DEL
LAVORO N. 9/2005
Si fa
seguito a quanto già comunicato in materia (cfr. Not. n. 4/2005) per informare
che con la circolare n. 9 dell’8 marzo 2005, il Ministero del lavoro ha fornito
ulteriori indicazioni in merito all’applicabilità del nuovo Regolamento in
materia di immigrazione.
Con tale
circolare il Ministero precisa che l’attività di cui ai D.P.C.M del 17 dicembre
2004, programmazione dei flussi 2005 per lavoratori extracomunitari e non, sarà
svolta secondo la regolamentazione vigente al momento della loro emanazione ed
operatività ovvero secondo la normativa di cui al D.P.R n. 394/1999 nel suo
testo originario.
La
disciplina risultante dalle modifiche apportate con il D.P.R n. 334 del 2004,
concerente il nuovo regolamento entrato in vigore dal 25 febbraio 2005, opera
invece per il momento, con limitato riguardo ai casi particolari di
ingresso al di fuori dei flussi di cui
all’art. 27 del testo unico, nonchè nelle ipotesi di sottoscrizione di contratto di soggiorno
per lavoro di un cittadino extracomunitario già in possesso di permesso di
soggiorno per lavoro e nei casi di rinnovo del permesso di soggiorno da parte
della Questura.
Domande
presentate ai sensi dell’art 27 del testo unico sull’immigrazione per il primo
rilascio dell’autorizzazione/nullaosta al lavoro.
Il Ministero
del lavoro nell’ambito delle domande finalizzate al primo rilascio
dell’autorizzazione, opera un distinguo tra quelle che sono state presentate
prima del 25 febbraio 2005 e quelle che
sono state presentate successivamente a tale data.
Nel primo
caso le domande saranno trattate e definite secondo le disposizioni contenute
nella disciplina in vigore all’atto della presentazione e, le Direzioni
provinciali del lavoro cureranno l’istruttoria e il rilascio della relativa
autorizzazione.
Nel secondo
caso invece, in attesa della costituzione dello Sportello Unico, le domande
saranno presentate alla Prefettura UTG, secondo le modalità fissate dal nuovo
regolamento ovvero per il tramite di appositi moduli, allegati alla
circolare ministeriale, distinti tra
quelli ad uso di cittadini extracomunitari e quelli ad uso dei cittadini
neocomunitari.
Modificazioni
della regolamentazione attuativa dell’art. 27, comma 1, del TU: effetti sulle
situazioni costituite ai sensi della previgente disciplina e tuttora in atto.
Con l’art.
40 del nuovo regolamento si conferma la
possibilità di prorogare la durata iniziale dell’autorizzazione/nullaosta al
lavoro e salvo alcune eccezioni, la possibilità del rinnovo del nullaosta al
lavoro e del permesso di soggiorno in costanza dello stesso rapporto di lavoro.
Poichè il
regolamento, riguardo alle condizioni di concedibilità della proroga,
stabilisce criteri conformi alle indicazioni fornite dal Ministero durante la
vigenza della normativa precedente, lo stesso dicastero ritiene che la
concedibilità della proroga da parte della DPL, trova applicazione per quelle
domande di proroga ancora da definire anche se presentate in data antecedente al
25 febbraio 2005.
Le domande
dirette ad ottenere la proroga o il
rinnovo dell’autorizzazione a decorrere dal 25 febbraio, devono essere
presentate alla Prefettura UTG per il tramite delle Direzioni Provinciali del
lavoro.
Le domande
di proroga rilasciate ai sensi della regolamentazione di attuazione dell’art.
27 lettera f) del TU saranno invece ammissibili solo se presentate prima del 25
febbraio.
Le
modificazioni della regolamentazione attuativa dell’art. 27, comma 1, lettera
f) del TU e rispettive conseguenze nei confronti dei cittadini comunitari.
In attesa di
diramare ulteriori circolari volte ad illustrare le modifiche riguardanti
l’art. 40 del nuovo regolamento, il Ministero del lavoro ritiene necessario
anticipare quelle relative all’art. 27 lettera f) del testo unico, ovvero
stranieri che per finalità formative, devono svolgere attività di tirocinio e/o
di addestramento pratico.
Il nuovo
regolamento prescrive la necessità del nullaosta al lavoro per gli stranieri
che devono svolgere un’attività di addestramento pratico sulla base di un
provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto
dall’organizzazione dalla quale dipendono.
Non è invece
richiesto per gli stranieri che devono svolgere attività di tirocinio formativo
in quanto vale il visto per motivi di studio e formazione.
Prima di
rendere operativa la suddetta condizione, occorre definire i criteri e le
misure atte ad estendere l’applicazione dell’istituto del tirocinio formativo
di cui al DM 25/3/1998 n.142 ai lavoratori extracomunitari.
Relativamente
ai cittadini neocomunitari, la nuova regolamentazione di cui all’art 40, comma
9, riconduce l’attività di tirocinio formativo nell’ambito della disciplina
attuativa dell’art.18 della legge n. 196/1997 che esclude che l’attuazione del
tirocinio formativo integri la costituzione di un rapporto di lavoro.
Il regime
transitorio vigente nei confronti dei cittadini neocomunitari, non preclude nei
loro confronti l’applicazione, senza bisogno di alcuna preventiva
autorizzazione, del tirocinio formativo di cui all’art. 18 della legge 196.
Pertanto a
decorrere dal 25 febbraio 2005, lo svolgimento dei tirocini formativi sarà
realizzabile anche da parte dei cittadini neocomunitari senza preventivo
nullaosta al lavoro.
Necessità
della conclusione del contratto di soggiorno per lavoro per l’instaurazione di
un nuovo rapporto di lavoro e rinnovo da parte della Questura del permesso di
soggiorno.
Il nuovo
regolamento all’art. 36 bis dispone che per l’instaurazione di un nuovo rapporto
di lavoro deve essere sottoscritto un contratto di soggiorno per lavoro e l’art. 13, comma 2 bis stabilisce che il
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla
sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro.
Nel caso di
contratto di soggiorno per lavoro ai fini del primo rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro questo deve concludersi presso lo Sportello Unico con
sottoscrizione a cura del lavoratore
extracomunitario del testo contrattuale già precedentemente firmato dal datore
di lavoro.
Con la
presente circolare sono fissate diverse modalità di conclusione di contratto di
soggiorno per lavoro.
Nel caso in
cui il lavoratore sia provvisto di un permesso di soggiorno per lavoro
subordinato non stagionale, di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o
per motivi famigliari, tutti in corso di validità, il contratto di soggiorno
per lavoro viene concluso direttamente e
autonomamente dalle parti al di fuori dello Sportello Unico, per il tramite di
apposito modulo allegato (23) alla circolare ministeriale. Gli uffici del
Ministero hanno inoltre provvisoriamente
predisposto un ulteriore e diverso modulo allegato (24) per i contratti
di soggiorno per lavoro, da stipularsi per la prosecuzione di un rapporto di
lavoro già regolarmente instaurato con lavoratore extracomunitario, provvisto
di permesso di soggiorno per lavoro non stagionale in corso di validità.
Si ricorda
che il datore di lavoro che invierà i moduli compilati e sottoscritti, ha l’obbligo di comunicare entro
cinque giorni, l’inizio del rapporto di lavoro.
Nell’attuale
fase transitoria in attesa dell’operatività dello Sportello Unico la
comunicazione deve essere invita alla Prefettura UTG con raccomandata A/R. Il
datore di lavoro è tenuto inoltre a consegnare copia del contratto di soggiorno
e della rispettiva comunicazione con copia della ricevuta di spedizione al
lavoratore straniero.