LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - DPR 394/1999 - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 9/2005

 

Si fa seguito a quanto già comunicato in materia (cfr. Not. n. 4/2005) per informare che con la circolare n. 9 dell’8 marzo 2005, il Ministero del lavoro ha fornito ulteriori indicazioni in merito all’applicabilità del nuovo Regolamento in materia di immigrazione.

Con tale circolare il Ministero precisa che l’attività di cui ai D.P.C.M del 17 dicembre 2004, programmazione dei flussi 2005 per lavoratori extracomunitari e non, sarà svolta secondo la regolamentazione vigente al momento della loro emanazione ed operatività ovvero secondo la normativa di cui al D.P.R n. 394/1999 nel suo testo originario.

La disciplina risultante dalle modifiche apportate con il D.P.R n. 334 del 2004, concerente il nuovo regolamento entrato in vigore dal 25 febbraio 2005, opera invece per il momento, con limitato riguardo ai casi particolari di ingresso  al di fuori dei flussi di cui all’art. 27 del testo unico, nonchè nelle ipotesi  di sottoscrizione di contratto di soggiorno per lavoro di un cittadino extracomunitario già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro e nei casi di rinnovo del permesso di soggiorno da parte della Questura.

 

Domande presentate ai sensi dell’art 27 del testo unico sull’immigrazione per il primo rilascio dell’autorizzazione/nullaosta al lavoro.

Il Ministero del lavoro nell’ambito delle domande finalizzate al primo rilascio dell’autorizzazione, opera un distinguo tra quelle che sono state presentate prima  del 25 febbraio 2005 e quelle che sono state presentate successivamente a tale data.

Nel primo caso le domande saranno trattate e definite secondo le disposizioni contenute nella disciplina in vigore all’atto della presentazione e, le Direzioni provinciali del lavoro cureranno l’istruttoria e il rilascio della relativa autorizzazione.

Nel secondo caso invece, in attesa della costituzione dello Sportello Unico, le domande saranno presentate alla Prefettura UTG, secondo le modalità fissate dal nuovo regolamento ovvero per il tramite di appositi moduli, allegati alla circolare  ministeriale, distinti tra quelli ad uso di cittadini extracomunitari e quelli ad uso dei cittadini neocomunitari.

 

Modificazioni della regolamentazione attuativa dell’art. 27, comma 1, del TU: effetti sulle situazioni costituite ai sensi della previgente disciplina e tuttora in atto.

Con l’art. 40 del nuovo regolamento si  conferma la possibilità di prorogare la durata iniziale dell’autorizzazione/nullaosta al lavoro e salvo alcune eccezioni, la possibilità del rinnovo del nullaosta al lavoro e del permesso di soggiorno in costanza dello stesso rapporto di lavoro.

Poichè il regolamento, riguardo alle condizioni di concedibilità della proroga, stabilisce criteri conformi alle indicazioni fornite dal Ministero durante la vigenza della normativa precedente, lo stesso dicastero ritiene che la concedibilità della proroga da parte della DPL, trova applicazione per quelle domande di proroga ancora da definire anche se presentate in data antecedente al 25 febbraio 2005.

Le domande dirette ad ottenere la proroga  o il rinnovo dell’autorizzazione a decorrere dal 25 febbraio, devono essere presentate alla Prefettura UTG per il tramite delle Direzioni Provinciali del lavoro.

Le domande di proroga rilasciate ai sensi della regolamentazione di attuazione dell’art. 27 lettera f) del TU saranno invece ammissibili solo se presentate prima del 25 febbraio.

 

Le modificazioni della regolamentazione attuativa dell’art. 27, comma 1, lettera f) del TU e rispettive conseguenze nei confronti dei cittadini comunitari.

In attesa di diramare ulteriori circolari volte ad illustrare le modifiche riguardanti l’art. 40 del nuovo regolamento, il Ministero del lavoro ritiene necessario anticipare quelle relative all’art. 27 lettera f) del testo unico, ovvero stranieri che per finalità formative, devono svolgere attività di tirocinio e/o di addestramento pratico.

Il nuovo regolamento prescrive la necessità del nullaosta al lavoro per gli stranieri che devono svolgere un’attività di addestramento pratico sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall’organizzazione dalla quale dipendono.

Non è invece richiesto per gli stranieri che devono svolgere attività di tirocinio formativo in quanto vale il visto per motivi di studio e formazione.

Prima di rendere operativa la suddetta condizione, occorre definire i criteri e le misure atte ad estendere l’applicazione dell’istituto del tirocinio formativo di cui al DM 25/3/1998 n.142 ai lavoratori extracomunitari.

Relativamente ai cittadini neocomunitari, la nuova regolamentazione di cui all’art 40, comma 9, riconduce l’attività di tirocinio formativo nell’ambito della disciplina attuativa dell’art.18 della legge n. 196/1997 che esclude che l’attuazione del tirocinio formativo integri la costituzione di un rapporto di lavoro.

Il regime transitorio vigente nei confronti dei cittadini neocomunitari, non preclude nei loro confronti l’applicazione, senza bisogno di alcuna preventiva autorizzazione, del tirocinio formativo di cui all’art. 18 della legge 196.

Pertanto a decorrere dal 25 febbraio 2005, lo svolgimento dei tirocini formativi sarà realizzabile anche da parte dei cittadini neocomunitari senza preventivo nullaosta al lavoro.

Necessità della conclusione del contratto di soggiorno per lavoro per l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro e rinnovo da parte della Questura del permesso di soggiorno.

Il nuovo regolamento all’art. 36 bis dispone che per l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro deve essere sottoscritto un contratto di soggiorno per lavoro  e l’art. 13, comma 2 bis stabilisce che il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro.

Nel caso di contratto di soggiorno per lavoro ai fini del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro questo deve concludersi presso lo Sportello Unico con sottoscrizione  a cura del lavoratore extracomunitario del testo contrattuale già precedentemente firmato dal datore di lavoro.

Con la presente circolare sono fissate diverse modalità di conclusione di contratto di soggiorno per lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore sia provvisto di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi famigliari, tutti in corso di validità, il contratto di soggiorno per  lavoro viene concluso direttamente e autonomamente dalle parti al di fuori dello Sportello Unico, per il tramite di apposito modulo allegato (23) alla circolare ministeriale. Gli uffici del Ministero hanno inoltre provvisoriamente  predisposto un ulteriore e diverso modulo allegato (24) per i contratti di soggiorno per lavoro, da stipularsi per la prosecuzione di un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato con lavoratore extracomunitario, provvisto di permesso di soggiorno per lavoro non stagionale in corso di validità.

Si ricorda che il datore di lavoro che invierà i moduli compilati  e sottoscritti, ha l’obbligo di comunicare entro cinque giorni, l’inizio del rapporto di lavoro.

Nell’attuale fase transitoria in attesa dell’operatività dello Sportello Unico la comunicazione deve essere invita alla Prefettura UTG con raccomandata A/R. Il datore di lavoro è tenuto inoltre a consegnare copia del contratto di soggiorno e della rispettiva comunicazione con copia della ricevuta di spedizione al lavoratore straniero.