INPS - DENUNCE
MENSILI EMENS - NUOVE ISTRUZIONI OPERATIVE - MESSAGGIO 22/4/2005
Si
fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia (cfr.
Not. n. 1 e n. 3/2005 e
suppl. n. 4 al Not. n.
3/2005) per segnalare che l’Inps con messaggio n. 16329
del 22 aprile
Si
forma riserva di tornare sull’argomento non appena l’Istituto diramerà
eventuali ulteriori indicazioni.
Tipo contribuzione
Si
trova all’interno del campo <ListaDenunceIndividuali>
<DenunciaIndividuale>.
I
codici tipo contribuzione devono essere utilizzati
quando l’azienda ha alle proprie dipendenze del personale per il quale versa
delle contribuzioni diverse rispetto alla restante parte del personale e a cui
corrisponde l’inquadramento aziendale, specificato nel campo <CaratteristicheContributive>. Tali codici vanno inoltre
specificati qualora l’impresa abbia in forza del personale per il quale
usufruisce di particolari benefici contributivi. Deve essere riportato
l’identico valore già esposto sul mod. DM10/2.
L’elenco
dei codici utilizzabile è riportato nell’appendice B2 del Documento Tecnico
vers. 1.1.3 predisposto dall’Inps,
reperibile anche sul sito internet del Collegio in calce alla presente
circolare. Si segnala il codice “
Codice contratto
Si
trova all’interno dell’elemento <ListaDenunceIndividuali>
<DenunciaIndividuale>.
Per
il settore edile va indicato il codice “
Ferie
Con
il citato messaggio l’Inps
ha precisato che “per gli operai dell’edilizia i periodi di ferie goduti sono
da considerare retribuiti”. Pertanto, per i predetti periodi di
ferie maturati e goduti, anche nel caso vi sia assenza totale di
retribuzione imponibile, dovrà essere indicata la copertura per le settimane
interessate con il codice X.
Aspettativa
Nel
caso di aspettativa personale non retribuita l’impresa
dovrà compilare il campo <TipoCessazione> con
il codice 3. Inoltre, nella sola denuncia afferente il mese in cui inizia l’aspettativa dovrà essere indicato il giorno in cui è
intervenuta la sospensione compilando il campo <GiornoCessazione>.
Durante l’aspettativa non retribuita non deve essere
indicato l’identificativo della settimana ovvero la copertura della settimana
potrà essere indicata con il valore 0. Al temine
dell’aspettativa, nella denuncia afferente il mese in cui avviene la ripresa il
campo <TipoAssunzione> deve essere compilato
utilizzando il codice 3 e dovrà essere indicato il giorno in cui è intervenuta
la ripresa compilando il campo <GiornoAssunzione>.
Cassa Integrazione
Qualora, come normalmente accade,
Denuncia
Emens relativa al mese
interessato alla CIG
Nel
caso di intervento ad orario ridotto le settimane in
parola andranno indicate con il valore X. Nel caso di intervento
a zero ore le settimane devono essere indicate con il valore 0.
In
entrambi i casi non dovranno essere compilati i campi <CodiceEvento>
e <DiffAccredito>.
Denuncia
Emens relativa al mese in
cui è pervenuta l’autorizzazione alla CIG
Con
la denuncia del mese in cui è pervenuta l’autorizzazione all’intervento della CIG si dovranno compilare i campi relativi a <CigPregressa> e <Diffaccredito>
indicando negli stessi i valori delle settimane oggetto della autorizzazione.
Malattia e infortunio di
durata inferiore a sette giorni
Gli
eventi in parola non devono essere evidenziati in quanto non soggetti ad
accredito figurativo. La settimana interessata deve essere indicata con <TipoCopertura> X (completamente retribuita) senza
l’indicazione di alcun codice evento.
La
durata dell’evento va calcolata dal primo giorno di malattia o infortunio (indipendentemente
dalla carenza) fino al giorno precedente la ripresa
del lavoro.
Retribuzione persa criteri
di computo
In attesa di più precise indicazioni da parte dell’Istituto di
seguito si forniscono i criteri che potranno essere seguiti al fine della
compilazione del campo <DiffAccredito> nei casi
relativi agli eventi che danno titolo ad accredito figurativo (a titolo
esemplificativo CIG, malattia e infortunio di durata superiore a 7 giorni).
Il
valore che deve essere indicato per ciascun evento nel campo <DiffAccredito> è costituito dalla retribuzione che sarebbe stata soggetta a contribuzione se il lavoratore
avesse prestato attività lavorativa nei giorni nei quali si è verificata
l’assenza. Detto valore teorico è determinato nell’importo della retribuzione
che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato comprensiva quindi per i
dipendenti operai anche delle maggiorazioni