INPS - DENUNCE MENSILI EMENS - NUOVE ISTRUZIONI OPERATIVE - MESSAGGIO 22/4/2005

 

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. Not. n. 1 e n. 3/2005 e suppl. n. 4 al Not. n. 3/2005) per segnalare che l’Inps con messaggio n. 16329 del 22 aprile 2005 ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla compilazione della denuncia Emens.

Si forma riserva di tornare sull’argomento non appena l’Istituto diramerà eventuali ulteriori indicazioni.

Tipo contribuzione

Si trova all’interno del campo <ListaDenunceIndividuali> <DenunciaIndividuale>.

I codici tipo contribuzione devono essere utilizzati quando l’azienda ha alle proprie dipendenze del personale per il quale versa delle contribuzioni diverse rispetto alla restante parte del personale e a cui corrisponde l’inquadramento aziendale, specificato nel campo <CaratteristicheContributive>. Tali codici vanno inoltre specificati qualora l’impresa abbia in forza del personale per il quale usufruisce di particolari benefici contributivi. Deve essere riportato l’identico valore già esposto sul mod. DM10/2.

L’elenco dei codici utilizzabile è riportato nell’appendice B2 del Documento Tecnico vers. 1.1.3 predisposto dall’Inps, reperibile anche sul sito internet del Collegio in calce alla presente circolare. Si segnala il codice “80” da utilizzare nel caso di dipendenti che beneficino del Bonus per posticipo pensionamento (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 8-9/2004 e Not. n. 12/2004).

Codice contratto

Si trova all’interno dell’elemento <ListaDenunceIndividuali> <DenunciaIndividuale>.

Per il settore edile va indicato il codice “068”, come riportato nell’appendice B1 del Documento Tecnico.

Ferie

Con il citato messaggio l’Inps ha precisato che “per gli operai dell’edilizia i periodi di ferie goduti sono da considerare retribuiti”. Pertanto, per i predetti periodi di ferie maturati e goduti, anche nel caso vi sia assenza totale di retribuzione imponibile, dovrà essere indicata la copertura per le settimane interessate con il codice X.

Aspettativa

Nel caso di aspettativa personale non retribuita l’impresa dovrà compilare il campo <TipoCessazione> con il codice 3. Inoltre, nella sola denuncia afferente il mese in cui inizia l’aspettativa dovrà essere indicato il giorno in cui è intervenuta la sospensione compilando il campo <GiornoCessazione>. Durante l’aspettativa non retribuita non deve essere indicato l’identificativo della settimana ovvero la copertura della settimana potrà essere indicata con il valore 0. Al temine dell’aspettativa, nella denuncia afferente il mese in cui avviene la ripresa il campo <TipoAssunzione> deve essere compilato utilizzando il codice 3 e dovrà essere indicato il giorno in cui è intervenuta la ripresa compilando il campo <GiornoAssunzione>.

Cassa Integrazione

Qualora, come normalmente accade, la CIG sia effettuata prima che l’intervento stesso sia stato autorizzato dall’Inps le settimane interessate dall’evento in parola andranno esposte secondo le seguenti modalità:

Denuncia Emens relativa al mese interessato alla CIG

Nel caso di intervento ad orario ridotto le settimane in parola andranno indicate con il valore X. Nel caso di intervento a zero ore le settimane devono essere indicate con il valore 0.

In entrambi i casi non dovranno essere compilati i campi <CodiceEvento> e <DiffAccredito>.

Denuncia Emens relativa al mese in cui è pervenuta l’autorizzazione alla CIG

Con la denuncia del mese in cui è pervenuta l’autorizzazione all’intervento della CIG si dovranno compilare i campi relativi a <CigPregressa> e <Diffaccredito> indicando negli stessi i valori delle settimane oggetto della autorizzazione.

Malattia e infortunio di durata inferiore a sette giorni

Gli eventi in parola non devono essere evidenziati in quanto non soggetti ad accredito figurativo. La settimana interessata deve essere indicata con <TipoCopertura> X (completamente retribuita) senza l’indicazione di alcun codice evento.

La durata dell’evento va calcolata dal primo giorno di malattia o infortunio (indipendentemente dalla carenza) fino al giorno precedente la ripresa del lavoro.

Retribuzione persa criteri di computo

In attesa di più precise indicazioni da parte dell’Istituto di seguito si forniscono i criteri che potranno essere seguiti al fine della compilazione del campo <DiffAccredito> nei casi relativi agli eventi che danno titolo ad accredito figurativo (a titolo esemplificativo CIG, malattia e infortunio di durata superiore a 7 giorni).

Il valore che deve essere indicato per ciascun evento nel campo <DiffAccredito> è costituito dalla retribuzione che sarebbe stata soggetta a contribuzione se il lavoratore avesse prestato attività lavorativa nei giorni nei quali si è verificata l’assenza. Detto valore teorico è determinato nell’importo della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato comprensiva quindi per i dipendenti operai anche delle maggiorazioni CAPE (18,50%) e della percentuale del 15% sulle altre somme versate alla CAPE (attualmente pari all’1,3710%) nonché della percentuale del 4,95% per i permessi retribuiti a cui va sottratto quanto il datore di lavoro ha erogato a titolo di integrazione secondo le previsioni contrattuali (ad esempio: giorni di carenza, integrazione malattia, infortunio). Inoltre, ai fini di detto valore teorico, non si deve computare l’indennità sostitutiva di mensa né l’indennità di trasporto.

 

 

Inps messaggio n. 16329 del 22 aprile 2005

Inps Documento Tecnico vers. 1.1.3